@Sabrina279
Le leggi regionali campane - come altre, peraltro - non si sono avventurate a normare la locazione turistiche, ma le attività ricettive extralberghiere (CAV, esercizi di affittacamere e B & B).
Le singole Regioni – in base all’ultimo comma dell’art.6 della legge quadro 217/1983 – possono adattare alla situazione locale il regime amministrativo delle “strutture ricettive”, differenziandone la tipologia, ma non possono permettersi di scardinare il sistema statale, consentendo al legislatore regionale di avventurarsi in materie che gli sono in partenza sottratte, come quella delle locazioni turistiche gestite da singoli privati al di fuori di un contesto imprenditoriale, esclusivamente come tasli assoggettandole a vigilanza amministrativa.
La giurisprudenza della Corte costituzionale è stata, infatti, finora fermissima su questo punto, cioè sulla proibizione alle Regioni di disciplinare i rapporti tra privati, e, in generale, nell’ambito turistico in particolare. Qui non stiamo parlando di rapporti tra soggetti organizzati, quali le società e l’amministrazione regionale, qui stiamo parlando di rapporti privatistici codicizzati civilmente: il limite del diritto privato si basa sull’esigenza che sia assicurata su tutto il territorio nazionale (non solo in alcune Regioni) una uniformità di disciplina e di trattamento nei rapporti intercorrenti tra soggetti privati.
Che ci provi la Regione Campania o la Regione Lombardia a contestare questo principio: il principio insuperabile della riserva allo Stato della disciplina dei rapporti tra privati. I sacri sacerdoti della Regione sanno benisssimo che le loro pretese debordano dalle loro competenze e – se portati davanti ad un giudice - la partita per loro è persa.
Tornando al caso qui interessa, l’attività di B & B (LR 5/2001) è quell’attività ricettiva, svolta in maniera saltuaria e non imprenditoriale, da chi, all’interno della propria abitazione di residenza (il cui stato di fatto deve essere identico a quanto riportato in catasto), fornisce camere (in Campania non più di tre e sei posti letto) e prima colazione. Se non si ha la residenza nell’immobile da adibire a B & B, non si può aprire un B & B.
Pertanto, se nel corso dell’anno risulta verificato il parametro della discontinuità, ovvero dell’occasionalità nell’erogazione della prestazione non locativa (ospitante e ospitato non sottoscrivono un contratto di locazione turistica), il gestore è esonerato da tutte le implicazioni locative che da essa scaturiscono, pentole e padelle comprese.
La legge risale ai primi duemila. E’ rimasta ancorata al concetto di B & B supporto al reddito: sfruttare a reddito la/e stanza/e in più dell’abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di solo alloggio e prima colazione
La controparte del gestore di un B &B è un cliente, non un affittuario, che può utilizzare solo alcuni locali dell’esercizio ricettivo: camera, bagno, sala per la prima colazione. In questo contesto, la cucina deve essere chiusa al pubblico, ossia al cliente: i clienti non possono utilizzarla, anche se in alcuni annunci vedrai scritto il contrario.
Anche se non esistono decreti dirigenziali o circolari circa l’utilizzo della cucina, va da sé che la medesima può essere utilizzata solo dal gestore dell’attività ricettiva (persona fisica associata ad un codice fiscale) il quale trascriverà i proventi realizzati da questa attività commerciale (reddito personale, non reddito d’impresa) non esercitata abitualmente, non come redditi fondiari nel quadro RB del modello Redditi 2019 PF, ma come redditi diversi nel quadro RL, proventi assoggettati a tassazione al netto delle spese inerenti (approvigionamenti generi alimentari da prima colazione, materiale per la pulizia ecc.) supportate da documentazione probante (scontrini, fatture ecc.).
Il gestore emetterà ricevute fiscali senza IVA, con marca da bollo: i turisti pagano tariffe (non canoni di locazione) senza IVA.