@Chiara194, @MariaCristina44, @Stefano226, prima che la Legge Regionale della Toscana venisse impugnata dal Governo (e tuttavia è ancora vigente), e in assenza di un Regolamento attuativo (ancora non scritto), l'ultimo testo che avevamo a disposizione della nuova legge del 2016 era il seguente (almeno nei suoi 4 articoli più interessanti):
Art. 55 Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
2. Gli affittacamere possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale.
3. L’attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio.
4. L’attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e bevande agli alloggiati cessano l’attività di somministrazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano l’attività di somministrazione con esclusione della prima colazione.
Art. 56 Bed and breakfast
1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
2. I bed and breakfast possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale.
3. L’attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio.
4. L’attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Nel regolamento di cui all’articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
Art. 57 Case e appartamenti per vacanze.
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.
Art. 70 Locazioni turistiche
1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all’articolo 57.
2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate: a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui: 1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate; 2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell’anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare; b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.
Oltre a ciò, naturalmente vi sono articoli dedicati alle norme comuni (ad es. è prevista anche per le locazioni una SCIA da consegnare al proprio SUAP Comunale, ecc.!!!) e sanzioni specifiche per le varie tipologie ricettive.
Insomma, in Toscana, a prescindere da aspetti come Partita Iva si e Partita Iva no che saranno meglio chiariti a breve, al momento NESSUNO PUO' COMINCIARE AD AFFITTARE / LOCARE SENZA PRIMA AVERNE FATTO COMUNICAZIONE (SCIA) AL PROPRIO COMUNE. Se il Comune vi dice diversamente, fate notare che i Comuni sono soggetti alle decisioni della Regione e la Regione ha già scritto e deciso per loro. Che poi il Governo abbia impugnato la Legge, è risaputo... e restiamo in attesa di novità. Allo stesso Suap Comunale chiederete se nel vostro caso, oltre alla Questura, sia prevista anche Imposta di Soggiorno e anche Istat, oppure no. Ciao! ; )