registrazione sul portale alloggiati

Risolto!
Michelle5
Level 1
Cogne, Italy

registrazione sul portale alloggiati

Buongiorno a tutti.

 

Ho un appartamento per il quale ho delle credenziali di accesso sul portale alloggiati e registro i documenti. Ora, gestisco anche un secondo appartamento, sempre nel mio paese, ma non nello stesso stabile. Devo chiedere altre credenziali di accesso o posso registrare tutti gli arrivi e partenze sul mio account?


Grazie a tutti!

37 Risposte 37

@Ermanno6 , @Cristiana19 , @Barbara1789 

Grazie Ermanno per il tuo intervento!

Hai ragione, ieri dopo le perplessità emerse in questa conversazione, ho chiesto, come si dice in questi casi, una seconda opinione a persona altamente competente, che in caso di locazione turistica ha confermato esattamente la risposta dell'altrettanto competente @Emily352 .

Con l' aggiunta che, nel caso in cui l'ospitalità fosse di lunga durata , sarebbe opportuno, per ambo le parti, la stipulazione di un comodato d' uso gratuito e con l' aggiunta di prestare attenzione alle comunicazioni di sospensione " attività " che alcuni comuni potrebbero richiedere.

Quindi direi che si possa affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che in caso di locazione turistica amici e parenti gratis non vadano comunicati ( a meno che non siano apolidi od extracomunitari ).

E con questo ci togliamo anche il problema di eventuali controlli incrociati, nel caso si arrivasse in futuro a farli.

@Ermanno6 , questa equiparazione alle strutture ricettive non piace nemmeno a me... Ed in certi casi è già evidente a livello linguistico : " struttura " , " attività ".... 😞

 

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Cristiana19
Level 10
Venice, Italy

@IsabellaEValerio0 @Ermanno6 @Barbara1789 Grazie a tutti voi anche degli ultimi aggiornamenti.

Anch'io, per quel che valgo, ho chiesto a valente (legale) locazionista che mi ha confermato la "versione Emily". Non intendo quindi oppormi alla legge!

Ciò che disturba tutti qui (e non solo noi) è davvero questa protervia nei nostri confronti e nei confronti dell'argomento "affittanze turistiche private", considerato come il male del secolo. Riusciranno a equipararci a un albergo (e quindi a farci chiudere, direi, dato che io non voglio fare l'albergatore)?

Non so, a meno che non cambi una cospicua parte di leggi sulle prerogative della proprietà privata.

E' anche vero che la potente lobby degli immobiliaristi vede con occhio torvo questi tentativi di annichilirci, dato che a trarne maggior svantaggio è - in definitiva - il mercato immobiliare che aveva ripreso fiato negli ultimi anni anche e soprattutto per questa nuova linfa e per i giusti sgravi connessi alle ristrutturazioni.

Qualcuno, poi, deve spiegarmi la differenza che passa fra l'affittare (con annessi e connessi, ma nessun servizio fornito) un appartamento per 3 giorni o per tre anni, posto che altro non si cede se non i muri e le suppellettili (i cosiddetti accessori), presenti anche nelle locazioni consuete.

L'unica differenza reale è nel potenziale minor rischio del proprietario di casa di vedersi occupare il proprio bene per mesi senza il pagamento del canone. Forse. Ma per il resto, non c'è alcuna diversità.

E' piuttosto la normativa sulla locazione "lunga" che deve essere modificata, così come - e mi allargo - e soprattutto la politica sulla costruzione di nuovi alloggi a canone calmierato. E' così che si permette a chiunque di avere un tetto, non sparando al piccione proprietario di casa con alloggio per turisti e considerarlo il primo ostacolo all'equità sociale.

In Francia, ad esempio, i potenti immobiliaristi che riescono a mettere le zampe su un gustoso lotto in pieno centro di Parigi, se lo vogliono devono destinare una parte del ricavo sulle vendite o alla manutenzione dei quartieri popolari o alla costruzione di alloggi per le fasce più deboli. Do ut des.

