Non si può fare turismo nella propria città di residenza, @Alicia273: il turismo implica spostamento, trasferimento, allontanamento dalla propria residenza abituale per motivi di svago, villeggiatura, riposo in una località lontana dalla propria abitazione.
Nel contratto turistico che farai sottoscrivere all’ospite, infatti, deve essere con chiarezza identificato il motivo esclusivo che ha indotto il conduttore a stipulare tale locazione - caratterizzata da una intrinseca e necessaria brevità o comunque temporaneità - alimentandone la causa concreta e si deve indicare quale sia la residenza del conduttore (vedi ad esempio il contratto-tipo per finalità turistica predisposto da Confedilizia) , proprio per il ribadito principio che non si può fare turismo nella propria città.
Il contratto viene sottoscritto dal locatore in esclusiva funzione di queste dichiarazioni del conduttore relative all’utilizzo turistico dell’immobile, pena nullità.
Conseguentemente, per qualsiasi tipo di contratto stipulato convenzionalmente per uso turistico, ma in realtà stipulato per questi motivi, bensì per altri, si possono verificare due ipotesi: le clausole illecite possono essere sostituite dalla normativa di legge (art.1419 “Nullità parziale” cod. civ.) oppure si può presumere l’esistenza di un contratto simulato di locazione turistica (art.1417 “Prova della simulazione” cod. civ.) e, considerata l’iliceiità perpetrata dal locatore-host, la simulazione può essere provata dal conduttore-guest con qualsiasi mezzo, con prove testimoniali, documentazione e, addirittura, secondo la Corte di Cassazione, per semplici presunzioni: spetta al giudice riportare il contratto simulato contra legem alle condizioni di legge compatibili con le effettive finalità.