2017 Certificazione Unica

Risolto!
Andrea124
Level 2
Lucca, Italy

2017 Certificazione Unica

In merito alla nuova legge per cui Airbnb (e gli altri analoghi siti) diventeranno Sostituti d'imposta e dovranno rilasciare la Certificazione Unica con la quale poi l'host procederà a fare la dichiarazione dei redditi, volevo porre una questione (che mi riguarda personalmente ma è comunque una condizione molto diffusa tra gli host): come host gestisco un mio appartamento e uno di mia moglie (e con le regole di routing abbiamo fatto in modo tale che i versamenti avvengano sui rispettivi conti correnti). Di fatto però l'host sono io. Quando Airbnb diventerà Sostituto d'imposta, temo che la Certificazione Unica venga emessa a nome dell'host (non del proprietario), ma questo sarebbe un problema in quanto l'Host si troverebbe a pagare tasse per un bene che non è suo, mentre il proprietario risulterebbe evasore. Questo problema è molto diffuso, anche tra chi - per esempio - affitta un appartamento di cui è comproprietario. Sarebbe sufficiente mandare un questionario in cui si richiedono i dati fiscali del proprietario in modo che sia lui a ricevere la Certificazione Unica. Sperando di aver dato un suggerimento costruttivo a chi si dovrà occupare della questione, saluto cordialmente. Andrea

Risposta Migliore

Grazie Francy! Mi hanno chiamata in tanti modi, ma mai regina del 730! Ad ogni modo, Claudia, se fai locazione turistica, basta semplicemente prendere l’intero  importo indicato nel contratto di locazione breve (che spero tu abbia stipulato con il guest, anche se il soggiorno si esaurisce nel giro di pochi giorni).

 

Non c’è un compenso “lordo” e un compenso “netto”: c’è un reddito locativo ed una provvigione dovuta dall’host all’intermediario: quest’ultima non fa parte della base imponibile della locazione, trattandosi di una somma che normalmente non ha natura reddituale, qualora – come in genere accade – l’host assuma interamente su di sé il costo della provvigione dovuta per l’operazione della intermediazione.

 

La provvigione però entra a far parte della base imponibile  (e, quindi, della ritenuta, peraltro non ancora operata dal portale AIRBNB) “qualora sia trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto”: tale tesi - sostenuta dalle Entrate nella circolare 24/E/2017 - appare del tutto assurda in quanto la commissione spettante all’intermediario è incassata dall’intermediario e non dall’host.

 

Non solo. L’interpretazione delle Entrate finirebbe tra l'altro per produrre un fenomeno di doppia imposizione (l’art.163 del TUIR dispone infatti che una “stessa imposta non possa essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”😞 l’importo della provvigione è tassato due volte in capo a due soggetti diversi, vale a dire all’intermediario AIRBNB, per il quale costituirà reddito di impresa, e, appunto, allo stesso host, dal momento che tale importo rientra a tutti gli effetti nella base imponibile assoggettata al prelievo sostitutivo.

 

Sto divagando, come al solito. Scusami. In conclusione: è il rateo di affitto quello che conta, non l’importo che si riceve al netto delle commissioni trattenute dal portale: le tasse si pagano sui redditi.

 

Esempione

 

Canone di locazione = € 1.000,00

Quota di possesso = 100

 

In colonna 6 (Canone di locazione)  del mod.730 va indicato il maggiore tra la rendita catastale rivalutata (RC x 1,05) e:

 

° il 95% del canone di locazione in caso di tassazione ordinaria IRPEF: nella colonna 5 (Codice canone) è indicato 1 = € 950,00

 ° il 75% del canone di locazione in caso di tassazione ordinaria IRPEF e immobile situato a Venezia e isole limitrofe: nella colonna 5 (Codice canone) è indicato 2 = € 750,00;

 ° il 65% del canone di locazione in caso di tassazione ordinaria IRPEF e immobile storico-artistico: nella colonna 5 (Codice canone) è indicato 4 = € 650,00;

° il 100% del canone di locazione in caso di opzione per la cedolare secca (casella di colonna 11 barrata): nella colonna 5 (Codice canone) è indicato 3 = € 1.000,00.

