possibilità di poter continuare ad ospitare

Risolto!
Nicola244
Level 2
Paris, France

possibilità di poter continuare ad ospitare

Gentili amici  di Airbnb, 

grazie per la proposta  di un riconoscimento per ogni nuovo host che invitiamo ma prima di cio'  per me nasce un problema che  mi sento di manifestare a tutti con la speranza  che altri host abbiano già trovato risposta da poter condividere.

Dal 2014   ospito tramite la vs. organizzazione persone che vengono a Milano, se leggete le recensioni nei miei confronti sono tutte ottime, questo vuol dire che mette in ottima luce ilk sottoscritto oltre che Airbnb.

Cosa succede;

nel nostro condominio alcuni condomini non gradiscono l'andare e venire di persone diverse per cui hanno chiesto all'amministratore di organizzare un'assemblea condominiale a riguardo con l'intenzione di proibire contratti brevi. Citavano sentenze della corte d'appello del 2010 a riguardo.

Possono fare questo?

Ringrazio per i contributi che mi consentono di continuare ad esser parte della grande famiglia di Airbnb

Nicola

Risposta Migliore
Gianluigi13
Level 4

Gli ambiti toccati dal quesito sono molteplici. Partiamo da quello amministrativo. La legge regionale lombarda presenta  – come peraltro alcune leggi di altre Regioni in materia di turismo - aspetti di dubbia costituzionalità, a partire da presunzioni circa il carattere imprenditoriale di un’attività non desumibile dal numero degli alloggi a disposizione.  Ma il legislatore regionale lombardo è un tipo accorto e non cade nel tragico errore in cui era incorso il legislatore regionale toscano che, appena ha menzionato il termine “locazione” e si è lanciato in ardite regolamentazioni, è stato subito bacchettato sulle dita dal Governo che lo ha messo in riga,  ricorrendo alla Corte Costituzionale per bocciare l’intero articolo e l’intromissione in materia di esclusiva competenza nazionale.

 

Allora che cosa fa quel marpione del legislatore lombardo? Butta alla rinfusa dentro il calderone del settore turistico B&B, affittacamere, CAV, ostelli, rifugi alpini e una locazione pura turistica qualsiasi? No,  sa benissimo che il complicato arriva dopo, quando c’è da fare i conti con la legge dello Stato centrale che non fa sconti a nessuno, e allora si muove di articolo in articolo con la prudenza di una sentinella indiana, facendosi “sgamare” solo nelle disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere ed extralberghiere (art. 38), ove le locazioni turistiche totali o parziali, che non si prestano ad indebite estensioni da parte delle Regioni (art.1, co.1., lett. g) della legge 431 del 1998), che aveva cercato in tutti i modi di non menzionare, sapendo, fanno improvvisamente capolino accanto a quest’ultime, ma ai soli fini delle  comunicazione flussi turistici, obbligo TULPS ecc. previste dalla normativa statale.

 

Il legislatore lombardo non configura – come può apparire in base ad una lettura frettolosa dell’art.26 della legge regionale 27/2017 e relativo regolamento attuativo – il proprietario del singolo appartamento concesso in mero affitto turistico come gestore di una CAV. In sostanza, non si sogna minimamente di equiparare le CAV alle locazioni turistiche.

 

Cosa opera per bypassare l’”ostacolo” della locazione turistica della cennata legge del 1998? Semplice. Non la qualifica, non la inquadra: non definisce – almeno esplicitamente – le locazioni turistiche pure, ma solo le CAV, aggiungendo che le medesime a gestione non imprenditoriale (max 3 unità immobiliari, altro volo pindarico - come ribadito dal TAR del Veneto - nel momento in cui pretende di fissare le scriminanti tra ciò che è impresa turistica e ciò che non lo è) non richiedono la SCIA, ma una semplice comunicazione di avvio attività CAV, con la conseguenza di ingarbugliare la matassa e rendere difficoltoso per un locatore lombardo non imprenditore anche affittare per cinque notti il suo alloggio a due turisti giapponesi di passaggio (laddove si disciplina maniacalmente perfino il numero dei coltelli da cucina che devono essere presenti in una CAV. Roba da manicomio).

 

Chi affitta il suo immobile occasionalmente per brevi periodi – con un atto di diritto privato, perché questo è l’ambito in cui (spesso inconsapevolmente) ci muoviamo - non intende intraprendere alcuna attività di tipo ricettivo (CAV), ma semplicemente mettere a reddito il suo immobile versando le imposte all’erario ed osservando le prescrizioni pubblicistiche dettate da altri fini, come quelli urbanistici o igienico-sanitari, né più ne meno di ciò che fa tradizionalmente quando affitta il medesimo immobile per periodi più lunghi.

