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Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione per una casa. Il Superhost mi ha risposto con questo messaggio"Gen...
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Salve a tutti, sto iniziando (cercando di inziare) a Bologna l'attività di B&B. Riciedend informazioni sulle arie incombemze burocratiche (Scia, certificazione abitabilità, tassa soggiorno, ecc.) un "solerte" impiegato comunale mi ha detto: "ma lei sa che un privato non può pubblicizzarsi sui siti internet di prenotazione tipo airbnb? E' una legge regionale". Ho cercato invano dettagli su questa legge, ma non ho trovato nulla se non che è una normativa esistente per casa vacanze.
Qualcuno sa fornirmi informazioni in proposito
Grazie!!!
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@Alessandro361 A me non risulta. Anche perchè il titolare di un B&B è comunque un privato e non una società ...
Cmq qui trovi i riferimenti di legge: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/alberghi/disciplina-delle-strutture-ricettive-...
Probabilmente faceva riferimento agli obbligi per l'intermediazione turistica...
Mi trovo anche io nella stessa situazione di @Alessandro0 e stavo cercando informazioni a riguardo.
Sono stato dal mio commercialista e in comune per avere informazioni in merito all' inizio di questa nuova attività. Ho detto a tutti e due che volevo diventare Host Airbnb e mi hanno consigliato di aprire un B&B.
Leggendo tutte le normative però non so se un B&B può essere inserito all' interno di Airbnb.
Allego parte dell' art. 13 della L.R. 16/04 [B&B]
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie e buona giornata 🙂
Se vuoi aprire un “Bed & breakfast”, @Lorenzo291, è indispensabile condurre un’intensa ed efficace attività promozionale della tua struttura ricettiva.
Il marketing è diventato social e punta molto sul web, strumento divenuto imprescindibile per qualsiasi attività. L’apertura di un sito web, quindi, è quasi una tappa obbligatoria per un “Bed & breakfast”. Altri canali? Per non passare inosservati, i social network e, per far conoscere la propria struttura a una platea di gente desiderosa di acquisire ogni utile informazione prima di intraprendere un viaggio, i portali di prenotazione online.
Ma è possibile per un “Bed & breakfast” utilizzare piattaforme digitali di home sharing e home booking nella Regione Emilia-Romagna? Questione delicata.
La circolare 227543/2008 della Giunta Regionale, a cui ti rimando, chiarisce che per “Bed & breakfast” si intende l’esercizio saltuario ed occasionale, quindi, non continuativo, di un alloggio e di un pasto, la prima colazione, nell’abitazione di residenza.
Siamo completamente fuori dall’ambito dei contratti della locazione breve e fuori dal perimetro della cedolare secca (circolare 24/E/2017.
Il gestore (non locatore) non deve aprire partita IVA, però ci sono dei limiti da rispettare: limiti temporali (max 120 giorni ovvero 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare), numero di camere e posti letto (non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto), non possono essere forniti al cliente (non locatario) ulteriori pasti oltre la prima colazione, e - come già prevedeva la Deliberazione della Giunta Regionale 2186/2005 per gli “Appartamenti ammobiliati per uso turistico” (intero immobile locato, non singole stanze), peraltro sconfessata, con riferimento alle locazioni brevi, dall’art.4 del DL 50/2017 che permette, invece, di pubblicare gli annunci sui portali di prenotazione online - non è possibile per un gestore di un “Bed & breakfast” fare pubblicità in circuiti di promo-commercializzazione e prenotazione online, “travalicare i quali significherebbe sconfinare nell’esercizio di un’impresa”.
Non è un caso che neppure il Dirigente Responsabile del Servizio Turismo della Regione Emilia-Romagna sappia individuare esattamente il discrimine che separa un’attività non imprenditoriale da una imprenditoriale, perché subito dopo si affretta ad aggiungere che il rispetto di tali limiti non garantisce di essere in regola con i parametri (mai espressi) in base ai quali la Guardia di Finanza effettua i suoi controlli.
