CIR - Codice identificativo riferimento - Nuova legge regionale Lombardia

Michele176
Level 3
Milan, Italy

CIR - Codice identificativo riferimento - Nuova legge regionale Lombardia

A fine legislatura hanno approvato una nuova legge.

Da ora in avanti siamo obbligati ad esporre (dove non ho capito, sembra all'interno dell'annuncio?) un codice di referimento, dove l'ente comunale/regionale potrà controllare attraverso la ricerca di questo codice all'interno di un database,  il nome, il cognome, e se la struttura è registrata.

Partenza 1° Settembre? Come si fa ad ottenere questo codice? Qualcuno ne sa qualcosa?

130 Risposte 130
Michele176
Level 3
Milan, Italy

@Susanna0

 

Tari e Rai, aimè, l'ho già visto l'aumento, però diciamo che sono incrementi irrisori.

 

Per quanto riguarda le dotazioni necessarie fosse solo la lavatrice!!

Ho messo estintore, cassetta di pronto soccorso, prezzi esposti minimo massimo e periodo. Tassa di soggiorno in 3 lingue, chiamata di allarme, assicurazione ecc.ecc.

 

Ma sinceramente l'ho fatto solo perché credevo che questa fosse l'unica via di uscita e restare nel limbo dell'incertezza non mi andava proprio.

 

Però vedo che ognuno si è messo in regola a modo suo  🙂 proprio per via della poca chiarezza legislativa.

Ciao

Susanna0
Level 10
Milan, Italy

@Michele176, diciamo che ci sono cose "di buon senso" che, obbligati o no, è opportuno fare: l'assicurazione, il cartello con le chiamate d'emergenza, la cassetta di pronto soccorso.

Tra l'altro se non sbaglio anche Airbnb (visto che qui siamo sul suo sito) le richiede, no?

Io non approvo la necessità delle lavatrice, che è un elettrodomestico costoso e delicato: perchè se uno fa i cicli di lavaggio vuoti, con due magliette e un calzino, la rovina, così come se ci mette solo un paio di scarpe da ginnastica o al contrario un piumone matrimoniale. 
Non approvo l'esposizione dei prezzi, perchè non sono un albergo, tantomeno la targa fuori. 

Mira63
Level 10
Milan, Italy

@Susanna0 scusa ma l'assicurazione che Airbnb dice di garantire a fronte del servizio del portale? L'hai approfondita e la ritieni utile, o l'assicurazione che hai fatto è decisamente meglio? Che cosa includerebbe in caso. Avevo letto quella di Airbnb e non mi sembrava male. Grazie anticipatamente per le info.

Fabio13
Level 2
Milan, Italy

@Michele176 In realtà non è vero che vi sia "poca chiarezza legislativa". La legislazione è molto chiara. Solo che gli amministratori padani probabilmente pensano di aver già ottenuto la secessione dal resto del Paese e quindi ignorano o fanno finta di ignorare le leggi della Repubblica Italiana, sperando di poter gettare funo negli occhi a cittadini poco esperti e timorosi della minaccia delle sanzioni. Alla seduta del consiglio regionale del 17.1.2018 è stato detto che gli annunci pubblicati sui portali nella sola Lombardia sono 35.000. Considerato che qualche annuncio è relativo a strutture ricettive e che qualche proprietario ha pubblicato più di un annuncio, si può ritenere che gli annunci degli appartamenti siano almeno 30.000 che corrispondono ad almeno 90.000 voti (considerando solo i famigliari più stretti degli inserzionisti). Tanto per darvi un'idea: l'assessore Mauro Parolini alle elezioni del 2013 ha avuto 4.958 voti di preferenza.

Quindi: cittadini lombardi, proprietari che volete affittare le proprie case nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana, informatevi su quali sono i gruppi politici e i candidati che "vogliono bene" alla locazione turistica e su quali gruppi politici e quali candidati hanno invece a cuore solo gli interessi delle organizzazioni degli albergatori e del commercio (di cui fanno parte i gestori di strutture ricettive come i B&B) e votate informati.

Sul sito internet di Prolocatur e sulla pagina facebook troverete molte infomazioni utili per poter dare un voto consapevole che nel 2018 non lasci nuovamente le redini in mano ad altre categorie che vedono nella locazione turistica solo un nemico da combattere e un concorrente sleale anzichè un'opportunità per lo sviluppo del sistema turistico dell'intera Regione (che non è fatto solo di pernottamenti, ma anche di ristorazione, di trasporti, di cultura, di commercio etc.)

Franco67
Level 2
Vaprio, Italy

@Susanna0

mi daresti gentilmente un riferimento per l'assicurazione ?

quanto ti costa l'anno ?

Grazie

Antonella438
Level 2
Montallese, Italy

Ciao, io sono iscritta da 20 giorni e l'assicurazione mi ha chiesto circa 100 euro all'anno

Fabio13
Level 2
Milan, Italy

Lo scorso 17 gennaio, su iniziativa di una associazione che tutela i diritti dei proprietari è stato presentato un emendamento finalizzato ad introdurre nella l.r. 27/2015 una norma che riconoscesse la distinzione tra alloggi locati per finalità turistiche di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 79/2011 e strutture ricettive denominate "case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 26 della l.r. 27/2015. Lo riporto qui di seguito:

 

 
 TEMP 2

PDL/389/390

 

PROGETTO DI LEGGE N.389/390 INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2015, N. 27 ‘POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITA’ DEL TERRITORIO LOMBARDO’. ISTITUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DA ASSEGNARE A CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Aggiuntivo - Articolo: 1, Comma: 1