 

Ma arriviamo al dunque: il turn-over negli alloggi locati a fini turistici in condominio ed eventuali divieti. Premesso che la normativa regionale niente dispone in proposito né che i Comuni debbano accertare il consenso del condominio, in questo caso si tratta di problemi che possono trovare soluzione – o che comunque possono essere limitati nella loro gravità – da previsioni specifiche del regolamento contrattuale del condominio. Se non esiste alcun divieto esplicito di svolgere un’attività di CAV, o un’attività ad essa riconducibile, via libera, salvo ondivaghe interpretazioni e mutamenti di rotta da parte della Cassazione che nel tempo (anche recente) non sono mancate.

 

L’avvio dell’attività ricettiva CAV a gestione non imprenditoriale (documentabile in assemblea esibendo la relativa comunicazione al Comune) né tanto meno il mero affitto di un alloggio a fini turistici non rappresenta di per sé un pregiudizio per gli altri condomini. Difatti la CAV o la locazione turistica non comportano un utilizzo degli immobili diverso da quello delle altre civili abitazioni e non possono ritenersi automaticamente lesive per gli altri condomini, salvo la prova concreta di un pregiudizio grave alll’intera compagine condominiale (da provare magari con verbali delle autorità di P.S.).

 

Sulla questione si è espressa dieci anni fa la Corte costituzionale dichiarando l’incostituzionalità di una norma della Regione Lombardia  che aveva subordinato l’apertura di un’attività ricettiva di B&B all’autorizzazione dell’assemblea del condominio (quando il legislatore regionale esagera): i rapporti tra condomini sono regolati dal codice civile, non da una legge regionale. In proposito, la Corte ha anche ricordato che non si possono porre limitazioni al diritto di proprietà dei singoli condomini, a meno che limitazioni non siano accettate o nei singoli atti d’acquisto o mediante approvazione del regolamento condominiale.  

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7 Risposte 7
Francesco500
Level 5
Liguria, Italy

Ciao @Nicola244,

 

mi spiace per la tua situazione. Puoi cercare altre discussioni similari e troverai qualche suggerimento, ma secondo me la migliore cosa da fare è valutare bene la tua situazione personale, controllando bene il regolamento in primis del condominio, con un professionista. 

 

In generale, se fai locazione turistica mi pare difficile che che un condominio possa vietarla tuttavia in fondo il condominio, con i numeri di maggioranza adatti, può decidere molto e forse anche impedire gli affitti brevi. Mi sembrerebbe una cosa un pò anomala e difficilmente applicabile senza danneggiare il valore delle abitazioni in quanto affitti brevi non sono nient'altro che affitti previsti dalle legge e non ben definibili. Potrebbero forse vietare la locazione turistica, ma sarebbe un gran macello. Io tenterei di mediare offrendo anche un tuo contributo maggiore nelle spese condominiali facendo presente che in fondo se gestito bene ed in conformità delle leggi, come tu fai di sicuro, si tratta nient'altro che di locazione e il continuo via vai lo avrebbero anche se il tuo appartamento fosse affittato per lunghi periodi. Anzi forse di più perchè l'appartamento sarebbe sempre occupato e la famiglia alla quale affitteresti tutti i giorni entrerebbe, uscirebbe, userebbe l'ascensore ecc.. E' questione spinosa, fatti consigliare bene. Inoltre, se il condominio dovesse vietare a te un certo utilizzo lo vieterà anche a tutti gli altri appartamenti pregiudicandone lo stesso valore. In certe zone se un regolamento di condominio vietasse gli affitti turistici, sempre se questo sia possibile, non so, risulterebbe più difficile vendere gli stessi appartamenti perchè chi compra una casa al mare ad esempio in generale preferisce poterla affittare magari nei periodi in cui non la usa proprio come fanno milioni e milioni di proprietari. 

 

Ciao e buona fortuna

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Nicola244

 

La questione può essere vista sostanzialmente sotto due aspetti: quello prettamente legale e quello di opportunità.

Sotto il profilo legale, se fai realmente locazione turistica, é difficile che il condominio possa impedirti di farla: solitamente i regolamenti, quando lo prevedono, vietano attività commerciali, o pensioni, ma la locazione turistica é una locazione, anche se per brevi periodi.