Da noi quanto ci vorrebbe per mettere sul piatto una norma semplice semplice come questa?

Grazie a tutti per l'aiuto.

Emily352
Level 10

@Cristiana19  @Ermanno6  & friends

 

Rompo il silenzio per portare conforto ai miei adorati hostaroli ribadendo che il locatore non ha alcun obbligo di segnalazione degli ospiti (suoi o dell’inquilino-guest) all’autorità di P.S.

 

Rifulge qui una recente direttiva del Ministero dell’Interno, il rivelatorio protocollo 557/PAS/U/017997/12982.LEG che ha fornito alcuni chiarimenti in relazione anche al (dibattuto) tema dell’“ospitalità”.

 

Il MegadirettoreGalattico dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dopo aver precisato che:

 

“L’art.19-bis del DL 113/2018 viene, adesso, a confermare l’esattezza di questa lettura, stabilendo che l’art.109 TULPS si interpreta nel senso che gli obblighi qui citati si applicano ai soggetti che cedono, in LOCAZIONE o in SUB-LOCAZIONE, immobili con contratti della durata inferiore a trenta 30 giorni.

 

L’intervento normativo, atteso il tenore generale della sua formulazione, viene a ricomprendere sotto il proprio ambito di operatività tutte le cessioni di immobili o parti di essi, per periodi infra-mensili, che avvengono sulla base di rapporti locatizi, suscettibili di iscriversi nelle tipologie negoziali di cui agli artt. 1571 e 1594 c.c.”

 

chiarisce che:

 

Continuano, invece, ad essere sottratti agli obblighi di cui all’art.109 TULPS le cessioni della predetta durata che avvengono a titolo di LIBERALITA’ o sulla base di RAPPORTI DI CARATTERE GRATUITO”.

 

Cosa impariamo? Impariamo che né il locatore né l’ospitante-conduttore, ossia chi dispone in quel momento del bene o parte di esso, ospitando un amico o un parente - non avendo ceduto loro in proprietà o in locazione l’uso esclusivo o parziale del bene (si cede per vendita, donazione, locazione, comodato) – sono tenuti alla comunicazione degli ospitati, salvo che i medesimi non siano soggetti extraUE o apolidi: in questo caso scatta la comunicazione ((“Comunicazione di ospitalità”) di cui al primo comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 286/1998, che recita:

 

“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà ALLOGGIO ovvero OSPITA uno straniero o apolide, anche se parentre o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza”

 

L’obbligo di comunicazione, in questo caso, non è limitato a chi cede a terzi la proprietà o il godimento di beni immobili, ma si estende anche a tutti coloro che concedono a terzi OSPITALITA’ o ALLOGGIO nella propria abitazione.

 

E’ tutto.

 

La vostra devota e fedele sorella in hosting

 

Emily

 

Grazie @Emily352 !!

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@Emily352 grazie, cara Emily!

Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

Grande @Emily352, grazie di esistere 🙂

Monica117
Level 2
Rome, Italy

Buonasera a tutti! Ho letto tutta l interessante conversazione... Ma mi è rimasto un solo dubbio, anche per le case vacanza (ho letto sempre Lt)non si necessita di comunicazione ad alloggiati in caso di soggiorno gratuito ad amici della città? Grazie e buona serata 

Ciao @Monica117 ,

La " casa vacanza " è una struttura ricettiva e le strutture ricettive devono fare la registrazione su Alloggiati web anche se ospitano gratuitamente amici o parenti.

Se si opera senza partita IVA bisogna fare una ricevuta omaggio, mentre le strutture imprenditoriali dovranno fare auto fattura per prestazione di servizi gratuiti.

Se l' ospitalità gratuita fosse di lunga durata, si può invece  valutare la chiusura temporanea della struttura con comunicazione al comune. Io comunque faccio LT e per queste cose è sempre bene consultarsi con il proprio commercialista.

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