 

L’opzione per la cedolare secca si esercita singolarmente per ciascuno dei contratti stipulati nel corso dell’anno: ne consegue che l’host è libero di optare solo per alcuni contratti locativi e non per altri (fa eccezione la locazione di singole stanze di un unico appartamento che segue un particolare criterio-guida).

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37 Risposte 37
Franca74
Level 2
Rosignano Marittimo, Italy

salve, 

anche io ho lo stesso problema. 

perche' il caf non puo' inserire questi redditi?

e come si puo' procedere? 

Claudia587
Level 2
Sassuolo, Italy

io ho lo stesso problema. mi serve il cud. voi come fate?
Luca57
Level 2
Vigevano, Italy

Buongiorno! 

per la dichiarazione mi richiedono il CUD assolutamente altrimenti non riescono a fare nulla, Airbnb lo rilascia? dove? come?

Grazie

Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

@Luca57 intendi la Certificazione Unica giusto? No airbnb non rilascia proprio nulla perché non fa da sostituto d'imposta. Cambia caf, cambia commercialista. Se ci riesci spiega loro che sei tu che dichiari come, quando e quanto guadagnato e che tu ti assumi la responsabilità di quanto dichiari. Loro devono riportare quello che tu dici, poi dovresti avere i contratti firmati (se fai locazione turistica) oppure puoi stampare un foglio riepilogativo di airbnb relativo ai tuoi compensi "lordi". Dovrebbero saperlo e soprattutto dovresti saperlo tu che airbnb ha rifiutato il ruolo di sostituto d'imposta (sta in causa, ha fatto ricorso), quindi non può rilasciare proprio nulla. E poi Luca in questo forum sta scritto in tutte le lingue e in tutte le salse quello che ti ho appena detto, basta che leggi anche solo in questa discussione...sta scritto sopra la tua testa (del msg), vedi risposta di Roberto.

Claudia1034
Level 2
Florence, Italy

Sono ancora a chiedere delucidazioni sul quadro B del 730 per dichiarare le locazioni a breve effettuate tramite airbnb. Secondo la mia opinione io indicherei i compensi netti percepiti essendo il vero incassato quale proprietario, ho letto però che parlate di compensi "lordi" comprensivi della % di compenso che airbnb trattiene, potete aiutarmi a capire quali dei due compensi indicare nel mio 730?

Grazie per l'aiuto

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Ciao @Claudia1034 

credo che la regina del 730 sia @Emily352 , la invochiamo come santa protettrice dei contribuenti: intercedi per noi! 🙂

 

Ciao Fra

 


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Claudia587
Level 2
Sassuolo, Italy

come posso mettermi in contatto con emily?

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Ciao @Claudia587,

posta pure qui oppure mandale un messaggio privato: cerca nella barra in alto a dx se non sai come inviare messaggi. 

Altrimenti invocala come una dea e offrile sacrifici di cibo e fiori (non umani 🙂 

 

A presto,

Fra

 


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Non vorrei sbagliarmi, Fra, ma credo che la mia condizione di non-host non mi consenta di ricevere messaggi da parte di altri membri del forum.  

Francesca
Former Community Manager
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London, United Kingdom

Ciao @Emily352, hai ragione... non ricordavo di questo tuo grosso difetto... Eppure mi sembravi cosí perfetta. Ma tutti hanno neo nella propria vita, no 😉 

 


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Grazie Francy! Mi hanno chiamata in tanti modi, ma mai regina del 730! Ad ogni modo, Claudia, se fai locazione turistica, basta semplicemente prendere l’intero  importo indicato nel contratto di locazione breve (che spero tu abbia stipulato con il guest, anche se il soggiorno si esaurisce nel giro di pochi giorni).

 

Non c’è un compenso “lordo” e un compenso “netto”: c’è un reddito locativo ed una provvigione dovuta dall’host all’intermediario: quest’ultima non fa parte della base imponibile della locazione, trattandosi di una somma che normalmente non ha natura reddituale, qualora – come in genere accade – l’host assuma interamente su di sé il costo della provvigione dovuta per l’operazione della intermediazione.