 

Sotto il profilo dell’opportunità, devi valutare e tenere in considerazione anche le esigenze degli altri condomini; un conto é un grande condominio in una grande città, con decine di unità abitative, magari con diversi uffici e quindi un via vai consolidato, un conto é un piccolo condominio, magari di sei unità abitative, dove effettivamente un continuo ricambio di persone sconosciute, magari che si presentano a diverse ore del giorno o della notte, suonano ai campanelli perché non trovano nessuno, trambusto per le scale, schiamazzi e rientri a tarda notte, possono turbare la quiete degli altri abitanti del palazzo.

 

Per questo secondo aspetto, sta a te cercare di contenere al massimo i disagi (organizzandoti a dovere), se pensi che realmente i tuoi ospiti possano arrecare disturbo (ad esempio evitando un turn-over eccessivo, facendoti sempre trovare ai check-in e check-out, spiegando bene i comportamenti da tenere nel palazzo, ecc.)

 

In generale, tieni conto che condomini irritati, se impossibilitati ad impedirtelo legalmente, possono comunque causarti grosse difficoltà, facendo segnalazioni a Comune, vigili, GdF, ecc. 

Devi essere a posto fino all’ultima virgola (contratti scritti, segnalazione alloggiati, tassa di soggiorno, dichiarazione dei redditi, normative edilizie, ecc. ecc.), perché le sanzioni che ti possono applicare ti possono far pentire amaramente di non aver cercato di mediare una soluzione con gli altri abitanti.

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Nicola244

Ho letto solo ora che sei a Milano.

Allora aggiungo anche che in Lombardia per il momento la locazione turistica non é prevista dalla Regione, e sono tutte considerate attività ricettive, che prevedono un preciso iter burocratico per l’inizio dell’attività (come CAV), il rispetto di precisi requisiti edilizi e di dotazioni interne, ecc.

Il mancato adempimento comporta al primo accertamento sanzioni (iniziali) che so essere di 4000 euro... quindi attenzione.

Gianluigi13
Level 4

Gli ambiti toccati dal quesito sono molteplici. Partiamo da quello amministrativo. La legge regionale lombarda presenta  – come peraltro alcune leggi di altre Regioni in materia di turismo - aspetti di dubbia costituzionalità, a partire da presunzioni circa il carattere imprenditoriale di un’attività non desumibile dal numero degli alloggi a disposizione.  Ma il legislatore regionale lombardo è un tipo accorto e non cade nel tragico errore in cui era incorso il legislatore regionale toscano che, appena ha menzionato il termine “locazione” e si è lanciato in ardite regolamentazioni, è stato subito bacchettato sulle dita dal Governo che lo ha messo in riga,  ricorrendo alla Corte Costituzionale per bocciare l’intero articolo e l’intromissione in materia di esclusiva competenza nazionale.

 

Allora che cosa fa quel marpione del legislatore lombardo? Butta alla rinfusa dentro il calderone del settore turistico B&B, affittacamere, CAV, ostelli, rifugi alpini e una locazione pura turistica qualsiasi? No,  sa benissimo che il complicato arriva dopo, quando c’è da fare i conti con la legge dello Stato centrale che non fa sconti a nessuno, e allora si muove di articolo in articolo con la prudenza di una sentinella indiana, facendosi “sgamare” solo nelle disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere ed extralberghiere (art. 38), ove le locazioni turistiche totali o parziali, che non si prestano ad indebite estensioni da parte delle Regioni (art.1, co.1., lett. g) della legge 431 del 1998), che aveva cercato in tutti i modi di non menzionare, sapendo, fanno improvvisamente capolino accanto a quest’ultime, ma ai soli fini delle  comunicazione flussi turistici, obbligo TULPS ecc. previste dalla normativa statale.

 

Il legislatore lombardo non configura – come può apparire in base ad una lettura frettolosa dell’art.26 della legge regionale 27/2017 e relativo regolamento attuativo – il proprietario del singolo appartamento concesso in mero affitto turistico come gestore di una CAV. In sostanza, non si sogna minimamente di equiparare le CAV alle locazioni turistiche.

 

Cosa opera per bypassare l’”ostacolo” della locazione turistica della cennata legge del 1998? Semplice. Non la qualifica, non la inquadra: non definisce – almeno esplicitamente – le locazioni turistiche pure, ma solo le CAV, aggiungendo che le medesime a gestione non imprenditoriale (max 3 unità immobiliari, altro volo pindarico - come ribadito dal TAR del Veneto - nel momento in cui pretende di fissare le scriminanti tra ciò che è impresa turistica e ciò che non lo è) non richiedono la SCIA, ma una semplice comunicazione di avvio attività CAV, con la conseguenza di ingarbugliare la matassa e rendere difficoltoso per un locatore lombardo non imprenditore anche affittare per cinque notti il suo alloggio a due turisti giapponesi di passaggio (laddove si disciplina maniacalmente perfino il numero dei coltelli da cucina che devono essere presenti in una CAV. Roba da manicomio).

