Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione p...
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Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione per una casa. Il Superhost mi ha risposto con questo messaggio"Gen...
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Ciao a tutti,
Ho completato una prenotazione per un lungo periodo di 7 mesi tramite Airbnb già confermata dall'host.
Quest'ultimo mi ha informato ora che dovrò firmare anche un contratto di locazione ad uso turistico oltre alla prenotazione in essere su AirBnb, è normale tutto ciò? Come è la norma vigente in questi casi? Che senso ha usare Airbnb se poi mi viene richiesto di firmare un contratto standard? Oltretutto questi contratti hanno escluse tutte le spese che sarebbero invece incluse su Airbnb , come è gestibile la cosa?
Grazie del supporto !
@Davide274 in Italia se fai locazione turistica pur avvalendoti di Airbnb, che non fa altro che far incontrare Domanda con Offerta, è obbligatorio anche per fini fiscali avere un contratto e farlo firmare.Certo è che il contenuto del contratto in termini di contenuto deve essere uguale a quanto hai sottoscritto con Airbnb, nel senso che non possono o quanto meno è scorretto, farti pagare poi utenze a parte. Se fosse così avrebbero quanto meno dovuto dirtelo prima e tu avresti dovito accettare. Quindi chiedi al tuo Host di inviarti in anteprima ora che ha la tua mail, in visione il contratto che dovrai firmare al fine di verificarne i contenuti e le condizioni.
Anche io che ho una locazione turistica in montagna e faccio così, a prescindere che per mè il prezzo è già tutto incluso; ma è comprensibile che per soggiorni di molti mesi ove è difficile poter stimare i consumi in particolare del riscaldamento si propone un contratto con utenze a consumo.
Ciao Paola,
Grazie per il chiarimento e per l'aiuto.
Da questo punto di vista ci siamo sentiti telefonicamente e anche lui mi ha confermato che è una cosa dovuta per legge e che mi farà avere una copia da visionare via mail. Mi ha anche confermato che vedrà con il suo commercialista come stenderlo per fare in modo che nulla sia dovuto e che tutto rimanga così come pattuito su Airbnb .
Non so come faccia ma rimane il fatto che io non devo pagare nulla al di fuori di Airbnb, corretto? Anche perché io ho già pagato la locazione e anche un ingente somma per la piattaforma e non ho alcuna intenzione di pagare altro.
@Davide274, @Emily352, @Paola4
La causa del negozio giuridico é questo.
E infatti il contratto turistico non sarebbe valido.
Si dovrebbe fare un transitorio, eventualmente a canone concordato in relazione a dove é ubicato l’alloggio.
Giusto per capire e non fare passi falsi, @Davide274. Premesso che AIRBNB è un semplice intermediario che agisce online, il contratto non lo stipuli con lui, ma con il locatore.
Anche per pochi giorni è necessario stipulare un contratto di locazione in forma scritta, con data certa e mettere nero su bianco le regole relative alla permanenza dell’inquilino: serve a prevenire contestazioni, controversie e protegge da sorprese (i termini e le condizioni di AIRBNB non hanno valenza legale locativa in Italia).
La giurisprudenza ha stabilito che tutti i contratti ad uso abitativo – nessuno escluso – e pertanto anche i contratti per finalità esclusivamente turistica - e sottolineo “esclusivamente” – devono essere stipulati per iscritto per essere validi.
La registrazione del contratto è obbligatoria se supera i trenta giorni nell’arco dell’anno (a costo zero qualora il locatore cedolarizzi il contratto). Qualora insorga un conflitto tra le parti, è il contratto che viene interpretato dal giudice, basandosi principalmente sul testo del documento sottoscritto dalle parti: questo è il documento cardine dell’intero impianto locativo.
Ora la domanda è: “Quale è la causa del negozio giuridico?”. Mi spiego. Quale è la motivazione essenziale e determinante che ti spinge a contrarre, prendendo in affitto un immobile nella località XXX per 7 mesi?
Scusate ma allora Airbnb a che serve? Che tutele mi da? Come può un contratto di locazione ordinario mantenere tutte le caratteristiche dei termini di Airbnb? Soprattutto per quanto riguarda le cancellazioni?
Cioè alllor a questo punto non usavo Airbnb ma cercavo direttamente una locazione transitoria e risparmiavo i soldi che ho dato ad Airbnb
Esatto!
ma non credo che tu sia stato obbligato da qualcuno. 😮
No infatti certo che no! Lo facevo proprio per la semplicità è assenza di contratti e per la flessibilità che offre ma visto come stanno le cose forse non è così ....
E’ quello che temevo: mancanza della valenza turistica, circostanza di non frequente riscontro, ma possibile, in genere “cavalcata” da alcuni host “furbetti” che tendono a non formalizzare intese redatte per iscritto.
AIRBNB è solo una vetrina online: ci trovi dentro un po’ di tutto. La piattaforma mette in contatto persone che hanno uno spazio extra da affittare (casa, stanza, letto gonfiabile, barca attraccata ecc.) con chi cerca un tetto. Per un breve o un lungo periodo.
