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Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione per una casa. Il Superhost mi ha risposto con questo messaggio"Gen...
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buongiorno a tutti ,
ho sentito dire che sarã airbnb a provvedere al pagamento della cedolare secca, qualcuno sa darmi alcune info in piu.
Fino ad oggi , io come proprietaria, ho provveduto al pagamento , non vorrei pagare due volte..
Ringrazio e rimango in attesa..
Gaia
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Ciao @Gianluigi13,
non capisco bene ma la cedolare secca sugli affitti brevi si può fare da ben prima dell'1 Giugno, in teoria da quando è partita la cedolare secca. Ci sarebbe poi una riflessione...la cedolare secca è fatta per agevolare gli inquilini e proprietari in cambio di un canone fisso senza aumenti. Il senso è un'agevolazione ai cittadini, alla società, e la totale inapplicabilità degli aumenti (istat ecc.) è cosa fondamentale. Ma che senso ha applicarla per degli affitti brevi di 2 giorni?? Tutto ciò sta distruggendo il mercato residenziale in tante città. La scelta della Lombardia ha senso, se tu affitti la tua casetta a turisti, ne accogli a quintalate, lecchi i sederi per riaverli l'anno prossimo, sorrisi e sorrisoni, tattiche per avere prenotazioni...chiaramente tutto ciò in concorrenza con gli hotel...sei un'impresa e non c'è dubbio. Ti comporti da impresa, ti prendi le tue responsabilità (essere impresa significa averle e non tutto così alla carlona) e ti paghi le tue tasse da impresa. Che non sono alte. Se tutti facessero così ne gioverebbe il mercato. Certo la zia pina magari con le incredibili burocrazie necessarie (una semplicissima pratica in comune da affidare a un architetto e delle modifiche giustissime alla casa, ad esempio se non è a norma!!) non farà più affitti brevi. Ed è meglio così forse.
Ciao e buona fortuna!
Ciao Gigi....mi sembri uno dei più efferati in materia! Sei un professionista e per caso sei a Milano...?
Io opto già per il regime di cedolare, ma se tu fossi un professionista potremmo parlarne...
Fammi sapere
Grazie
Angelo
"quello che devo fare è tenere sempre conto dei pagamenti che ricevo e sapere che fino a che Airbnb non applica la ritenuta, li riceverò completi e dovrò liquidare l’imposta sul canone, non essendomi stata fatta ritenuta".
buonasera sig. Gianluigi, posso chiederLe due cose visto che non ho esperienza in questione, se può rispondermi?
Mia figlia come host ha affittato tramite airbnb la mia casa ad alcuni giovani per 5 gg- compenso lordo 22o- pervenuti ca. euro 212.
Presumo Airbnb non abbia fatto alcuna ritenuta , solo abbia detratto la propria commissione.
A questo punto cosa bisogna fare? aspettare il prossimo anno la certificazione? poi airbnb a chi rilascia la certificazione..a mia figlia oppure a me proprietaria dell'immobile? la ringrazio tantissimo
Ciao @Jamila20,
ti sei inserita in una discussione un po' vecchia, dunque ti suggerisco di indirizzare la tua domanda a qualcuno in particolare: ti suggerisco
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Linee guida della communityLa cedolare secca (d’ora in poi CS) è una tassazione alternativa a quella ordinaria, introdotta dal D.Lgs. 23/2011 (in vigore dal 7 aprile 2011), consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e delle imposte indirette (imposte di registro e di bollo) cui sono soggetti i contratti di locazione abitativa, compresi quelli ad uso turistico (che non hanno vincoli di durata) disciplinati dal codice civile, per i quali, se di durata inferiore a 30 giorni, non sussiste l’obbligo di registrazione (è però prevista una particolare modalità di registrazione del quadro RB o B della dichiarazione dei redditi).
Scusami, @Francesco0, se mi perdo in questi particolari, ma è importante per capire. Il locatore è tenuto invece a riliquidare l’imposta dovuta sul canone se non sceglie la CS (in questo caso la ritenuta si considera a titolo di acconto), se non ha subito la ritenuta o nel caso in cui la ritenuta subita sia maggiore dell’imposta dovuta.
Le locazioni brevi pure, cioè prive di servizi accessori, sono da sempre ammesse al regime sostitutivo. Anzi, il Ministero delle Finanze aveva in passato osservato che, se i servizi accessori sono coerenti con la causa tipica del rapporto locativo (ad es. la fornitura dell’acqua, della luce nonché dei mobili e degli arredi), il reddito che ne deriva resta pur sempre un reddito fondiario.
