Se guardi bene la tabella, @Michele814, accanto a SI’ “AIRBNB / PORTALI TELEMATICI” c’è un asterisco (*) in cui si legge “a condizione che la prenotazione online non superi i 30 giorni”.
Perche? Perché il DL 50/2017 – che ha disciplinato, ai soli fini fiscali, le locazioni brevi - si rivolge anche ai “soggetti che gestiscono portali online, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”, per cui la Regione Emilia-Romagna, nel 2017, in tutta fretta, è stata costretta a fare marcia indietro (prima del 2017 l’”anatema” colpiva sia le locazioni turistiche brevi sia quelle lunghe).
Continuano a permanere tuttavia non poche perplessità. La pubblicità può essere un elemento, ma non sufficiente da solo a determinare il carattere imprenditoriale di una attività. La pubblicità su AIRBNB o altri portali dedicati per la Regione Emilia-Romagna sarebbe ora vietata solo per le locazioni lunghe, come se la pubblicità fosse automaticamente legata alla durata del rapporto!
Non esistono limiti quantitativi o temporali superati i quali un soggetto che concede in locazione un bene immobile, da privato, diviene imprenditore: l’esercizio di impresa non si determina dalla pubblicità, dal numero degli immobili, dalla durata dei contratti o dall’uso di servizi aggiuntivi. Sono tutti elementi da valutare in questo senso, ma non certo solo la pubblicità.
L’invasione di campo permane. La Regione non può stabilire in quali casi la pubblicità è ammessa e in quali altri è vietata, chi è imprenditore e chi no: questo è un ambito di competenza dell’Amministrazione finanziaria.
E non è un caso che il co.3-bis dell’art.4 del DL 50/2017 rimandi non alle Regioni, ma al MEF l’emanazione di un regolamento che dovrà definire i criteri di base in base ai quale l’attività di locazione si considera esercitata in forma imprenditoriale.