Targa esterna ad abitazione Locazione uso turistico Roma

Risolto!
Nico-and-Marina0
Level 2
Rome, Italy

Targa esterna ad abitazione Locazione uso turistico Roma

Ciao a tutti,

vorrei sapere se nel comune di Roma, per gli affitti brevi uso turistico, è possibile mettere una targa fuori il mio portone dell'abitazione oppure tale azione è vietata.

Da internet non si capisce se è obbligatorio, facoltativo o vietato.

Mi sembra di ricordare che anni fa fosse vietato per le locazioni uso turistico...ma magari è cambiato qualcosa negli anni.

Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto.

Nico

Risposta Migliore
Roberto1055
Level 10
Rome, Italy

Ciao @Nico-and-Marina0 ,

purtroppo la rete è un tesoro d’informazioni ma non sempre certe, specialmente se le fonti non sono chiaramente indicate.

 

ad oggi gli Alloggi per uso turistico della nostra Regione sono ancora normati dal Regolamento Regionale Lazio n.14 del 16/6/2017 in vigore dal 21/6/17 - art. 12 bis (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico).

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/TUR-regolamento-14-16-06-2017.pdf

 

L’obbligatorietà che la denominazione completa fosse indicata nell’insegna o nella targa della struttura, la cui affissione è resa sì obbligatoria, veniva già sancita dall’Art.16 (Denominazione) del precedente Regolamento regionale 7 Agosto 2015 n. 8 e poi modificata e ribadita dallo stesso Art.16 del n.14/2017, citato in apertura, ma riguarda esplicitamente la disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere, così classificate:
a) Guest house o Affittacamere;
b) Ostelli per la gioventù;
c) Hostel o Ostelli;
d) Case e Appartamenti per vacanze;
e) Case per ferie;
f) Bed & Breakfast;
g) Country house o Residenze di campagna;
h) Rifugi montani;
i) Rifugi escursionistici.
i bis) Case del Camminatore.

 

La Locazione “pura”, chiamata anche breve o Turistica, invece, viene definita, e cito, «per unità immobiliari non soggette a classificazione» e, se ne deduce, nessuna denominazione può essere utilizzata, nessuna prestazione di servizi accessori o turistici (a parte il primo impianto) erogata, né esiste obbligatorietà di esposizione targa o cartellino prezzi.

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2 Risposte 2
Roberto1055
Level 10
Rome, Italy

Ciao @Nico-and-Marina0 ,

purtroppo la rete è un tesoro d’informazioni ma non sempre certe, specialmente se le fonti non sono chiaramente indicate.

 

ad oggi gli Alloggi per uso turistico della nostra Regione sono ancora normati dal Regolamento Regionale Lazio n.14 del 16/6/2017 in vigore dal 21/6/17 - art. 12 bis (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico).

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/TUR-regolamento-14-16-06-2017.pdf

 

L’obbligatorietà che la denominazione completa fosse indicata nell’insegna o nella targa della struttura, la cui affissione è resa sì obbligatoria, veniva già sancita dall’Art.16 (Denominazione) del precedente Regolamento regionale 7 Agosto 2015 n. 8 e poi modificata e ribadita dallo stesso Art.16 del n.14/2017, citato in apertura, ma riguarda esplicitamente la disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere, così classificate:
a) Guest house o Affittacamere;
b) Ostelli per la gioventù;
c) Hostel o Ostelli;
d) Case e Appartamenti per vacanze;
e) Case per ferie;
f) Bed & Breakfast;
g) Country house o Residenze di campagna;
h) Rifugi montani;
i) Rifugi escursionistici.
i bis) Case del Camminatore.

 

La Locazione “pura”, chiamata anche breve o Turistica, invece, viene definita, e cito, «per unità immobiliari non soggette a classificazione» e, se ne deduce, nessuna denominazione può essere utilizzata, nessuna prestazione di servizi accessori o turistici (a parte il primo impianto) erogata, né esiste obbligatorietà di esposizione targa o cartellino prezzi.

Ciao Roberto, grazie mille della risposta. Sei stato davvero d'aiuto!

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