 

La provvigione però entra a far parte della base imponibile  (e, quindi, della ritenuta, peraltro non ancora operata dal portale AIRBNB) “qualora sia trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto”: tale tesi - sostenuta dalle Entrate nella circolare 24/E/2017 - appare del tutto assurda in quanto la commissione spettante all’intermediario è incassata dall’intermediario e non dall’host.

 

Non solo. L’interpretazione delle Entrate finirebbe tra l'altro per produrre un fenomeno di doppia imposizione (l’art.163 del TUIR dispone infatti che una “stessa imposta non possa essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”😞 l’importo della provvigione è tassato due volte in capo a due soggetti diversi, vale a dire all’intermediario AIRBNB, per il quale costituirà reddito di impresa, e, appunto, allo stesso host, dal momento che tale importo rientra a tutti gli effetti nella base imponibile assoggettata al prelievo sostitutivo.

 

Sto divagando, come al solito. Scusami. In conclusione: è il rateo di affitto quello che conta, non l’importo che si riceve al netto delle commissioni trattenute dal portale: le tasse si pagano sui redditi.

 

Esempione

 

Canone di locazione = € 1.000,00

Quota di possesso = 100

 

In colonna 6 (Canone di locazione)  del mod.730 va indicato il maggiore tra la rendita catastale rivalutata (RC x 1,05) e:

 

° il 95% del canone di locazione in caso di tassazione ordinaria IRPEF: nella colonna 5 (Codice canone) è indicato 1 = € 950,00

 ° il 75% del canone di locazione in caso di tassazione ordinaria IRPEF e immobile situato a Venezia e isole limitrofe: nella colonna 5 (Codice canone) è indicato 2 = € 750,00;

 ° il 65% del canone di locazione in caso di tassazione ordinaria IRPEF e immobile storico-artistico: nella colonna 5 (Codice canone) è indicato 4 = € 650,00;

° il 100% del canone di locazione in caso di opzione per la cedolare secca (casella di colonna 11 barrata): nella colonna 5 (Codice canone) è indicato 3 = € 1.000,00.

 

L’opzione per la cedolare secca si esercita singolarmente per ciascuno dei contratti stipulati nel corso dell’anno: ne consegue che l’host è libero di optare solo per alcuni contratti locativi e non per altri (fa eccezione la locazione di singole stanze di un unico appartamento che segue un particolare criterio-guida).

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Grazie millerrimo @Emily352! Niente di più dolce: lo so che sparare righi è il tuo modo di dire ti amo alla community! 🙂

 

 


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 Buonasera @Emily0 sono nuova in airbnb ho aperto una CAV e ottenuto il CIR. Ora mi domando, ogni volta che ho un ospite dovrei fare un contratto scritto di locazione breve? Anche per un solo giorno? Ma va registrato alla agenzia delle entrate???

 

Oppure è sufficiente che registri ospite su alloggiati web, poi in Gestione flussi turistici ed in ultimo in Geis?

 

Grazie per l'aiuto

@Elisabetta158

 

Le CAV, che siano condotte continuativamente in forma imprenditoriale ovvero saltuariamente in forma non imprenditoriale, sono delle vere e proprie strutture ricettive extralberghiere, regolate dalle Regioni, che non rientrano nell’ambito delle locazioni brevi.

 

Le prestazioni rese all’ospite sono molto simili a quelle locative, in quanto tu fornisci sostanzialmente il medesimo bene – una casa o un appartamento, o meglio, per essere più precisi, l’art.1, co.2, lett. c) della legge 431 del 1998 prevede che tu in locazione turistica non offra una casa o un appartamento, bensì un “alloggio”, termine che presuppone che questo alloggio sia fornito quanto meno non solo dell’arredamento, ma anche del suo corredo per poterlo immediatamente utilizzare (lenzuola, coperte, tovaglie, posate ecc.) e anche le CAV forniscono sostanzialmente i medesimi beni – ma la concessione onerosa di un alloggio in forma di CAV conferisce al contratto una connotazione causale del tutto estranea ad una locazione ad uso abitativo: infatti, il titolare di una CAV, come il titolare di una struttura  ricettiva alberghiera, non può fare sottoscrivere un contratto di locazione, ma semmai un contratto atipico di alloggio in una struttura ricettiva, appunto in una CAV.

