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Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione per una casa. Il Superhost mi ha risposto con questo messaggio"Gen...
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L'anno scorso mio padre (host Airbnb) ha affittato per un anno (01/04/2017 - 31/03/2018) la sua casa a Cortina d'Ampezzo ad una coppia di svedesi registrando il contratto di locazione turistica in cedolare secca a Modena, dove abitava, presso la locale Agenzia delle Entrate. Purtroppo a fine luglio mio padre è mancato e nè io nè mio fratello abbiamo comunicato la sua morte in Agenzia. Vi risulta che, in qusti casi, sia possibile per gli eredi rimanere in cedolare secca per l'anno d'imposta 2017? E' prevista una sanzione di qualche tipo?
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Purtroppo la risposta è negativa, @Diego313 .
In sede di SUBENTRO per successione (modello RLI, quadro A, Sez. I, TIPOLOGIA DI SUBENTRO = 1) può essere esercitata anche l’opzione per la cedolare secca da parte degli eredi entro l’ordinario termine di 30 giorni decorrenti dalla data del subentro (decesso).
La comunicazione tardiva di SUBENTRO è casistica non esplicitamente normata: nessun adempimento è richiesto, tuttavia, è opportuno, per volturare il contratto in capo agli eredi, comunicare l’evento all’ufficio competente (il contratto non si interrompe alla morte del de cuius, ma continua la sua corsa).
E’ il ritardo o la mancata comunicazione del SUBENTRO in cedolare che viene sanzionata (in caso di un contratto ad uso diverso dall’abitativo oppure ad uso abitativo assoggettato a regime ordinario, invece, nessuna sanzione viene erogata).
Alcuni uffici locali ( l’Agenzia delle Entrate di Modena è uno di questi) richiedono, per prassi interna, di regolarizzare la tardiva comunicazione dell’opzione per la cedolare secca entro la scadenza della prima dichiarazione utile che si incontra (non è legato all’anno di imposta) successiva alla scadenza del termine originario (nella fattispecie, in caso di opzione scaduta a fine agosto 2017, il termine per ravvedersi era il 31 ottobre 2017), pagando l’importo di 250 euro, per ogni erede comproprietario, in via cartacea con il modello F24 e il codice tributo 8114, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, ex art.2 del DL 16/2012: l’opzione in ritardo è molto salata.
A tale pagamento si deve aggiungere la presentazione, entro il medesimo termine, del modello RLI: in sostanza, solo con la comunicazione del SUBENTRO all’Amministrazione finanziaria (mod. RLI) e solo con la lettera raccomandata con esercizio dell’opzione al conduttore (l’invio tardivo, secondo la circolare 47/E/2012, non è ravvedibile) gli eredi possono godere del beneficio fiscale, ma, purtroppo, i ritardatari (come voi) non possono sfruttare questa chance: il ravvedimento non consente di sanare eventuali opzioni non esercitate nei termini.
Un’ulteriore finestra per rientrare in cedolare si aprirebbe in sede di annualità successiva, a patto però che il contratto turistico venisse prorogato di un altro anno.
il contratto muore ho puo essere variato alla scadenza che e sempre annuale.
dovrese fare la cessione che per decuius non si paga nulla .
Grazie infinite @Emily352 per la risposta chiara, documentata e professionale. Sono riuscito in mattinata a contattare l'Agenzia delle Entrate di Modena che mi ha confermato in toto quanto da te affermato.
Come vedi, @Diego313 , è quello che temevo, e la cosa grottesca è che se tuo padre avesse registrato il contratto a Belluno e non a Modena, tu e tuo fratello vi ritrovereste in cedolare a costo zero presentando il modello RLI in ritardo: in caso di successione per morte del locatore va indicato il nuovo codice 6 (SUBENTRO), non 3 (CESSIONE) nella casella ADEMPIMENTI SUCCESSIVI della Sez.II del quadro A ed il codice 1 nel nuovo campo TIPOLOGIA DI SUBENTRO, compilando il quadro B analogamente a quanto previsto per la cessione del contratto.
Nella pratica si riscontrano, su alcune problematiche interpretative, comportamenti disomogenei da parte dei vari uffici territorialmente competenti a causa delle diverse prassi interne o delle diverse direttive impartite dalle singole direzioni regionali su diversi temi, di cui le sanzioni in caso di ritardo della comunicazione di subentro a seguito di successione o compravendita sono solo un esempio tra i tanti, quando, invece, sarebbe necessario che gli indirizzi, su temi così delicati, fossero uniformi a livello nazionale.
