Conto Giudiziale : il conto alla rovescia è iniziato!!

Paola4
Level 10
Rome, Italy

Conto Giudiziale : il conto alla rovescia è iniziato!!

Ma solo io ho attività extra-ricettiva a Roma  qui nella Community ?Non ho sentito una sola parola su questo mostro che ci sta sconvolgendo il periodo natalizio. 

Altri host in altre regioni forse saranno avvezzi a questa incombenza ma qui a Roma lo abbiamo scoperto da poco e con noi il nostro mitico Comune. Quindi dopo circa 7 mesi (un parto prematuro !) hanno partorito questo supporto online con il quale rendere conto alla Corte dei Conti della gestione dei soldi pubblici che gestiamo.  Ho quindi scoperto che sono Gestore Contabile e che sono passibile di denuncia di peculato con quel che ne segue. Scusate l'ignoranza, ma non so quanti avessero nozione di ciò quando hanno pensato di fare le cose in regola e chiedere l'autorizzazione per la attività al Comune. 

Così l'ennesima incombenza ridondande in cui ci troviamo costretti a presentare documenti già in possesso parzialmente del Comune, ridigitare dati ridondanti e tutto per agevolare non noi Host ma bensì il nostro mitico Comune. 

Quando poi sento parlare di semplificazione della burocrazia, mi chiedo di quale Paese stiano parlando. 

Ma voi, host di Roma (no LT), vi siete attrezzati per presentare il Conto Giudiziale? Mi piacerebbe anche sentire quali altre Regioni ottemperano a questo obbligo imposto dalla Corte dei Conti ai Comuni (perchè l'obbligo ovviamente è Nazionale)

E Buon Natale con la resa dei conti ...........

65 Risposte 65
Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

Innanzitutto, chiedo scusa a @Paola4 se ci stiamo dilungando troppo sulla locazione turistica perché aspetta risposte da chi la deve fare questa benedetta comunicazione.

A Roma, come detto, il nuovo Regolamento fa una distinzione tra i Gestori delle attività ricettive 

(casevacanza, b&b, etc.) e i Responsabili del contributo (locazione turistica/affitti brevi). 

Infatti, all'art. 5, che ricorda gli obblighi delle comunicazioni e versamenti trimestrali per entrambi, è stato aggiunto l'art. 5-bis che riguarda i soli Gestori

(copio e incollo dal Regolamento, pag. 11):

 

"Dopo l'articolo 5, è inserito l'articolo 5-bis con la seguente formulazione:
"Articolo 5-bis
Obblighi di riscossione e di resa del conto giudiziale dei gestori delle strutture ricettive
1. I gestori di strutture ricettive sono tenuti a richiedere il pagamento del contributo di soggiorno al soggetto passivo, provvedendo alla sua riscossione con rilascio di
quietanza numerata e nominativa nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e fiscale.
2. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, è tenuto alla resa del conto giudiziale, secondo le modalità indicate al comma 3, ed è soggetto alla
giurisdizione della Corte dei Conti.
3. Il gestore della struttura ricettiva, entro il 30 gennaio di ciascun anno, deve trasmettere a Roma Capitale, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale (Modello 21 - Conto di gestione), approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Roma Capitale, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, invia il conto degli agenti contabili alla Corte
dei Conti.
4. La resa del conto giudiziale può essere effettuata mediante apposite procedure informatiche definite dall'Amministrazione"

 

Si parla appunto solo di Gestori delle strutture ricettive

@Stefano327 @Cinzia29

Paola4
Level 10
Rome, Italy

@Ermanno6 questo è certo.Quello che scusami non condivido è il diverso trattamento.Ma questo è un mio pensiero personale. Sempre soldi dello Stato maneggi, o no?

Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

La delibera per il Nuovo Regolamento sul contributo di soggiorno è qui, a futura memoria e per chi la vuole leggere: 

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_Assemblea_Capitolina_modifiche_...

 

@Paola4 @Cinzia29 @Barbara1184 @Stefano327 @Salvatore199

Fabrizio142
Level 2
Rome, Italy

Grazie per il contributo. In sostanza i Gestori (Hotel, P.IVA, etc.) sono responsabili della Riscossione e de-facto della Rendicontazione. Mentre nel caso di Attivita' Ricettive ex D.L. 50/1997 (Locazioni Brevi) la responsabilita' ricade su chi riscuote il Canone (leggi PORTALI O.T.A.: AirBnB, Booking etc.) corretto ?

 

Saluti cordiali

Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

Certo @Paola4, sono daccordo con te. Fortunatamente a noi come locazione turistica ci tengono fuori, per il momento...ma anche noi maneggiamo denaro pubblico, infatti io pensavo andasse fatta. @Paola4

Fabrizio142
Level 2
Rome, Italy

Mi ha risposto qui ! Allora io come comunque devo riscuotere la Tassa di Soggiono e versarla trimestralmente MA non rendicontarla annualmente tramite il Modello 21. Corretto?

Certo sarebbe auspicabile che AirBnb riscuotesse la TdS come avviene in altre citta'...