 

Tu, in sostanza, cedi in godimento un appartamento ammobiliato includendovi alcuni servizi accessori, aventi natura specificatamene alberghiera, a fronte di un corrispettivo in denaro comprensivo anche del costo di servizi che le locazioni turistiche non possono minimamente permettersi di offrire: pasti, servizio di trasporto, noleggio di auto, tour con guide turistiche ecc. finalizzati proprio a rendere più confortevole e comodo il godimento di quell’immobile da parte dell’ospite.

 

La locazione turistica breve o lunga (disciplina di competenza statale) e le CAV (disciplina trasferita alle Regioni che si sono differenziate nelle singole normative) sono due fattispecie diverse, con criteri distintivi diversi.

 

Mentre nel primo caso l’obbligazione principale è il godimento dell’immobile contro il pagamento di un canone di locazione unitamente all’inclusione di una serie molto limitata di servizi strettamente funzionali alle esigenze locative abitative di breve periodo, quali pulizia, cambio di biancheria, fornitura di utenze, wi-fi e aria condizionata (qui abbiamo un semplice contratto di locazione immobiliare regolato civilisticamente dalla legge 431/1998, dal  codice civile e dal D.Lgs. 79/2011), nelle CAV l’obbligazione concerne anche i più disparati servizi accessori (di tipo alberghiero) senza alcuna limitazione, servizi aggiuntivi al godimento dell’immobile che assumono un rilievo paritetico all’obbligazione principale rappresentata dal godimento dell’immobile (qui, invece, abbiamo, un contratto atipico che include al suo interno due altri contratti, un contratto di prestazione d’opera e un contratto di somministrazione di servizi, complessivamente una figura contrattuale atipica, a contenuto misto, a prestazioni corrispettive, che non è regolata né dalla legge 431/1998 né tantomeno dal codice civile.

 

Le CAV come gli alberghi – proprio per queste ragioni - non necessitano di contratti scritti come le locazioni brevi (difficilmente il rapporto si perfeziona in forma scritta) perché alla base dei redditi generati non ci sono contratti di locazione: il tuo ospite non è un conduttore/inquilino che paga un canone locativo, ma un cliente che paga un prezzo praticato in un esercizio extra-alberghiero, e tu non sei un locatore (lasciamo perdere quello che scrive la Regione Lombardia…), ma un gestore di una struttura ricettiva, con tutto quello che questo comporta in termini amministrativi, civilistici e fiscali.

 

Siamo fuori dall’ambito delle locazioni brevi e della cedolare secca (quadro RB), in quanto i redditi occasionali derivanti da una CAV non condotta in forma d’impresa, al pari di un Bed & breakfast “occasionale”, non hanno la caratteristica dei redditi fondiari, ma appartengono ai redditi diversi (vedi risoluzione 18/E/2008, pag.3) ossia quelli derivanti da una attività non continuativa (quadro RL), ma non è possibile esprimere l’opzione per la cedolare secca (vedi circolare 24/E/2017, pag.6), in quanto la casella “Cedolare secca” del rigo RL10 va barrata solo in caso di sublocazione breve e locazione breve effettuata dal comodatario.

 

Diversamente, se gestisci professionalmente una CAV in forma d’impresa, il reddito derivante rientra tra il reddito d’impresa e, anche in questo caso, non è possibile optare per il regime sostitutivo della cedolare secca.

@Elisabetta158 , 

 

- se tu sei CAV e stai parlando di Geis, evidentemente il tuo immobile si trova in Lombardia, Regione che come sappiamo parifica alcuni obblighi per Cav e Locazioni, arrivando perfino in delle FAQ regionali a richiedere una SCIA da CAV (Casa / Appartamento per Vacanze) alle Locazioni Turistiche / Brevi; 

 

- dunque i discorsi generali sulle differenze "teoriche" tra CAV e Locazioni Turistiche / Brevi vanno bene, ma calzano senz'altro di più in tutte le altre Regioni d'Italia, e meno in Lombardia! 

