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Sorrento: multa di 3300 € per aver fatto trovare la carta igienica in una locazione turistica
4 Agosto 2019 Autore: Domenico Palladino
Una lettrice di Digital Marketing Extra Alberghiero, property manager di appartamenti ad uso turistico, ci ha raccontato la disavventura di un proprio cliente, multato dalla polizia municipale di Sorrento per 3349,33 euro, tecnicamente per non aver effettuato la SCIA, in pratica per aver fatto trovare agli ospiti prodotti come bagnoschiuma e carta igienica. L’attività di locazione turistica è stata infatti considerata di tipo imprenditoriale e quindi assimilata a quella di una casa vacanza in quanto nell’appartamento sono stati trovati oggetti che, secondo l’accusa, non erano compatibili con l’attività di affitto turistico (che non necessita di SCIA). L’elenco potete leggerlo nel verbale che vedete di seguito, opportunamente anonimizzato: tra gli accessori non consentiti figurano appunto prodotti da bagno come carta igienica, shampoo, balsamo e bagnoschiuma, prodotti per le pulizie e oggetti di intrattenimento (libri, playstation, videoregistratore (!), dvd e musica per bambini).
Il verbale irrogato a un’attività di locazione turistica di Sorrento in cui viene contestato come servizio la presenza di prodotti da bagno.
Ora, chi legge questo blog o ha letto il libro Digital Marketing Extra Alberghiero, sa che la distinzione tra attività imprenditoriale e non imprenditoriale di casa vacanza ruota spesso attorno ai servizi extra che vengono offerti e che sulla definizione di servizio c’è un dibattito aperto che chi è preposto ai controlli può interpretare in maniera più o meno restrittiva. Questo è un caso dove l’Autorità ha usato la mano pesante e ha utilizzato la semplice presenza di prodotti consumabili come una prova dell’attività di tipo imprenditoriale. Il proprietario dell’appartamento si è rivolto a uno studio legale di Napoli per contestare il verbale con una memoria difensiva che trovate allegata in pdf a questo link. Nella memoria l’avvocato chiede l’annullamento della sanzione operando la distinzione tra ciò che rappresenta la dotazione dell’appartamento e ciò che può effettivamente essere considerata una prestazione di servizi. Inoltre mette in evidenza quali sono le esigenze specifiche dell’affitto breve, sostenuto da una circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12/10/2017 che contempla nel contratto di locazione breve anche la fornitura di servizi strettamente funzionale all’utilizzo dell’appartamento come la pulizia e la fornitura di biancheria. Per questo, conclude la memoria, possono essere considerati indizio di natura imprenditoriale solo quei servizi non strettamente connessi all’esigenza abitativa, come la fornitura di colazione, guide turistiche, noleggio auto e altre attività che richiedono organizzazione.
Vi terremo aggiornati su come andrà a finire, intanto non possiamo fare a meno di far notare ancora una volta come la mancanza di chiarezza sul concetto di imprenditorialità e l’ormai acclarata tendenza del Legislatore a fornirne una definizione sempre più restrittiva pone seri limiti all’attività di locazione turistica che in futuro rischia di dover scegliere tra il non fornire dei servizi essenziali per paura di sanzioni amministrative oppure affrontare lunghi ricorsi in tribunale per far valere le proprie ragioni.
- si, ne sono a conoscenza e seguo anch'io il caso.
- Nelle more di conoscere l'esito della vicenda, approfitto per ricordarti alcuni errori da evitare assolutamente in Locazioni: a) Servizio di Cambio Biancheria durante lo stesso affitto in compresenza con l'inquilino; b) Servizio di Pulizia e Riordino Quotidiano / Intermedio degli alloggi durante lo stesso affitto in compresenza con l'inquilino; c) Servizio di Prime Colazioni (e Pranzi, e Cene); d) Servizi accessori o complementari non strettamente inerenti la res locata (degustazioni, visite guidate, tour, servizio navetta, ecc.); e) Qualunque altro tipo di "servizio alla persona di tipo alberghiero ed extra-alberghiero" durante e in compresenza; f) Servizi aggiuntivi a pagamento (tanto più in assenza di P. Iva - infatti esistono anche gestioni imprenditoriali di locazioni, Cod. Ateco 68 -); g) Utilizzo di tipologie ricettive regionali riservate esclusivamente alle Strutture Ricettive ufficiali con vera e propria SCIA, quali B&B o Bed and Breakfast, CAV (Case o Appartamenti per Vacanza), Affittacamere, Agriturismi, Hotel, Albergo, ecc., comprese le loro esatte traduzioni inglesi tipo Holiday House, Guesthouse, ecc.); h) Utilizzo (salvo qualche Regione e/o Comune che lo richieda espressamente) di Denominazioni di Fantasia, tipiche degli Esercizi Commerciali e delle Strutture Ricettive regionali, come fosse una sorta di Ragione Sociale di un negozio (es. La Villa Arcobaleno di Vincenzina R. ma anche, come detto sopra, Casa Vacanze Gli Ontani di Roberto M., ecc.); i) Utilizzo di Targhe esterne, Insegne, Segnaletiche, Cartelli pubblicitari, e simili. Al momento si discute ancora sulla possibilità di avere un proprio Sito Personale Ufficiale, un Account di Google Business, e una Pagina Attività di Facebook, sul quale punto ci sono pareri contrastanti e si attende anche per questo un chiarimento circa il significato di Imprenditorialità e Non Imprenditorialità nelle Locazioni Brevi / Turistiche.
Ciao @Augusto45 ,
ti diamo il benvenuto nella community!
Volevo farti sapere che ho modificato il titolo del tuo post per renderlo più chiaro e facilitare in questo modo la ricerca da parte delle persone che hanno la tua stessa domanda o la risposta giusta per te. Fammi sapere se ci sono problemi con il nuovo titolo!
A presto,
Francy
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