Sebbene sul punto la Corte di Giustizia UE abbia già da tempo stabilito dei parametri di orientamento e la prassi amministrativa italiana abbia dovuto recepire tali statuizioni, il Ministero delle Finanze, pur sollecitato dall’estensore del decreto legge sopracitato (comma 3-bis dell’art.4), non ha mai quantificato finora (e difficilmente lo farà), sulla base di una valutazione casistica, i limiti quantitativi (numero di immobili, durata dell’attività, reiterazione dell’attività, rilevanza economica ecc.) superati i quali un soggetto privato diviene un soggetto imprenditoriale.
Perché? Perché il concetto di “Imprenditore” (art.2082 cod. civ.) è quanto mai sfuggevole, la norma codicistica non stabilisce, in termini generali, in maniera matematica e certosina i criteri esatti per capire se tu stai esercitando un’attività d’impresa oppure stai puramente integrando il tuo reddito familiare locando una o più seconde case (“Appartamenti ammobiliati per uso turistico”) ovvero una o più stanze della tua abitazione di residenza (“Bed & breakfast”), vale a dire lascia praterie di valutazione alla Guardia di Finanza.
In genere tale valutazione tiene conto di una concorso di parametri: non tiene conto solo della pubblicità su un portale, la pubblicità su AIRBNB può essere un elemento che potrebbe essere considerato come attività imprenditoriale, ma di certo non il solo, tanto più se tu, oltre all’annuncio separato per ogni camera a disposizione con un proprio calendario, non eserciti l’attività in modo stabile e sistematico, non ti avvali di servizi esterni di pulizia, l’importo dei tuoi introiti è marginale e altri comportamenti analoghi.
Ho sorriso leggendo il tuo post è volevo solo dirti che quel “solerte” tipo del suap è ancora in servizio e mi ha fatto venire i un po’ di gastrite… sto iniziando adesso a fare l’host e spero che sta diatriba su poter stare su Airbnb si risolva positivamente
@Benedetta-and-Gianluca0 ciao.
Tra i vincoli previsti dalle Delibere della Giunta regionale, che risalgono al 2005 e al 2007, vi è il divieto di inserire su portali telematici l’offerta da parte di un soggetto “privato” di locazione di appartamento ammobiliato ad uso turistico.
Questo divieto, peraltro contenuto in un atto di natura amministrativa, è da ritenersi superato con riferimento alle locazioni con durata non superiore a 30 giorni, per effetto sia del Codice del Turismo (art.53 del D. Lgs. n.79/2011), sia, in particolare, del Decreto-Legge n. 50/2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n.96/2017):
i contratti di locazione breve, che sono tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistiche, possono essere stipulati anche tramite “soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.” (art.4).
Aggiungo una particolarità sull'imposta di soggiorno nel Comune di Bologna: dal 01 Dicembre 2021 la piattaforma AIRBNB riscuote l'imposta di soggiorno solo ed esclusivamente per le locazioni brevi (art. 4 d.l.50/2017).
Quindi per le locazioni per finalità turistiche con durata oltre i 30 giorni (peraltro poco frequenti a Bologna) è compito dell'host provvedere.
Difficilmente troverai un funzionario di Comune/Regione che smentisca la Legge Regionale.
Ma il problema non è il singolo funzionario, il problema vero è l'inadeguatezza della legge regionale che andrebbe ridisegnata.
Ad esempio, la recente legge regionale della Liguria si è allineata alla normativa nazionale sulle locazioni brevi.
@Alberto1535 Non finiremo mai di ringraziarti per la tua chiarezza e esaustivita’
grazie mille davvero perché così anche io da nuova nell’ambiente riesco a comprendere finalmente
Ciao @Benedetta-and-Gianluca0 !
ho letto spesso di un vostro ottimo collega @Alberto1535 che forse può aiutarvi!
Mi sembra che L'Emilia Romagna sia severissima!
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