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Salve, accedo solo ora alla community, ho un problema di registrazione, il sistema di accreditamento per affitti brevi, nella...
Buongiorno mi chiamo Anastasia. Stavo pensando di affittare la mia roulotte su airbnb… qualcuno di voi ha mai fatto questa esperienza?
Ciao @Anastasia350 , mi sembra che dopo il 2017, con l'entrata in vigore delle nuove norme per la locazione turistica, le proposte di affitto di una roulotte su Airbnb in Italia siano sparite.
Se hai la disponibilità (proprietà o in affitto) di un pezzetto di terreno e hai i documenti (libretto di circolazione?) del mezzo che intendi affittare, potresti andare in Comune e chiedere informazioni. Soprattutto in previsione del fatto che dovresti comunque fare un contratto di locazione con tutti gli estremi del caso e la segnalazione degli ospiti alla Questura competente.
Ciao @Anastasia350 , questa è una domanda che mi sono fatta anche io... ma non basta affittare la roulotte come se fosse un'auto? Non essendo un bene immobile non sarebbe soggetto alla classica "locazione", ma a un affitto (bene mobile).
Chiedo ai giuristi della community 🙂 @Dario0 o all'Elena Ferrante della nostra community @Emily352 @IsabellaEValerio0
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Linee guida della communityCiao @Anastasia350 , @Francesca questa cosa mi sfugge!
Non saprei cosa dirvi, in effetti è un affitto di una specie di automobile ma non saprei da quali regole sia regolato...un autonoleggio fermo?!?
@Anastasia350 @Francesca @Dario0 qualche chiarimento in più lo trovato in questo articolo:
"Spesso ci si domanda se per cedere a terzi un bungalow, una casa mobile, un prefabbricato, una roulotte o un camper basti una scrittura privata tra le parti o se sia necessaria la forma scritta a pena di nullità. per dare una risposta chiara alla questione, occorre analizzare innanzitutto come il legislatore ha inteso inquadrare tali beni nel nostro ordinamento, chiarendo sin da subito che non esiste una definizione giuridica precisa e univoca che qualifichi tali beni come immobili o beni mobili.
osservando le caratteristiche generali di siffatte strutture, la risposta corretta sembrerebbe quella di classificarli quali beni mobili in quanto beni amovibili
ma le cose non stanno così, almeno non sempre e in ogni caso. vediamo perchè
una norma che può fornire un primo chiarimento in proposito è il testo unico per l’edilizia, il d.p.r. n. 380/2001. l’art. 3 comma 1, lett. e) punto 5 del suddetto decreto stabilisce infatti che rientrano nella definizione di “interventi di nuova costruzione”, i quali prevedono la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, tra gli altri individuati nella precedente lettera, altresì l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, come roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
la norma decreta, in altri termini, che per installare tali beni ancorandoli al suolo, se gli stessi soddisfano esigenze abitative e comunque non temporanee, è necessario il permesso a costruire, in quanto intesi quali nuove costruzioni.
tale disposizione parrebbe dunque classificare le strutture quali roulottes, campers, case mobili, bungalow e anche imbarcazioni tra i beni immobili, ma attenzione non sempre: solo quando la finalità della loro installazione è abitativa."
Bisognerebbe capire meglio. La fattispecie in questione è inquadrabile come pura e semplice messa a disposizione di un’altra persona di un rimorchio attrezzato privo di motore - temporaneamente non circolante, ossia stanziale su un’area all’aperto accessoria - per un certo tempo dietro un corrispettivo?
Il concedente non si obbliga nei confronti dell’altra persona alla fornitura di servizi accessori volti alla cura dello stesso mezzo, consistenti ad esempio nella raccolta dei rifiuti, rifornimento idrico, manutenzione del mezzo e dell’area, vigilanza?
In sostanza: rimane prevalente l’obbligazione di “dare” rispetto a quella di “facere”?
Se la risposta a queste domande è affermativa, si rimane nello schema tipico della locazione di cosa mobile, e, con la “locatio rei”, il conduttore acquista la detenzione della cosa (roulotte), con i relativi rischi d’utilizzo.
Il contratto può essere concluso con libertà di forma, anche se nella prassi è prevalente la forma scritta per determinarne i contenuti, le obbligazioni reciproche e i pagamenti, tanto più se di mezzo c’è un intermediario esattore.
Diversamente, se la roulotte rimane a disposizione del concedente che si obbliga a compiere, con la sua opera o di altri, ulteriori prestazioni di “facere” in favore della controparte, il contratto va qualificato come noleggio, e non come locazione: nel noleggio di una cosa mobile manca l’attribuzione di godimento della cosa, né vi è la sua consegna, come nella locazione.
Concludendo, quando qualcuno trasferisce una cosa ad un altro, magari svolgendo qualche attività, occorre di volta in volta vagliare le peculiarità del caso.
Secondo me @Emily352 è Santi Licheri...
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