@Cristiana19 @Ermanno6 & friends
Rompo il silenzio per portare conforto ai miei adorati hostaroli ribadendo che il locatore non ha alcun obbligo di segnalazione degli ospiti (suoi o dell’inquilino-guest) all’autorità di P.S.
Rifulge qui una recente direttiva del Ministero dell’Interno, il rivelatorio protocollo 557/PAS/U/017997/12982.LEG che ha fornito alcuni chiarimenti in relazione anche al (dibattuto) tema dell’“ospitalità”.
Il MegadirettoreGalattico dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dopo aver precisato che:
“L’art.19-bis del DL 113/2018 viene, adesso, a confermare l’esattezza di questa lettura, stabilendo che l’art.109 TULPS si interpreta nel senso che gli obblighi qui citati si applicano ai soggetti che cedono, in LOCAZIONE o in SUB-LOCAZIONE, immobili con contratti della durata inferiore a trenta 30 giorni.
L’intervento normativo, atteso il tenore generale della sua formulazione, viene a ricomprendere sotto il proprio ambito di operatività tutte le cessioni di immobili o parti di essi, per periodi infra-mensili, che avvengono sulla base di rapporti locatizi, suscettibili di iscriversi nelle tipologie negoziali di cui agli artt. 1571 e 1594 c.c.”
chiarisce che:
“Continuano, invece, ad essere sottratti agli obblighi di cui all’art.109 TULPS le cessioni della predetta durata che avvengono a titolo di LIBERALITA’ o sulla base di RAPPORTI DI CARATTERE GRATUITO”.
Cosa impariamo? Impariamo che né il locatore né l’ospitante-conduttore, ossia chi dispone in quel momento del bene o parte di esso, ospitando un amico o un parente - non avendo ceduto loro in proprietà o in locazione l’uso esclusivo o parziale del bene (si cede per vendita, donazione, locazione, comodato) – sono tenuti alla comunicazione degli ospitati, salvo che i medesimi non siano soggetti extraUE o apolidi: in questo caso scatta la comunicazione ((“Comunicazione di ospitalità”) di cui al primo comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 286/1998, che recita:
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà ALLOGGIO ovvero OSPITA uno straniero o apolide, anche se parentre o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza”
L’obbligo di comunicazione, in questo caso, non è limitato a chi cede a terzi la proprietà o il godimento di beni immobili, ma si estende anche a tutti coloro che concedono a terzi OSPITALITA’ o ALLOGGIO nella propria abitazione.
E’ tutto.
La vostra devota e fedele sorella in hosting
Emily