Con il quadro cristallizzato con il DL 50/2017, @Marcella82, ora tutti i titolari dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve possono optare per l’applicazione del regime della cedolare secca del 21% sui corrispettivi riscossi.
Pertanto, in tutti i casi di locazione breve posta in essere da te comodatario, sei tu il soggetto passivo della stessa, cui compete il diritto a optare per la cedolare secca (il proprietario-comodante resta, invece, titolare del reddito fondiario che per lui è quello catastale = quadro RB del modello Redditi PF 2018), e il relativo reddito dovrà essere qualificato come reddito diverso (quadro RL del modello Redditi PF 2018, barrando la nuova casella di colonna 3 del rigo RL10: l’eventuale ritenuta effettuata sarà, quindi, considerata a titolo d’imposta), assimilabile alla sublocazione.
Resta invece fermo che tale equiparazione non opera in presenza di locazione lunga, in relazione alla quale continuano a restare applicabili le regole tradizionali: se anche il comodatario affitta, il reddito da locazione è tassato al comodante (muta il soggetto passivo), in quanto la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dal proprietario-comodante al comodatario-locatore, per cui il reddito effettivo dell’immobile (canone di locazione) deve essere comunque imputato al proprietario-comodante (quadro RB del modello Redditi PF 2018), e non al comodatario-locatore.