La manovra correttiva 2017 (art.4 del DL 50/2017) non fa altro che riconfermare l’applicabilità della CS sugli affitti di cui al decreto legislativo sopracitato anche alle locazioni brevi fino a 30 giorni. Nessuna novità: il provvedimento che ha introdotto la CS nel 2011 infatti non fa alcuna distinzione riguardo la durata del contratto, prevedendo la possibilità di applicare la CS a tutti i contratti aventi ad oggetto immobili a uso abitativo, locati ad uso abitativo, nel rispetto delle condizioni soggettive previste e stabilendo – anzi – che il tributo può essere applicato anche ai contratti non soggetti a registrazione: la cosa trova riconferma nella successiva circolare del 1° giugno 2011 (26/E).
La manovra ci dice cose ben più importanti: con riferimento alla chiusura dei contratti brevi (cedolarizzati o meno) - stipulati a partire dal 1° giugno 2017 - sono posti a carico degli intermediari riscossori che intervengono alla chiusura di tali tipologie di contratto dei precisi obblighi (di comunicazione e di sostituzione).
Sono ammessi – e questa è un’altra novità – anche il sublocatore e il comodatario, da qui l’ampliamento del raggio di azione della CS a tutti i titolari dei redditi derivanti da contratti di locazione breve che possono optare la CS sui corrispettivi riscossi.
Altra novità normativa che riguarda gli intermediari che operano online o fisicamente e avrà delle ricadute: in tema di imposta di soggiorno (tema caldo in questa sezione del forum) la legge in questione prevede che tutti i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni delle locazioni brevi acquisiscano la qualifica di responsabili d’imposta, anche ai fini dell’attuazione di tutti gli adempimenti stabiliti nel regolamento comunale istitutivo.
Vi è di più. L’attribuzione della funzione suddetta vale anche nei riguardi del responsabile d’imposta che i soggetti non residenti – privi di stabile organizzazione in Italia – devono designare, in conformità delle disposizioni del decreto attuativo.
Tornando ai profili operativi delineati dall’art.4 del DL 50/2017 sono interessate solo le persone fisiche che locano al di fuori dell’attività d’impresa. Perciò le attività (prestazioni di servizi) costituiscono esercizio d’impresa solo se derivanti dall’esercizio organizzato in forma d’impresa, ossia se rientrano nell’art.2195 del cod. civ. (Imprenditori soggetti a registrazione). Alla luce di tale quadro - e qui vengo alla parte finale del tuo post - appare quanto mai irragionevole equiparare chi occasionalmente affitta il proprio immobile per brevi periodi con un imprenditore.
Il singolo locatore persona fisica anche di più unità immobiliari che esercita un’attività di mera locazione in via episodica, saltuaria e non programmata, senza fornire servizi di tipo alberghiero, non intende minimamente intraprendere alcuna attività di tipo ricettivo o commerciale, ma semplicemente mettere a reddito il suo immobile versando le imposte dovute, ossia la stessa cosa che fa ogni volta che affitta il medesimo immobile per periodi più lunghi: l’incasso degli affitti non realizza un’attività d’impresa, ma un mero godimento del frutto dell’immobile.
Riguardo il profilo della imposizione diretta, non esistono limiti quantitativi di immobili (se non negli statuti regionali, più volti sconfessati dal TAR) superati i quali, un soggetto privato che loca occasionalmente un immobile diviene un imprenditore che svolge abitualmente un’attività ricettiva. La reiterazione della locazione può (non è) un elemento che attesta l’abitualità, ma non è essenziale, o comunque non è l’unico parametro.
L’elemento essenziale per valutare l’imprenditorialità o meno di una prestazione è l’esistenza della volontà di svolgere in via abituale un’attività di tale natura che si esplica con una organizzazione di mezzi tale da poterla sostenere ed esercitare (art.55, co.2, lett. a) del TUIR). Sono tutti elementi da valutare in questo senso l’attività di pubblicizzazione della propria attività, una sede dedicata, dei dipendenti e altri comportamenti analoghi. La verifica, quindi, non può essere fatta a priori e in termini generali, ma bisogna valutare le modalità di fatto con cui viene svolta tale attività, se c’è sistematicità, abitualità, regolarità, professionalità, rilevanza economica dell’attività e organizzazione di mezzi.
In ogni caso, la questione posta è e rimane oggettivamente controversa, tanto che il legislatore – all’art.4, co.3-bis del DL 50/2017 – ha previsto l’emanazione di un decreto ad hoc che stabilisca i criteri e i parametri in base ai quali l’attività di locazione immobiliare si presume svolta in forma imprenditoriale.
E su questa nota, spingo il tasto RISPONDI e chiudo.
