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Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione per una casa. Il Superhost mi ha risposto con questo messaggio"Gen...
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Buonasera a tutti, con riferimento al contratto di locazione turistica, avrei due domande da porVI:
1. posso sottoscrivere un contratto di locazione turistica (L.431/98) relativamente ad una PORZIONE di unità immobiliare in cui ho la residenza? il dubbio mi sorge poichè il mio commercialista mi riferisce che potrei farlo; al contrario un dipendente comunale mi riferisce che dovrei locare per fini turistici l'intero appartamento e non porzioni di unuità.
2. per i contratti di locazione turistica è prevista durata minima?
Ho letto molti pareri discordanti; tuttavia il codice del turismo all'art 12 comma 5 stabilisce quanto segue: "Le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero".
Grazie Mille
Maria
1. Ritengo assolutamente di sì. Di fatto è un contratto di locazione (pura) così come recita la legge che hai citato.
2. Immagino che il codice del turismo che citi sia relativo alla tua Regione. Nella mia non c'è una limitazione del genere, anche perchè non è contemplata una normativa per chi vuole fare locazione non ricettiva. Dovrebbe rispondere qualche Host pugliese. In ogni caso, mi sembra una norma aggirabile perchè in contrasto col codice civile che non ti impedisce di locare anche solo per un giorno.
Grazie mille.
1) Per un affitto sicuro - breve o lungo che sia, intero o parziale, sempre che locazione turistica parziale di un bene – identificato catastalmente da un subalterno non frazionabile – con autonomi contratti separati per singole stanze per ogni ospite (che non configura attività ricettiva stabile e continuativa di “affittacamere” soggetta ad iscrizione alla Camera di Commercio e al regime IVA e a scritture obbligatorie) non confligga con la legge della tua Regione di appartenenza - i dettagli (evidenziare in allegata planimetria quale porzione dell’immobile sarà oggetto di locazione e quali le aree per le quali viene concesso l’uso, eventuale “patto di coabitazione” che contenga modalità pratiche di gestione di tali spazi, in genere fonte di conflitti, utenze, pulizie, manutenzione, riconsegna chiavi, eventuali penali ecc.) devono essere concordati per iscritto per non incorrere in nullità e per non incappare in brutte esperienze.
Tutte queste informazioni dovrebbero essere riportate in maniera chiara e precisa nel contratto, anche se nella prassi ciò non avviene. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (scrittura privata non autenticata) e – per locazioni oltre i 30 giorni (la durata di 30 giorni non equivale ad un mese) – anche registrato, anche se nulla impedisce comunque di registrare in via facoltativa un contratto di durata sotto i 30 giorni, indipendentemente dall’ammontare del canone.
2) Il D.Lgs. 79/2011 (c.d. “codice del turismo”) - entrato in vigore il 21 giugno 2011 – contiene tutto un complesso di nome destinate a fornire una disciplina organica del mercato del turismo.
L’art.12 contiene l’elencazione delle “strutture ricettive extralberghiere” tra le quali sono comprese le “unità abitative ammobiliate ad uso turistico”. La norma prevede che si tratti di “case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero".
ll guaio è che nulla che osti a che la locazione turistica possa avere una durata superiore a sei mesi o inferiore a sette giorni: la disposizione della legge 431/’98 – riguardo la locazione turistica, art.1, primo comma, lettera c), non impone alcuna limitazione di durata, come nulla vieta che abbia ad oggetto un immobile non arredato, o non completamente arredato.
Sulla base di queste considerazioni, la mannaia della Corte costituzionale, nel 2012, è caduta sull’intero articolo 12 del “codice del turismo”. Il giudice delle leggi ha censurato non solo questo articolo, ma ha bocciato – per eccesso di delega - numerosi altri articoli ivi contenuti.
Grazie.
Allora sottoscriverò un contratto di locazione turistica di porzione di immobile allegando planimetrica in cui indicherò le stanze oggetto del contratto
Ciao @MariaAntonia5, @Emily352 e @Giancarlo10
ho spostato qui - in una discussione dedicata - queste domande e risposte - utilissime. Volevo farvelo sapere 🙂
Fra
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