Ringraziandoti ancora, ti chiedo un'ultima cosa, @Emily352. Ci sono altre incombenze fiscali a cui devono fare fronte gli eredi in caso di successione di immobile locato? Possiamo rilocare l'immobile ad aprile anche se la dichiarazione di successione sarà presentata in tempi successivi?
Si diventa eredi (appurando chi ereda cosa) quando si accetta l’eredità, espressamente o tacitamente. La presentazione al Fisco della dichiarazione di successione (i beneficiari hanno tempo un anno dal giorno del decesso per presentarla (sono presenti beni immobili), anche in via telematica: dal 2019 diventerà l’unica modalità ammessa per successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 in poi) ha solo funzione fiscale, non determina accettazione di eredità neanche tacita, vale a dire che non ha alcuna rilevanza ai fini del momento in cui un soggetto acquista la qualità di erede, perché – ripeto – l’eredità si acquista con l’accettazione espressa o implicita da parte dei chiamati, e gli effetti di questa accettazione non decorrono dalla data dell’accettazione, ma retroagiscono al momento dell’apertura della successione, ossia del decesso del de cuius (art.459 cod. civ.): è in questo modo che viene garantita nel nostro sistema giuridico la continuità nella titolarità e nella gestione dei diritti ereditari.
Ne consegue che, nel caso di specie, se tu e tuo fratello intendete disporre pro quota dell’immobile di Cortina d’Ampezzo dalla morte di vostro padre, locandolo a terzi, ne avete piena facoltà, rientrando questa azione tra le operazioni di accettazione tacita di eredità, indipendentemente se sia stata presentato a meno la dichiarazione di successione. In sostanza, il deposito dell’atto locativo (se di durata superiore a 30 giorni) presso l’Agenzia delle Entrate costituisce un’ammissione tacita della successione. Del resto, nel caso di subentro ex lege in un contratto di locazione già in corso, all’erede che ha volturato il contratto nei termini, gli viene forse chiesto dall’Agenzia di presentare prima la dichiarazione di successione? Assolutamente no.
Chiarito questo punto, vengo alla prima parte del quesito. Dal giorno di apertura della successione (decesso) tu e tuo fratello dichiarerete pro quota, fatta salva la verifica delle eventuali condizioni di esonero, il reddito fondiario degli immobili ereditati, mentre uno di voi due procederà a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius per la frazione dell’anno antecedente al decesso. Eventuali detrazioni legate a ristrutturazioni edilizie godute da vostro padre non possono essere utilizzate, per i rimanenti periodi d’imposta, dagli eredi se l’immobile viene nuovamente locato o concesso in comodato.
Ai fini TARI, in seguito alla scomparsa del titolare, dovrete presentare una dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell’anno successivo, per poi prendere in carico il tributo dovuto successivamente a tale data. E’ inoltre prudente, se non intendete sospendere la fornitura, per evitare controversie (ad es. bollette insolute), volturare le utenze di acqua, luce e gas.
Se l’immobile dispone di una autorimessa privata e di un passo carrabile, è necessario volturare, presso il competente ufficio comunale, la relativa imposta in capo agli eredi.
Sul versante IMU e TASI non occorre presentare una dichiarazione di variazione perchè il dato della morte del soggetto passivo e della dichiarazione di successione passa direttamente dalle Entrate al Comune competente.
Infine, è necessario comunicare all’amministratore del condominio il decesso del condomino e la presenza di nuovi partecipanti al condominio, con conseguente assunzione di obblighi anche ai fini dell’anagrafe condominiale: generalità dei nuovi condomini, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio nonché dei dimoranti (affittuari) che si succederanno nell’appartamento anche per soggiorni di breve durata e anche se magari i medesimi hanno già da tempo abbandonato l’immobile, altresì comunicando e documentando all’amministratore l’avvenuta registrazione (per obbligo o per scelta volontaria) del contratto di locazione entro 60 giorni dalla registrazione stessa (nuovo art.13, co.1 della legge 431/1998, come modificato dalla Legge di Stabilità 2016).
Grazie, grazie, grazie! @Emily352 sei una risorsa preziosa per questa community.