Ciao a tutti mi sta capitando una cosa terribile che non mi ...
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Ciao a tutti mi sta capitando una cosa terribile che non mi sarei mai aspettata. Ho appena iniziato a ospitare, da pochi mesi...
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Buongiorno,
a qualcuno è arrivato da pagare il canone speciale Rai x la televisione di 203,00 euro in quanto detentore di apparecchimutilizzari fuori dall 'ambito familiare ?
grazie
Per la Locazione turistica non c'è scritto da nessuna parte che occorre pagare il canone speciale, tranne che nella risposta nella FAQ riportata da @Cinzia29 che personalmente non considero sufficiente, tanto più che, come ho fatto notare, la locazione turistica viene completamente esclusa nelle tabelle per il pagamento. @Enzo-E-Annateresa0
Evidentemente voi avete una casavacanza che è una struttura ricettiva, le locazioni turistiche non lo sono.
Ecco, trovatemi la locazione turistica qui nelle tabelle di mamma rai....non c'è:
Mamma RAI non fa distinzione tra locazioni turistiche e/o strutture ricettive, ma distingue tra TV situate nell'ambito familiare ( = canone ordinario) e TV fuori dall'ambito familiare, impiegate a scopo di lucro diretto o indiretto (= canone speciale= 203 euro all'anno !!!)
Copio e incollo dal sito www.abbonamenti.rai.it
Cos’è e chi deve pagare
Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.45
Validità del canone
Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca).R.D.L.21/02/1938 n.246
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542
@Enzo-E-Annateresa0 non direi che la rai non fa distinzione tra strutture ricettive e locazione turistica, poiché la distinzione esiste ed è fondamentale, non è che la rai la ignori ma è che può includere nel discorso del canone speciale solo le strutture ricettive. La locazione turistica non è una struttura ricettiva, non offre servizi aggiuntivi di alcun genere, si limita ad offrire una porzione o intero appartamento così com'è.
➜ Le Locazioni Turistiche devono pagare il Canone Speciale RAI?
No, le Locazioni Turistiche, NON sono delle attività ricettive (si tratta solo di affitto dell'immobile, senza l'erogazione di servizi alla persona o di tipo alberghiero), pertanto non si può parlare di Pubblici Esercizi.
I proprietari di immobili concessi in locazione turistica dovranno quindi pagare il Canone Rai Ordinario, nella bolletta della corrente elettrica.
dimenticavo...
Scusa @Cinzia29 potresti mettere il link dove sta scritto che anche le locazioni turistiche devono pagare il canone speciale della rai?
Attraverso una breve ricerca non ho trovato quanto dici, anzi ancora nel 2019 rimane tutto invariato e non c'è menzione per le locazioni turistiche nei vari tariffari.
Vedi qui:
E qui direttamente da mamma rai:
P.c. quelli che riesco a taggare: @Sofia10 @Enzo-E-Annateresa0 @Paolo514 @Mariateresa119
si trova qui. http://www.canone.rai.it/, sul sito ufficiale della rai.
copio ed incollo: Il Canone radio-tv Speciale riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc.
Se poi vai nelle faq vedrai questa risposta:
@Cinzia29 ok ma la risposta in una faq non credo sia sufficiente, a parte che ad esempio nella locazione turistica di parte dell'appartamento, una stanza ad esempio, la fruizione del servizio televisivo rimane comunque nell'ambito familiare. Insomma ma chi mai può stabilire se la televisione me la guardo io oppure l'ospite? Magari la sera la condividiamo insieme, insomma la risposta secondo me non è valida.
Comunque ciò che conta è la totale assenza della locazione turistica dalla tabella per il pagamento del canone speciale.
Infine, nella domanda si parla di "locazioni brevi" che non vanno identificate tout court con le locazioni turistiche.
E ci mancherebbe pure il canone speciale.
