Contratti periodi superiori a 30 gg

Risolto!
Rachele22
Level 2
Florence, Italy

Contratti periodi superiori a 30 gg

Buonaserra a tutti. Avrei bisogno di un aiuto da parte vostra. Ho ricevuto una richiesta di prenotazione per 9 mesi da parte di uan ragazza che si recherà a Firenze per frequentare un corso in una scuola privata. Stipulerei un cotratto ad uso transitorio. L'immobile è a Firenze, per cui la mia domanda è: devo necessariamente farlo a canone concordato o posso decidere liberamente a quanto affittare?

 

Grazie !

8 Risposte 8
Patrizia16
Level 10
Rome, Italy

@Rachele22

 

per i contratti ad uso transitorio il canone  può essere stabilito dalle parti all’interno di valori minimi e massimi definiti negli accordi tra le locali organizzazioni di categoria. però per alcune citta il canone  è determinato da accordi territoriali... e mi sembra che Firenze come Roma e Milano, rientri tra queste...

Inoltre il contratto deve indicare le esigenze transitorie la cui elencazione è contenuta in tali accordi locali.... Studenti/corsi di specializzazione/forze dell'ordine/militari ecc.ecc.

Pertanto ti conviene chiedere maggiori info al tuo comune o all'associazione dei piccoli proprietari...perchè se commetti degli errori automaticamente il contratto diventa un 4+4...

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Rachele22
Level 2
Florence, Italy

Grazie mille Patrizia. A Firenze certamente non vi e’ convenienza ad accettare contratti transitori, visto il costo per mq imposto. Per gli affitti turistici lunghi, laddove ovviamente la finalità sia prettamente turistica, non dovrebbero esserci vincoli nella determinazione del canone, se non sbaglio. 

Grazie ancora del riscontro! 

Emily352
Level 10

A Firenze è stato sottoscritto il 20 ottobre dello scorso anno un nuovo accordo territoriale sulla base sul DM del 16 gennaio 2017.

 

Con riferimento alle locazioni transitorie (siamo fuori dall’ambito turistico e dai relativi adempimenti amministrativi richiesta dalla legge regionale), il cui canone è concordato (il canone è libero solo per durate pari o inferiori a 30 giorni) con un aumento fino al 5% nei valori minimi e massimi (è prevista anche una maggiorazione fino al 15% in relazione alla percentuale d’arredo: è necessario sottoscrivere e consegnare all’inquilino un elenco degli arredi in dotazione), la nuova convenzione fiorentina, in adesione al decreto citato, prevede una durata contrattuale minima di un giorno e massima di diciotto mesi, tacitamente rinnovabile qualora il conduttore rimanga o sia lasciato nella detenzione dell’immobile, dovendosi ritenere persistente l’esigenza transitoria.

 

Nella stipulazione del contratto dovrà essere rispettato con grande attenzione e rigore il modello ministeriale B allegato al decreto citato, a partire dall’attestato di prestazione energetica, la quota millesimale di proprietà, la conformità degli impianti, interessi sul deposito al termine della locazione ecc.

 

Il contratto transitorio (modello RLI: “Tipologia di contratto” = L1; imposta di registro = 2%, salvo cedolare) è un contratto “blindato”: non è possibile inserire clausole deroganti (anche solo parzialmente) alle previsioni del modello.

 

Le uniche clausole che puoi aggiungere, @Rachele22, pur con molta prudenza (da sottoporre comunque al vaglio preventivo dell’associazione firmataria dell’accordo che dovrà “vistare” il contratto) sono quelle riguardanti aspetti diversi da quelli disciplinati dal testo del contratto: il contratto transitorio, infatti, in caso di contratto non assistito bilateralmente da parte delle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini, dovrà essere asseverato da almeno una organizzazione sindacale che ti rilascerà un attestato di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale di Firenze.

 

Detta attestazione, che dovrà essere antecedente alla registrazione, ma non dovrà essere necessariamente allegata al contratto in sede di registrazione (basta il rilascio: in ogni caso,  l’attestazione allegata al contratto non sconta alcun tributo, né di registro né di bollo, al pari dell’attestato di prestazione energetica), rappresenta l’elemento necessario (in un Comune in cui è stato sottoscritto un accordo in base al DM 16 gennaio 2017), per i contratti di locazione con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, ai fini ai fini delle agevolazioni fiscali previste (ad esempio aliquota agevolata pari al 10% in caso di opzione per la cedolare secca).

 

Il motivo della transitorietà (di studio) dettato dall’accordo locale dovrà essere indicato all’art.2, allegando obbligatoriamente - per durate superiori a 30 giorni - la documentazione comprovante l’esigenza transitoria (soggetta all’imposta di bollo): se manca o non è documentato il riferimento alla transitorietà, la durata del contratto viene ricondotta alla durata di un normale quadriennale rinnovabile, ma il canone resta quello contenuto nel contratto: in sostanza, solo la clausola della durata è nulla, non quella del canone (concordato) che rimane valida.