 

Chi affitta il suo immobile occasionalmente per brevi periodi – con un atto di diritto privato, perché questo è l’ambito in cui (spesso inconsapevolmente) ci muoviamo - non intende intraprendere alcuna attività di tipo ricettivo (CAV), ma semplicemente mettere a reddito il suo immobile versando le imposte all’erario ed osservando le prescrizioni pubblicistiche dettate da altri fini, come quelli urbanistici o igienico-sanitari, né più ne meno di ciò che fa tradizionalmente quando affitta il medesimo immobile per periodi più lunghi.

 

Ma arriviamo al dunque: il turn-over negli alloggi locati a fini turistici in condominio ed eventuali divieti. Premesso che la normativa regionale niente dispone in proposito né che i Comuni debbano accertare il consenso del condominio, in questo caso si tratta di problemi che possono trovare soluzione – o che comunque possono essere limitati nella loro gravità – da previsioni specifiche del regolamento contrattuale del condominio. Se non esiste alcun divieto esplicito di svolgere un’attività di CAV, o un’attività ad essa riconducibile, via libera, salvo ondivaghe interpretazioni e mutamenti di rotta da parte della Cassazione che nel tempo (anche recente) non sono mancate.

 

L’avvio dell’attività ricettiva CAV a gestione non imprenditoriale (documentabile in assemblea esibendo la relativa comunicazione al Comune) né tanto meno il mero affitto di un alloggio a fini turistici non rappresenta di per sé un pregiudizio per gli altri condomini. Difatti la CAV o la locazione turistica non comportano un utilizzo degli immobili diverso da quello delle altre civili abitazioni e non possono ritenersi automaticamente lesive per gli altri condomini, salvo la prova concreta di un pregiudizio grave alll’intera compagine condominiale (da provare magari con verbali delle autorità di P.S.).

 

Sulla questione si è espressa dieci anni fa la Corte costituzionale dichiarando l’incostituzionalità di una norma della Regione Lombardia  che aveva subordinato l’apertura di un’attività ricettiva di B&B all’autorizzazione dell’assemblea del condominio (quando il legislatore regionale esagera): i rapporti tra condomini sono regolati dal codice civile, non da una legge regionale. In proposito, la Corte ha anche ricordato che non si possono porre limitazioni al diritto di proprietà dei singoli condomini, a meno che limitazioni non siano accettate o nei singoli atti d’acquisto o mediante approvazione del regolamento condominiale.  

Nicola244
Level 2
Paris, France

Grazie a tutti coloro che mi hanno dato supporto, faccio tesoro di tutti i suggerimenti. Il tuo Giamluigi lo trovo piu' artricolato e piu' documentato. Alla prossima assemblea portero' a commento degli interventi dei condomini oltre che all'amministratore

i tuoi sugeriemnti.

Antonino43
Level 6
La Spezia, Italy

Ciao Nicola ! 

Mi aggiungo pure io volentieri a darti una mia opinione riguardo al tuo caso on cui descrivi il problema del tuo condominio se puo' o non puo' opporsi alla tua attivita' ricettiva di breve durata , io mi sono comportato cosi' : senza dire niente a nessuno facente parte del mio condominio di 25 abitazioni e senza nemmeno chiedere noente a nessuno , ho incominciato a muovermi nella burocrazia dei vari permessi .

Prima il nullaosta dell'ufficio sanitario , poi il nullaosta dell' assessorato provinciale del turismo , poi la registrazione alla questura per avere acesso a portale aloggiati , in ultimo in comune per la pratica "scia" 

Mi sono fatto fare la targhetta obbligatoria con la famigerata chiave e I rispettivi "sole" / che non ho messo fuori del portone del palazzo ma impeccabilmente li ho messi esclusivamente fuori della mia porta di casa !!! 

 

Il condominio e' rimasto senza fiato ,io non ho chiesto niente a loro e loro non potevano dire niente a me , perche' la legge me lo consente 

 

Se invece io per sbaglio avessi prima di iniziare chiedere a loro in assemblea condominiale ,certamente I soliti malvagi avrebbero avuto pane per I loro denti ! 

Invece cosi' nessuno a cose fatte ha avuto la possibilita' di opporsi.

Ciao Nicola e auguri ! 

Antonino

Gianluigi13
Level 4

REFUSO: si legga "legge regionale 27/2015" in luogo di " legge legge regionale 27/2017.

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