 

- In Lombardia vi sono CAV che vogliono essere CAV (Strutture Ricettive Extra-Alberghiere) e CAV che in realtà vogliono solo essere Locazioni Turistiche / Brevi ma sono state costrette - per fortuna non tutte - a dichiararsi CAV. Insomma, la situazione è un bel pò più complessa di quanto ti è stato indicato. 

 

- Tuttavia è vero che, una volta accettato di dichiararsi CAV non imprenditoriale nel modulo del proprio SUAP Comunale, diventa piuttosto difficile in caso di contestazione dimostrare di "svolgere di fatto" una mera locazione immobilare e di non essere una CAV nel senso di struttura ricettiva extra-alberghiera aperta al pubblico. Consiglio in Lombardia di rivolgersi ad un buon avvocato e ad un ottimo commercialista, o per lo meno di farsi seguire da una competente Associazione di Categoria a difesa delle locazioni brevi (ce ne sono almeno 2 a Milano, ad esempio, molto attive). 

 

- Alla G.d.F. e all'A.d.E. interessa sì, da un lato, l'attività svolta di fatto, ma, dall'altro, anche l'inquadramento amministrativo-burocratico perfezionato presso il proprio Comune secondo Legge e Regolamento attuativo regionali sul Turismo. Attenzione pertanto alle proprie scelte iniziale e a ciò che si intende essere. 

 

- Riguardo poi alle differenze tra CAV e Locazioni Turistiche / Brevi, sono molto marcate, anche se sicuramente la confusione maggiore nasce proprio tra queste 2 fattispecie. Le indicazioni che ti sono state già fornite sono esatte, pertanto non le riproporrò qui inutilmente. Preciso soltanto due punti: 

 

a) I Servizi offerti in CAV e Locazioni non sono affatto simili, perché nel caso delle CAV sono previsti in molte regioni come obbligatori in altre come possibili Cambi di biancheria durante lo stesso soggiorno in compresenza con l'ospite o cliente e Pulizie e Riordino Intermedi degli alloggi durante lo stesso soggiorno in compresenza con l'ospite o cliente, che assolutamente invece sono esclusi e vietati per le Locazioni. Per questo motivo parlare di "CAMBIO" Biancheria in relazione alle Locazioni è sbagliato, e si dovrebbe parlare esclusivamente di Fornitura di Biancheria, MAI di CAMBIO, anche per non incorrere online in contestazioni di "esercizio abusivo di attività ricettiva extra-alberghiera" di CAV o altro. Anche riguardo la Pulizia, si potrà in Locazione semplicemente far trovare l'alloggio pulito all'inizio, prima della consegna delle chiavi al conduttore, pertanto sarebbe più corretto parlare di PULIZIA "INIZIALE" e non di Servizio di Pulizia Finale a pagamento separatamente indicato nell'annuncio (ma su quest'ultima opzione ci sono pareri contrastanti); 

 

b) Assolutamente in CAV non è consentito qualunque tipo di servizio accessorio o complementare, ad esempio non sono mai consentiti PASTI, neppure le Prime Colazioni, servizio alla persona escluso per le CAV a differenza che per i B&B, per i quali è obbligatorio. 

 

- Mi auguro in conclusione che possa essere stato ulteriormente utile e chiarificatore il mio intervento. 

 

Nota: il termine esatto con cui chiamare l'accordo alla base delle locazioni è CONTRATTO (SCRITTO) DI LOCAZIONE, mentre il termine esatto con cui chiamare l'accordo alla base delle strutture ricettive è CONTRATTO ATIPICO (ANCHE VERBALE) DI OSPITALITA' (non dissimile da quello DI ALBERGO). 

 

 

"50 SFUMATURE DI ALLOGGIO: dalle Strutture Ricettive alle Locazioni Brevi"

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