Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione p...
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Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione per una casa. Il Superhost mi ha risposto con questo messaggio"Gen...
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Buongiorno,
volevo sapere se qualcuno sa come si comporta la questura di Bari in tema di registrazione degli ospiti.
Grazie
Giusi
Buongiorno @Orvieto-In-Centro0, buongiorno a tutti !
ci sono novità in merito alla registrazione degli ospiti alla questura di Bari?
@Pietro141 ha scritto:ci sono novità in merito alla registrazione degli ospiti alla questura di Bari?
Sono nuovo e stamane ho chiamato la Questura di Bari chiedendo per locazione turistica, mi hanno invitato ad andare da loro per ritirare il modulo che poi porterò compilato (non sono io l'intestatario dell'app.to) assieme certificato proprietà immobile e delega proprietario. Purtroppo sembra non esserci un modulo online qui a bari...
Se qualcuno di Bari magari ne ha una copia da mandarmi invece beh lo ringrazierei all'infinito!
Ciao @Carlo251,
hai provato a dare un'occhiata al sito alloggiati web? https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/
Fra
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Linee guida della communityciao Carlo, sono Giuseppe, mi trovo nelle tue stesse condizioni.
Potresti consigliarmi su cosa fare per avviare un'attività di locazione turistica a Bari.
Te ne sarei molto grato.
Se vuoi puoi scrivermi su [***Dati rimossi in accordo alle Linee Guida della community ***]
Grazie mille
- LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE - PUGLIA.
Legge Regionale n. 11 / 1999 (11 febbraio) - in B.U. Regione Puglia n. 18 del 19 febbraio 1999, relativa alle altre Tipologie ricettive, diverse dal B&B. Così come modificata dalla Legge Regionale n. 13 / 2018 (09 aprile). A sua volta la L. R. 11 / 1999 si rifaceva alla L. statale n. 217 / 1983 (17 maggio), su cui si basa gran parte della legislazione turistica regionale per "strutture ricettive" in genere.
In pratica nel 1999 si sono stabilite norme relative, tra l'altro, alle "Case e appartamenti per vacanza", ma nel senso di "strutture ricettive" e che dunque nulla c'entrano con le cosiddette "locazioni brevi" (anche) turistiche. Limitatamente dunque alle "case e appartamenti per vacanza" si stabiliva a livello solo regionale pugliese un soggiorno minimo di 7 notti e massimo di 3 mesi. Ed essenzialmente una gestione con P. Iva, con Scia, e con Licenza di Casa Vacanze, per periodi stagionali o annuali, sempre intendendo riferirsi a 1 o più appartamenti e mai "per stanze". Chi avesse voluto organizzarsi "per stanze" avrebbe dovuto semmai aprire un Affittacamere (senza obbligo di residenza a differenza del B&B), in max. 6 camere o al limite in 2 diversi appartamenti, con almeno 2 bagni se si fosse messa a disposizione più di 1 camera agli ospiti, e solo con P. Iva e con Scia.
Gestire invece Appartamenti Turistici (intesi come vere "strutture ricettive") senza P. Iva sarebbe stato in Puglia possibile solo per periodi dell'anno realmente limitati (1-2 mesi max.), e sempre in meno di 3 appartamenti, mai organizzati per singole stanze, e assolutamente senza servizi, e in questo caso senza bisogno di autorizzazione, ma col rischio costante che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potesse sollevare il dubbio di illecita pubblicizzazione su Internet a causa della mancata apertura di una P. Iva. Su quest'ultimo aspetto ancora si discute molto e le visioni non sono coerenti l'una con l'altra, anche se ormai dal DL 50/2017 art. 4 e ss., la pubblicizzazione online sui vari portali di annunci sembra essere stata sdoganata.
Di conseguenza, tra il 1999 e il 2018 non era molto corretto affermare che il legislatore turistico regionale si fosse interessato alle "locazioni brevi" o alle "locazioni turistiche" nei propri provvedimenti. Al contrario la realtà è che non se ne era mai occupato. Infatti tutto quanto detto sopra si riferiva esclusivamente alle "strutture ricettive" (appunto b&b, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, residenze turistiche, ecc.).
In assenza di riferimenti regionali, dunque, che fine faceva la locazione? La locazione semplicemente continuava ad essere normata a livello nazionale, e dunque anche in Puglia, dal Codice Civile Art. 1571 e ss., dalla L. 431 del 1998, e più recentemente dal D. Lgs. 79 / 2011, art. 53, e poco tempo fa dal DL 50 / 2017 convertito in L. 96 / 2017, ecc. Cioè allo stato attuale delle cose i privati che intendevano locare immobili in gestione non imprenditoriale dovevano semplicemente utilizzare i contratti di locazione ex art. 1571 e ss. del Codice Civile.
Leggiamo invece online su vari siti articoli dove si confonde continuamente e ripetutamente la terminologia "locazione breve" o "turistica" e "casa e appartamento per vacanze". Occhio. Non sono la stessa cosa. La locazione è una locazione, la casa vacanze è una struttura ricettiva.
Pur tuttavia, non sembra esservi consapevolezza di tali differenze neanche nel legislatore regionale pugliese: lo dimostra la Legge Regionale n. 57 / 2018 (17 dicembre), scritta a integrazione della L. R. n. 49 del 01 dicembre 2017, e pubblicata in B.U. Regione Puglia n. 161 suppl. del 20 dicembre 2018. Questa legge chiama "strutture ricettive" le Locazioni Turistiche / Brevi sotto i 30 gg., che invece non dovrebbero essere appellate così dal legislatore regionale. Istituisce tuttavia un Codice Identificativo Regionale CIS, da mostrare su ogni Annuncio online, e questa richiesta è assolutamente legittima, come confermato recentemente dalla Sentenza della Corte sul CIR Lombardo.
Per concludere ricordiamo che è anche possibile gestire appartamenti in locazione di terzi proprietari, gestendoli con contratti di affitto a norma di legge, per poi guadagnare sulla differenza di prezzo praticata al turista. Ma questo aspetto ci interessa meno.
Ciao @Giuseppe749
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Fra
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