@Jim1, buona lettura!
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/supplemento_1_07/tubertini.pdf
In soldoni, l'art. 117 della Costituzione Italiana del 1948, così come modificata nel 2001 dalla Riforma Costituzionale del Titolo V della Costituzione, relativo alle competenze delle Regioni, e uscita recentemente indenne dal Referendum di Renzi (che invece avrebbe riportato la competenza sul turismo allo Stato nazionale), attribuisce alle Regioni la competenza sul Turismo, ma, nonostante ciò, la competenza sulla materia fiscale resta esclusiva per lo Stato.
Queste diverse competenze, talvolta esclusive, talvolta (peggio) concorrenti, tra Stato Regioni e altri Enti Locali, hanno nel tempo creato una difficile ricerca di equilibrio delle competenze, con gli esiti che sono, ahimè, sotto gli occhi di tutti.
In particolare, le Locazioni Turistiche o Pure, talora denominate anche ''Appartamenti (Ammobiliati) ad Uso Turistico", dovrebbero essere normate esclusivamente ex Codice Civile, art. 1571 e sgg., e secondo la L. 431 / 1998 e successive modifiche, come ribadito anche da quel D. Lgs. del 2011 (in parte abrogato ma non limitatamente all'argomento qui trattato) meglio noto come Codice del Turismo (in realtà il ''Codice'' vero e proprio era un Allegato al Decreto...), che all'art. 53 appunto ribadisce che gli affitti turistici sono regolati solo dal codice civile.
Nonostante ciò, grazie alla loro competenza sulla materia ''turistica'' e preso atto che le Locazioni oltre ad essere Locazioni sono anche Turistiche, ogni Regione (ma non tutte) ha tentato di limitare o meglio delimitare nel tempo il fenomeno in continua espansione della locazione turistica, a volte limitandosi al lecito (tipo l'Umbria), a volte spingendosi all'incostituzionale e all'illegittimo (tipo la Lombardia, la Toscana, il Lazio, ecc.).
Perchè parlo di 'legittimo' e 'costituzionale' da un lato e di 'illegittimo' e 'incostituzionale' dall'altro lato?
Perchè appunto non si può sentire che una Regione parli di ''imprenditoriale'', di ''partita iva'', di ''non imprenditoriale'', di ''assenza di partita iva'' (anche se la P. Iva non viene mai esplicitamente nominata) riferendo tali terminologie a specifiche tipologie ricettive o addirittura agli affitti semplici ! E non si può sentire perchè la MATERIA FISCALE è di competenza ESCLUSIVA dello Stato e non delle Regioni.
In secondo luogo, perchè appunto LE LOCAZIONI SONO MATERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA dello Stato e non delle Regioni, che possono al massimo contarle, censirle, e poco più... insomma, possono ''prenderne atto'', senza spingersi a delimitarne aspetti quali ''partita iva si, partita iva no'' ai quali pensano già altri organi dello Stato quali l'Amministrazione Finanziaria, l'A.d.E. e il suo braccio operativo, la G.d.F. E questa considerazione può essere estesa ai tentativi, subdoli, che Federalberghi sta mettendo in opera nelle varie Regioni d'Italia per contenere altresì anche il fenomeno della ricettività ''extralberghiera'' (che non comprende gli affitti semplici ma comprende a buon diritto B&B, CAV o Case per Vacanze, Affittacamere, ecc.), soprattutto quelli privi di P. Iva!
In conclusione, cosa sta succedendo in Emilia-Romagna?
Nulla di particolare, si assiste al solito scontro tra le diverse competenze di Stato, Regioni e Enti Locali: in particolare, una Delibera di Giunta Regionale del 2007 vieta alle locazioni turistiche prive di P. Iva di segnarsi sui portali online come Airbnb e Booking. Dunque chiunque sia ora presente in teoria non sarebbe potuto essere neppure accolto dalla piattaforma, e comunque è a rischio teorico di sanzioni.
In più, sempre in E.-R., a dispetto di quanto stabilito a livello nazionale (e perfino accettato con esplicita Circolare! dall'Agenzia delle Entrate), non si consente di interpretare la 'locazione turistica' come porzione di immobile di residenza in cui anche il proprietario risieda e/o dimori stabilmente, bensì sempre e solo come 'seconda casa data per intero non di residenza'. Ciò è un UNICUM in Italia, almeno a quanto mi risulta, e va contro il concetto nazionale statale di ''locazione'', che può tranquillamente riguardare UNA CAMERA o UNA PORZIONE DI IMMOBILE, anche di residenza o dimora abituale, a patto che non vengano locate a diverse prenotazioni più camere nelle medesime notti (altrimenti il rischio sarebbe la contestazione di 'esercizio abusivo di attività ricettiva extralberghiera' di b&b o affittacamere).
Chiaro, @Jim1? Non mi spingerei a fare altri ragionamenti complessi che risulterebbero troppo complicati e confusi per i lettori. Ciao! ; )