Ciao @Gianluigi13,
grazie per il messaggio. Speriamo che il famoso decreto ad hoc non sia una fanfaronata come si prospetta essere. Ovvero non metta paletti assurdi come il numero di immobili (4 già in alcune regioni) oppure in base agli incassi. Se è locazione è locazione per tutti, cambia niente se ne hai 4 o 5 o se con solo 1 incassi 50.000 perchè sei bravo e l'immobile è di pregio. Si creerebbero paletti assurdi, che differenziano impresa e non impresa in base a stupidaggini che c'entrano niente con la locazione, se ho 200 appartamenti o 1 che affitto a 5000 al mese posso fare locazione e non poterla fare solo per gli affitti brevi è ridicolo. Si creerebbero case vacanze con tassazioni diversissime in base a principi del tutto sbagliati. Sarebbe allora meglio che tutti fossero impresa. Essere uguali è importante e la differenza si deve creare in base a cosa e come offri non a quanto offri od incassi.
Ciaooo
ti andrebbe di contattarmi?
all'indirizzo email dell'associazione che leggi nella mia firma.
( o qui )
ti ringrazio in anticipo. 🙂
ciao visto che sembri molto ferrato , mi risulta che che ci sia una sentenza ( del consiglio di stato ) che ha dato torto a aribnb pe ril suo rifiuto di detrarre il 21% dai compensi di locazione ,ma da airbn non ho visot nessuna infromazione qualcuno ne sa nulla ???
ciao vorrei farti una domanda a te o a tutti che potrebebro aiutarmi a capire come fare.
Io questo mese Febbraio 2019 ho iniziato ad affitare un appartamento con affitto settimanale , vorrei capire come posso pagare la cedolare secca o quale procedura devo fare.
Grazie
buongiorno a tutti,
Volevo chiedere un ' aiuto in merito alla cedolare secca. Ho iniziato ad affittare nel 2018, ho portato i contratti alla commercialista che opterà presumo per la cedolare secca ( che vista la mia situazione è la scelta più conveniente). Parlando con un amica , anche lei host, nella mia stessa situazione che si è fatta da sola il 730 usando il modello precompilato, scopro che ha dovuto già versare un' acconto cedolare secca sull' anno prossimo e che un' altro acconto lo dovrà versare a dicembre... A qualcuno risulta?? Chiedo in particolare aiuto ai più esperti @Gianluigi13 , @Roberto143 , @Emily.
Grazie a tutti per le preziose informazioni che condividete!
La dichiarazione dei redditi dell’anno precedente si fa verso maggio, e l’imposta relativa che ne emerge (cedolare secca o aliquota irpef) si paga a giugno.
A novembre si paga l’acconto (variabile nel corso degli anni, ma in una misura vicina al 98%) di imposta per l’anno successivo.
In una situazione di sostanziale stabilitá di ricavi (e quindi di imposta) non ci si accorge, nel corso degli anni di questo aspetto, perché ovviamente, l’anno successivo, verrà scalato l’anticipo già pagato l’anno precedente. Ci si accorge della cosa il primo anno (dove si paga doppio) e l’ultimo (dove l’imposta risulta giá pagata).
Oppure negli anni in cui si determina una forte differenza di reddito rispetto all’anno precedente,
Facciamo un esempio, molto semplicistico con cifre approssimative:
reddito 2018 (giugno 2019): 10.000 euro
imposta da pagare (giugno 2019): 2.100
acconto anno 2019: (novembre 2019): 2.000
(quindi nel 2018 l’esborso é di 4.100)
reddito 2019: (giugno 2010):
imposta da pagare(giugno 2020): 2.100 meno acconto giá pagato (2.000) = 100
acconto anno 2020: 2.000
(quindi, dal secondo anno, l’imposta che annualmente si pagherà sará di circa 2.100)
...
L’ultimo anno (2030), reddito: 0 (zero)
Imposta da pagare: 0 (zero) meno acconto giá pagato 2029 (2.000)= credito di imposta 2.000
e il conto si pareggia.
Grazie 1000 @Salvatore199 !!
Mi hai chiarito un aspetto che davvero, nonostante le varie letture, mi era sfuggito.
Quindi per quest' anno mi devo rassegnare a pagare il doppio... 😞 .
Grazie ancora!! Isabella
buongiorno ho una casa vacanza su airbnb ! Qualcuno mi sa dire se posso optare per cedolare secca visto che airbnb ancora non fa ancora da intermediario ? in che modo ? elencando semplicemente i vari importi dei fitti in sede dichiarativa o andava fatto qualcosa preventivamente ? le locazioni turistiche pagano ogni 16 del mese successivo la ritenuta e fanno contratti non registrati ad ogni singolo ospite , nel mio caso ?
Ciao @Rosanna134 , si, se fai locazione turistica puoi optare per la cedolare secca in fase di dichiarazione dei redditi dichiarando gli importi percepiti al lordo delle commissioni di airbnb( che poi sono gli importi dei contratti che preventivamente bisogna fare). Si paga in sede di dichiarazione e non il 16 del mese successivo, come credo dovrebbero fare gli intermediari. Comunque sul forum troverai una miriade di informazioni sull' argomento ben più precise e dettagliate delle mie!
Grazie Isabelle ! Le tue informazioni utilissime