Barbara1184
Level 10
Palermo, Italy

@Paola4@Ermanno6@Cinzia29@Stefano327,

sono molto confusa... certo, parlate di Roma e di solito le cose in Italia vanno a scendere... nel senso che in Sicilia arrivano dopo 😉 ma mi pare che noi LT a Palermo abbiamo un adempimento da completare all'inizio dell'anno, non so bene cosa sia però. Andrò in Comune a informarmi nei primi giorni del nuovo anno. Vi farò sapere

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Me racumandi, @Barbara1184 fa savé, che anca chi a Milan abbjamo bisogno.

 


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Barbara1184
Level 10
Palermo, Italy

@Francesca0, anticchia camurrusa sta storia però... trasi e nesci dal comune, cristiani ca un sannu nenti, addumanni ri cà e ri ddà pi sapiri quantu aiu a paari, a cui, e comu e quannu... un grandissimo rompimento di *******

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Certo, concordo... 😮

 


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Emily352
Level 10

Allora, amici, come è andata?

 

Siete sopravvissuti al Natale?

 

Bene! Ankio! (cit. Madonna Louise Veronica Ciccone)

 

Siete già proiettati verso il nuovo anno?

 

Bene! Ankio!

 

Per codesta nostra patria frammentata in mille rivoli e illeggibili regolamenti regionali, mi sa che non sarà un anno tanto bello. Propongo di tenerci il 2018 o di passare direttamente al 2020 quando AIRBNB farà impalare gli host con meno di 5 stelle. Ma senza discriminazioni, però.

 

Comunque, cari hostaroli maggiori di anni 6 che leggete codesto postarello, il problema del conto di gestione non va sottovalutato. Capire le dinamiche delle varie città, devo dire, rasserena molto…

 

Se provi a telefonare all’ufficio imposta di soggiorno di un piccolo Comune, facendo presente che fai locazione turistica e che il modello 21 richiede denominazione gestore e denominazione struttura, ti ritrovi dentro Matrix e non sai più come uscirne fuori se non sei Neo.

 

Roma distingue gli “agenti contabili della riscossione” dai “responsabili dal pagamento del Contributo”: tale adempimento parrebbe colpire solo i gestori di strutture ricettive (art.5-bis dellla deliberazione 32/2018), se non fosse che gli “Alloggi per uso turistico” (nuovo art.12-bis inserito nel Regolamento regionale 8/2015 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) come modificato dal nuovo regolamento regionale 14/2017), nuova “creatura” partorita l’anno scorso dalla Giunta regionale che ha normato le locazioni turistiche, sempre strutture ricettive, sia pure anomale, rimangono, in quanto sono inserite all’interno dello stesso Capo II che disciplina la “Tipologia delle strutture ricettive extralberghiere”, ossia “Guest House o Affittacamere” (art.4), “Case e appatamenti per vacanze” (art.7), “Bed & breakfast” (art.9) ecc.

 

A Bologna ti dicono, invece, senza se e senza ma, che  tutti quelli che utilizzano il portale GEIS, nessuno escluso, quindi anche i privati che affittano  “Appartamenti ammobiliati per uso turistico” (attività che, nella legge regionale 16 del 24 luglio 2004 rientra anch’essa tra le altre tipologie ricettive dirette all’ospitalità) devono convalidare il conto di gestione.

 

A Milano, per l’Amministrazione regionale si è inquadrati, ahinoi, come gestori di una CAV ricettiva. Si è “agenti contabili” e, ai sensi dell’art.18, co.5 del Regolamento dell’imposta di soggiorno nella città di Milano modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°2 del 29 gennaio 2018, “responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno”.

 

A questo punto voglio passare direttamente al 5019, quando le regioni italiche saranno scomparse per sempre  dalla faccia della Terra, insieme al sinkepil  e alla pedanavibrante AmerikaStar, rientrando nelle antiche civiltà sepolte, e AIRBNB, antico e bizzarro portale utilizzato in quel tempo perduto da esseri primitivi chiamati in gergo “host” e “guest,  sarà solo un pallido ricordo liquidato in due righe di testo nell’enciclopedia aliena.

Fabrizio142
Level 2
Rome, Italy

Domanda: ma se a Milano AirBnB riscuote in automatico la TdS conseguentemente sara' il portale ad assumere de-facto il ruolo di sostituto/responsabile di imposta. Corretto? Grazie ciao

Ermanno6
Level 10
Rome, Italy

Eh no @Emily352, a che scopo allora inserire l'art.5-bis? Mentre nell'articolo 5 si ricorda l'obbligo e la modalità di comunicazione e versamento trimestrale per entrambi (gestori delle strutture ricettive e responsabili del pagamento) invece l'art. 5-bis è rivolto solo ai gestori delle strutture ricettive per l'obbligo del conto giudiziale. Insomma se non ci compete non è che ci possiamo mettere a compilare documenti secondo interpretazioni fatte in un modo o nell'altro.

Nel Regolamento gli alloggi ad uso turistico vengono denominati solo come Responsabili del pagamento (nel Regolamento si sottolinea questa distinzione), che poi in altri luoghi veniamo equiparati alle strutture ricettive, in realtà nei fatti non lo siamo.