 

La registrazione del contratto ti esonera dall’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato alla P.S., salvo che il conduttore non sia un soggetto extracomunitario o apolide (in tal caso, è obbligatoria la c.d. “Comunicazione di ospitalità), ma ti impone di darne tempestiva comunicazione documentata (copia della ricevuta di avvenuta registrazione con gli estremi di registrazione) entro 60 giorni sia al conduttore sia all’amministratore del condominio (se esistente) al fine di consentirgli di aggiornare il registro di anagrafe condominiale.

Rachele22
Level 2
Florence, Italy

Molte grazie Emily per la chiara ed esaustiva risposta. Davvero utilissima in questo mare magnum di disposizioni. 

Mae invece dovesse esserci una finalità prettamente turistica, anche se per più di 30 giorni, il contratto dovrebbe essere a canone libero con il solo obbligo di registrazione e di comunicazione alla questura tramite il portale alloggiati, torna anche a lei così? 

Grazie ancora per l’attrnziine.

Emily352
Level 10

@Rachele22

 

La locazione deve rispondere alla finalità turistica in maniera esclusiva (e tale finalità deve potersi dimostrare in un eventuale giudizio), non promiscua ad altra finalità, non di studio, quindi, e non di lavoro né di ordinaria residenza (non si si può fare turismo nella propria citta!), ma di piacere, di svago, di riposo.

 

Il contratto (che può essere tacitamente rinnovato) viene sottoscritto dal locatore in esclusiva funzione di queste dichiarazioni del conduttore relative all’utilizzo turistico dell’immobile.

 

Tale locazione (figlia di un dio minore), anche di non breve periodo, è sottratta alla disciplina della legge 431/’98 (si applicano le disposizioni del codice civile), ma ricade sotto la scure dei poteri legislativi delle Regioni , nella specie la LR 86/2016, modificata dalla LR 24/2018 (art.70 (Locazioni turistiche), a cui ti rimando.

 

La registrazione del contratto (“Tipologia di contratto” = L1) è obbligatoria se la durata del contratto è superiore a 30 giorni. Siamo fuori dall’ambito delle locazioni brevi , quindi, no ritenuta da parte dell’eventuale portale di home booking.

 

La relativa imposta di registro (minimo = € 67,00) è pari al 2% dell’ammontare del canone lasciato alla libera determinazione delle parti, come la quantificazione del deposito cauzionale oppure di altre forme di garanzia. Consigliatissimo un elenco dello stato di manutenzione della casa e dei beni ed elettrodomestici  ivi contenuti, e una clausola penale in caso di ritardo nella riconsegna della cosa locata.

 

Trattandosi di un periodo superiore a 30 giorni, l’obbligo di comunicazione alla P.S. è assorbito, come sempre, dalla registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, salvo che il contratto non sia stipulato con soggetto extraUE o apolide, per i quali permane sempre l’obbligo di comunicazione mediante il modello “Comunicazione di ospitalità”: è solo per le locazioni brevi (di durata non superiore a 30 giorni) che l’host deve comunicare le generalità dei guest attraverso le modalità di cui all’art.109 TULPS, ossia il servizio “Alloggiati web” (si vedano, a tal proposito, i chiarimenti forniti dal Ministero dell’interno con la circolare interpretativa del 26 giugno 2015).

Valeria294
Level 2
Pre' Saint Didier, Italy

Buongiorno. Io ho una prenotazione confermata da ospite extra UE per 2 mesi con finalità turistica. Come mi devo comportare con la registrazione, considerando che opto per la cedolare secca? Quale importo devo pagare? Grazie 

Andrea1905
Level 1
Selargius, Italy

Vorrei chiedervi dei consigli riguardo gli affitti superiori ai 30 giorni:la casa dove abitualmente risiedo l’affitto per soggiorni brevi e occasionali a turisti quando mi assento per motivi di studio e lavoro.Dovro stare fuori da novembre 2019 a maggio 2020 e mi è stata fatta una richiesta per un affitto temporaneo da novembre a fine aprile.Cosa devo fare secondo voi?

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Ciao @Andrea1905 ,

se vuoi avere la certezza che l'utente o in generale gli utenti a cui ti rivolgi ricevano una notifica - e dunque possano venire a leggerti - aggiungi la @ davanti al nome, in caso contrario la persona potrebbe non leggere il messaggio.Ad esempio @Valeria294 @Rachele22 @Andrea1905 @Emily352 @Patrizia16 

 

Una volta digitata la @ ti si apre un menù a tendina dove puoi scegliere l'utente (o gli utenti) già coinvolti nella discussione e menzionare il nome corretto. 

 

Spero sia utile,

Francy

 


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