Il guaio è che non basta mettere casa su AIRBNB, @Davide274: “Diventa un host ed inizia a guadagnare”. La prima indicazione (fuorviante) che AIRBNB fornisce è un stima del possibile guadagno.
Peccato solo che questo calcolo si basi su una tipologia locativa a canone libero che presuppone che il guest-conduttore viaggi di casa in casa tutto l’anno per motivi di vacanza, di svago, di riposo - quale reale e unico bisogno del conduttore (“alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche” recita l’art.1, primo comma, lettera c) della legge 431 del 1998), senza alcun collegamento con esigenze abitative primarie, quando invece può accadere – come nel tuo caso – che il conduttore viaggi per motivi completamente avulsi dallo svago turistico, ad esempio per motivi di lavoro o di studio.
Non possono essere affittati a fini di vacanza (finalità non turistiche) appartamenti o stanze a lavoratori o professionisti in trasferta a tempo determinato ovvero a studenti universitari fuori sede che vengono a studiare in città, sedi di università, collocate a volte in località turistiche, poiché queste due fattispecie sono regolate non dal codice civile (contratto ad uso turistico), ma dalle legge sopracitata, rispettivamente dall’art.5, comma 2 (contratto per studenti universitari) e dall’art.5, comma 1 (contratto di natura transitoria), entrambe a canone concordato dalle organizzazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini in una apposita convenzione locale.
Con una importante sottolineatura, però: nei contratti transitori ordinari, nel caso di vecchi accordi, per intenderci quelli che fanno riferimento al precedente DM del 30 dicembre 2002, il canone è concordato solo nei Comuni ad alta tensione abitativa, nei Comuni ad essi confinanti e nei Comuni capoluogo di provincia (è libero altrove), mentre nel caso di nuove intese (più di 500 città sono attualmente “coperte” dai nuovi accordi), per capirci quelle che hanno adottato il nuovo DM del 16 gennaio 2017, viene abbandonato il criterio delle aree metropolitane, capoluogo di provincia e comuni limitrofi, ma è stato adottato un criterio più oggettivo, ossia la popolazione superiore a 10.000 abitanti risultante dall’ultimo censimento: alcun vincolo nella determinazione del canone per quanto attiene ai contratti transitori di durata pari o inferiore a 30 giorni e nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti.
Nel caso di una locazione di natura transitoria (durata: da un mese - ma se la convenzione locale recepisce il nuovo DM 16 gennaio 2017, anche di un solo giorno (rientrando, quindi, a tutti gli effetti nell’orbita delle “locazioni brevi” da DL 50/2017) - fino a 18 mesi), l’esigenza di transitorietà del conduttore deve essere enunciata nel contratto, con l’obbligo di darne dimostrazione documentale da allegare al medesimo, ad es. copia del contratto di lavoro a tempo determinato (in caso di adozione del DM 2017 sopracitato, solo se il contratto ha una durata superiore ai 30 giorni).
Non solo. Per i contratti a canone concordato (transitori ordinari compresi) “non assistiti”, solo il visto, ossia l’acquisizione dell’asseverazione da parte di una organizzazione sindacale assicura i bonus fiscali, costituendo elemento necessario ai fini delle agevolazioni tributarie erariali (cedolare secca con aliquota ridotta al 10% nei Comuni CIPE), per quelle comunali (eventuale aliquota ridotta IMU e TASI, qualora prevista dalla delibera comunale) occorre riferirsi ai singoli Comuni: il Comune può chiedere una “bollinatura”.
La forma scritta non solo rappresenta una garanzia delle parti proprio con riferimento alla regolamentazione delle loro specifiche obbligazioni, ma una vera e propria necessità in caso di contenzioso.
E’, dunque, l’aspetto soggettivo costituito dai motivi, dalle finalità reali del contratto – e non invece l’aspetto oggettivo, legato alla localizzazione del bene locato (in città a vocazione turistica o meno) che definisce la figura contrattuale.
E arriviamo al dunque: la ragionevole apprezzabilità da parte dell’host della inesistenza delle esigenze turistiche dedotte dal guest. Il l locatore è a conoscenza delle effettive e reali tue esigenze ovvero, pur essendone a conoscenza, il suo intento mira comunque alla conclusione sostanziale di una locazione turistica?
Ti chiedo questo perchè la locazione turistica “simulata” (è più vantaggioso per il locatore stipulare un turistico a canone maggiorato che un transitorio calmierato) è parente prossima del tema della frode alla legge.
Perché? Perché dissimula la presenza di un contratto con diversa connotazione giuridica, in sostanza costituisce uno strumento elusivo per raggiungere un obiettivo contrario a preordinati accordi locali e, di riflesso, eludere il 1343 (Causa illecita) e il 1344 (Contratto in frode alla legge) del codice civile), con tutte le conseguenze che ne possono derivare.
@Emily352 grazie del chiarimento e dei dettagli che mi hai fornito.
Valuterò il tutto nei prossimi giorni non appena riceverò bozza del contratto z certo è che mi sta passando la voglia di usare Airbnb .
Non è possibile dividere la prenoraIne in 7 ? 🙂 🙂