 

Ecco tra le premesse cosa viene detto nel nuovo Regolamento, pag. 3 e 4:

 

"Considerato:
- che la formulazione del citato comma 5-ter ha dato luogo a diverse interpretazioni, non
essendo chiaro se il ruolo di "responsabile del pagamento" dell'imposta/contributo di
soggiorno debba considerarsi una previsione generale applicabile anche a tutti i gestori
delle strutture ricettive, oppure se debba ritenersi limitata alle locazioni brevi;
- che, a tale riguardo, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (MEF), interpellato nell'ambito del convegno Telefisco 2018, ha precisato che la
disposizione di cui al comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 opera solo per le
locazioni brevi data la sua collocazione sistematica nell'ambito dell'articolo 4 in questione,
dedicato al "Regime fiscale delle locazioni brevi" e, conseguentemente, il ruolo di
"responsabile del pagamento" dell'imposta/contributo di soggiorno riguarda
esclusivamente i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o
corrispettivo dovuto per le locazioni brevi (art. 4, comma 1, D.L. n. 50/2017) e non è
estensibile anche a tutti i gestori delle strutture ricettive;

- che, in attesa di auspicabili interventi chiarificatori, si ritiene di aderire alle indicazioni del
Dipartimento delle Finanze del MEF in quanto appaiono più rispondenti alla ratio della
norma in questione, vale a dire la necessità del legislatore di meglio assicurare il
soddisfacimento della pretesa tributaria (ossia il pagamento dell'imposta/contributo di
soggiorno), chiamando a rispondere dell'adempimento del tributo, insieme con il soggetto
passivo (chi pernotta), altri soggetti ai quali non è riferibile il presupposto tributario
(pernottamento) e che, nel caso delle locazioni brevi, possono essere anche soggetti diversi
da coloro che dispongono delle unità immobiliari da locare (es. intermediari immobiliari e
gestori di portali telematici);                   

 

ATTENZIONE QUI (prosegue):

- che, pertanto, occorre prevedere una disposizione regolamentare dedicata al responsabile
del pagamento del contributo di soggiorno e riformulare gli articoli che disciplinano gli
obblighi derivanti dall'applicazione del contributo, differenziando tra obblighi di
informazione e comunicazione, in capo sia ai gestori delle strutture ricettive che ai
responsabili del pagamento del contributo, e obblighi di riscossione e resa del conto
giudiziale, in capo ai soli gestori delle strutture ricettive in qualità di agenti contabili;
- che risulta, altresì, necessario procedere alla modifica degli articoli dedicati ai versamenti,
all'accertamento e alle sanzioni, in coerenza con la funzione e il ruolo assunto,
rispettivamente, dal gestore della struttura ricettiva e dal responsabile del pagamento del
contributo di soggiorno;"

 

Dunque, in attesa di questi chiarimenti e di questa auspicata disposizione regolamentare, il comune di Roma a me sembra di capire che esonera dal conto giudiziale i responsabili del pagamento (locazioni turistiche/brevi).

Giusto @Emily352? Io m'inchino alla tua sapienza e capacità interpretativa in campo tributario, anche letterario...ma questo ora non c'entra 🙂 ma qui ci devi tranquillizzare...sai che sono ansioso su queste cose, please.

 

Emily352
Level 10

@Ermanno6

 

A Roma i gestori delle attività ricettive e coloro che, non essendo imprenditori, occasionalmente fanno locazione turistica, devono riversare nella casse (vuote) del Comune l’imposta di soggiorno.

 

Per il Comune di Roma l’art.12-bis – pur essendo inserito nel corpo del Capo II del Regolamento delle strutture ricettive extralberghiere - non è attività ricettiva.

 

Attualmente (avv.) in questo momento, oggidì) solo i titolari delle strutture ricettive, in quanto “agenti contabili”,  devono ogni anno convalidare il conto di gestione. Chi fa locazione turistica breve no, in quanto, in base al co. 5-ter dell’art 4 del DL 50/2017 (Regime fiscale delle locazioni brevi), non è “agente contabile”, bensì “responsabile del pagamento dell’imposta”.

 

Domanda: “E chi fa locazione turistica lunga? A Roma come verrà inquadrato?”

Emily352
Level 10

@Ermanno6

 

NOTA

 

Quello che, però, il Comune di Roma si dimentica di dire  è che – a fronte del rigore nelle locazioni brevi (art.4 del DL 50/2017 (Regime fiscale delle locazioni brevi) - il co. 5-ter si riferisce (attenzione!) ai soli privati che concludono direttamente i contratti (“il soggetto che incassa il canone”) senza l’intervento di intermediari di sorta, ossia solo coloro che intercettano il loro turista senza passare da un intermediario online o fisico, inquadrati – questi privati - come “responsabili del pagamento dell’imposta”, come peraltro rimangono “responsabili del pagamento dell’imposta” i soggetti che intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi: tale attribuzione (riattenzione!) vale anche nei riguardi del responsabile d’imposta che i soggetti privi di stabile organizzazione devono designare (art.5-bis).

 

Un nome a caso? AIRBNB.

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