E’ difficile fornire una risposta esauriente e precisa sulla base delle scarne informazioni offerte e senza esaminare lo statuto regionale e il tipo di contratto a cui si riferisce.
Se, come pare, ci si incasella a Torino, qualora si tratti di una contratto concordato,in tal caso, l’art.7 che concerne l’uso dell’immobile – sia nel nuovo tipo di contratto allegato al DM 16 gennaio 2017 (a Torino il 28 dicembre 2017 è stato depositato presso il Comune un nuovo accordo che recepisce la nuova convenzione nazionale,) sia nel vecchio tipo di contratto, basato sul vecchio DM del 2002, previsto dal precedente accordo del 29 settembre 2013 – prevede il divieto di sublocazione, sia totale che parziale, salvo espresso patto contrario.
Pertanto, qualora tale ostacolo sia superato - in un contratto agevolato ovvero “libero” - dall’inserimento di una clausola che regolamenti espressamente la sublocazione, tanto per quanto riguardi la sua ammissibilità, quanto per la forma della comunicazione al locatore, la sublocazione, ma solo quella propriamente “breve” (prevista dal terzo comma dell’articolo 4 del DL 50/2017) – alle medesime condizioni delle locazioni brevi (no colazione, no cambio biancheria, no riassetto giornaliero camere ecc.) - può essere assoggettata a cedolare secca, la quale per la prima volta entra nel mondo dei redditi diversi (quadro RL), non essendo il sublocatore titolare di diritto reale e, se del caso, subirà la ritenuta (agli host AIRBNB non l’ha però applicata).
Il guaio è che la manovrina di primavera 2017 deve fare i conti con lo statuto regionale piemontese (art.5 (Locazioni turistiche) della legge regionale 13/2017).
Il comma 2 chiarisce che “la locazione turistica è resa in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti”, mentre il comma 4 precisa che “le locazioni turistiche possono essere gestite in forma diretta o in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sublocatori”.
Peraltro è anche vero che, riguardo il titolo di possesso diverso dell’alloggio di proprietà od usufrutto, il comma 5 – relativo al monitoraggio statistico - aggiunge anche “chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica”.
Pertanto, prima di lasciarti travolgere da questa nuova avventura, @Davide232 , io una capatina in Comune per chiedere specifiche delucidazioni in merito alla sublocazione turistica me la farei.