Francesca, se puoi aiutarmi vorrei creare un "club" a Verona (Italia) per colloquiare in gruppo col comune per la tourist tax (la cui gestione e' migliorabile) , cosi' si evita che sia Airbnb a dedurla dai compensi in quanto e' tutto il percorso normativo (3 autorita' indipendenti, differentemente normate ) a dover essere oggetto di semplificazione procedurale .
Se Airbnb si mette a raccogliere le tasse diventando sostituto d'imposta (cosa non normata dal Testo Unico Imposte Dirette) si creerebbero dei vantaggi competitivi per coloro che usano Booking (che tale opzione possono evitarla) .
Inoltre la norma sulla cedolare secca (ad una prima lettura) viola l'accordo fiscale Italia - Usa del 1999 in quanto nemmeno esso prevede che una societa' USA possa agire come sostituto d'imposta essendo chiaramente normata la distinzione fra attivita' aziendale (che si tassa nel paese di residenza fiscale dell'azienda ) e rendita immobiliare che si tassa nel paese di residenza dell'immobile .
Ovviamente gli "affitti a breve termine " nel 1999 non esistevano .
Inoltre a norma del CC italiano il "conduttore" e' Airbnb inc (in quanto ci paga ) pertanto tutte le norme "inventate" dai comuni possono essere contestate .
Ne' tali affitti possono rientrare nella legge 392/78 , nemmeno se considerati turistici in quanto l'ente pagatore e' uno (Airbnb) e tale rapporto e' , per ognuno di noi host, superiore ai 30 giorni.
Dal punto di vista giuridico ritengo che Airbnb debba restare fuori da questi incubi , quello a cui punta il nostro Ministero delle Finanze (se se prendete un codice fiscale italiano succede il giorno dopo) e' mettere le mani sulle vostre commissioni in quanto se prendete un codice fiscale italiano allora a seguito della convenzione del 1999 la sede fiscale dei vostri guadagni italiani diviene l'Italia.