@Enzo-E-Annateresa0 ha scritto:@Ermanno0: il canone speciale si paga se la TV è fuori dall'ambito familiare
Ho capito @Enzo-E-Annateresa0 l'ho letto, ma ho già fatto notare che la locazione turistica spesso riguarda solo una porzione dell'immobile e il proprietario (la famiglia) risiede e vive nell'appartamento, dunque in tal caso la tv non è fuori dell'ambito familiare. Ma il fatto che la locazione turistica, attività non ricettiva, non venga proprio menzionata dalla rai è più che sufficiente. Ad ogni modo se mai dovesse arrivare pure questo canone io smetto di affittare anche per quei pochi giorni e settimane durante l'estate.
@Ermanno6 credo che nel caso di porzione di immobile dove il proprietario ha la residenza sia diverso. Nel mio caso non ho la residenza, sono seconde case.
e.p.c.
Ma io mi ricordo un intervento della suprema @Emily a riguardo... Visti gli aggiornamenti, cara Emily ci puoi aggiornare e gettare luce sulle tenebre dei nostri dubbi? 😄
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Linee guida della community@Patrizia16 grazie mille, non sono in alcuna di quelle situazioni....purtroppo.
A casa dove ho la residenza l'utenza elettrica è intestata a mio marito.
Negli appartamenti che affitto le utenze elettriche sono intestate a me come NON residente quindi non pago alcun canone.
Fino ad ora nessun problema ma...adesso sono venuti a dirmi che lo devo pagare anche se, al momento, nulla di ufficiale se non un patetico volantino con sopra il mio cognome in cassetta. Niente raccomandate, niente richieste ufficiali. Tuttavia vorrei tutelarmi ed essere pronta in caso di richieste ufficiali. Da quello che ho letto fino ad ora mi sa che dovrò levare le antenne ed i ricevitori digitale terrestre ed utilizzare SOLO la ricezione internet. Visto che i miei ospiti sono al 95% esteri credo che anche per loro potrebbe essere una soluzione migliore.
@Cinzia29 @Francesca @Patrizia16 @Ermanno6
Tutto è nato dalla (benedetta) legge di conversione del DL 50/2017 che ha apportato significative modifiche all’imposta comunale di soggiorno. Quindi, c’è un prima e c’è un dopo.
Lo (sciagurato) crinale che separa il canone ordinario da quello speciale RAI si è spostato ora sul “fronte” imposta di soggiorno. La RAI ci sta marciando di brutto su questa cosa del canone speciale, usando il “grimaldello” dell’imposta di soggiorno per fare cassa.
Paghi l’imposta di soggiorno? Sei tenuto a pagare il canone speciale perchè la RAI ti considera adesso alla stessa stregua di un’attività ricettiva extralberghiera anche se fai LT, e infatti Cinzia si è ritrovata il volantino con il suo nome in cassetta postale, perché a La Spezia le locazioni turistiche sono soggette all’imposta di soggiorno.
Se invece di fare LT a La Spezia, l’avesse fatta a Micigliano non si sarebbe trovata nessun volantino in cassetta perché a Micigliano l’imposta di soggiorno non si paga.
Sulle locazioni lunghe tradizionali (4+4, 3+2 ecc.) – non lambite dall’imposta di soggiorno - il discorso rimane invariato. L’inquilino residente uso domestico che attiva le utenze e detiene l’apparecchio paga il canone ordinario RAI, quello non residente in quel Comune, invece non paga nulla perché quella è una seconda casa per lui (il canone ordinario già lo paga nella prima dove ha la residenza).
Al canone speciale RAI (a cui sono soggette anche le CAV non imprenditoriali, che sempre strutture ricettive extralberghiere sono) si affianca poi anche il canone SIAE, che scatta per tutti gli esercizi di natura imprenditoriale che detengono strumenti musicali, apparecchi radioriceventi sonori e videosonori nei locali dell’attività ricettiva.
La lieta novella per gli imprenditori di attività ricettive è la possibilità di dedurre il canone speciale RAI dal reddito d’impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali del DPR 917/1986.
Wow @Emily352
io sono sempre una tua fan!
Grazie.
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