 

EMENDAMENTO

 

All'art. 1 comma 1 prevedere una nuova lettera d)

 

d) aggiungere l'art. 26 bis (Locazioni turistiche)

  1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’articolo 53 del d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, ivi incluse le locazioni turistiche brevi come disciplinate dall’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi. Esse rappresentano nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell’offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.
  2. Alle locazioni turistiche non si applicano le disposizioni previste per le case ed appartamenti vacanze di cui all’articolo 26.
  3. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche ne danno comunicazione al comune dove gli alloggi sono situati, fornendo la prova della titolarità del rispettivo diritto reale e sono sono tenuti, oltre al rispetto della normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza. La Giunta regionale definisce le modalità e i termini con cui dovranno essere effettuate le comunicazioni di cui al comma 3 che non potranno in ogni caso essere effettuate tramite lo sportello unico delle attività produttive. E’ fatto salvo il caso in cui l'attivita' di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, in base ai criteri di cui al regolamento previsto dall’articolo 4, comma 3-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.
  4. Oltre alla sanzioni di cui all’articolo 40 commi 9 e 10, i proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
    1. Nel caso di mancata comunicazione al comune di cui al precedente comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 4.000;
    2. nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Non si considerano servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive quelli di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 24/04/2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito dalla legge 2106/2017, n. 96 e quelli che corredano la messa a disposizione dell’immobile come, ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, i quali, risultano strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile, tanto da costituirne elemento caratterizzante che incide sull’ammontare del canone o del corrispettivo (così come previsto dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017).

 

 

RELAZIONE

 

L'EMENDAMENTO HA EFFETTI FINANZIARI? NO

 

Firme PIZZUL Fabio (PD), 15/01/2018 10:22:13

 

Fabio13
Level 2
Milan, Italy

Sapete che cosa ha dichiarato l'Assessore Parolini per chiedere alla propria maggioranza di respingere l'emendamento (che è poi stato respinto con 23 voti contrari e 21 favorevoli)?

Ha dichiarato: "Ne abbiamo già discusso a lungo della questione degli affitti turistici. Una previsione normativa nazionale MOLTO VECCHIA che sarebbe anche ora di superare perchè con la previsione delle cav si tratta di mettere ordine in un settore che molto ordinato non è stato negli ultimi quarant’anni dopo l’introduzione degli affitti turistici. Le questioni fiscali sono identiche, quindi non c’è nessun beneficio."

La registrazione dell'intervento dell'Assessore Parolini è disponibile sul sito internet di Regione Lombardia - Mediateca- Seduta del consiglio del 17.1.2018

Fabio13
Level 2
Milan, Italy

Ebbene, caro Assessore Parolini, la normativa nazionale non è MOLTO VECCHIA, la normativa nazionale è costituita dal D.Lgs. 79/2011 (articolo 53 dell'Allegato 1) e dal D.L. 50/2017 (articolo 4) ... i cittadini non sono "stupidi" che credono a qualunque cosa. I cittadini leggono e si informano e a differenza sua, che probabilmente pensa ancora alla legge 431/1998, sanno benissimo che due leggi (una del 2011 e una del 2017) non sono una normativa MOLTO VECCHIA. E lo sanno anche Regioni più virtuose (come l'Umbria e a breve la Toscana) che hanno espressamente richiamato l'articolo 53 del Codice del Turismo nelle proprie leggi e nei progetti di modifica delle proprie leggi ... Lo sa bene anche il Governo che proprio sull'articolo 53 del D.Lgs. 79/2011 ha fondato il proprio ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge di Regione Toscana 86/2016 (e che come detto, Regione Toscana di appresta a modificare, proprio per evitare la sicura sentenza di incostituzionalità).

 

Fabio13
Level 2
Milan, Italy

A chi chiede quali siano le differenze tra alloggi locati per finalità turistiche e strutture ricettive denominate "case e appartamenti per vacanze" oltre a quanto già molto bene esposto da @Susanna0 suggerisco di leggere quanto segue:

DIFFERENZA TRA LOCAZIONI BREVI (O TURISTICHE) E CAV NON IMPRENDITORIALI

 

Le locazioni turistiche sono previste dall’articolo 53 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) e se di durata inferiore a 30 giorni sono previste dall’art. 4 del D.L. 50/2017. Le cav non imprenditoriali sono previste dalle leggi regionali in materia di turismo e attività ricettive (per la Lombardia dall’articolo 26, comma 2, lettera b) della l.r. 27/2015.)

L’assimilazione tra locazioni turistiche e cav non imprenditoriali è una forzatura che si scontra con la suddetta distinzione normativa.

I cittadini lombardi sono disorientati: da un lato lo Stato dice che la locazione turistica è disciplinata dal codice civile, dall’altro la Regione vorrebbe disciplinarla con la legge regionale assimilandola alle cav non imprenditoriali.

La Regione vorrebbe che i proprietari che danno in locazione i propri alloggi dichiarassero ai Comuni di offrire ospitalità ai sensi dell’articolo 26 comma 2 lett. b della l.r. 27/2015: in questo modo si spingono i proprietari a rendere una falsa dichiarazione perché in realtà i proprietari danno in locazione ai sensi dell’articolo 53 del Codice del Turismo.

Con le locazioni turistiche viene esercitato il diritto di proprietà privata, con le cav non imprenditoriali viene esercitata una attività turistico ricettiva.

Per Regione Lombardia, l’attività turistico ricettiva è imprenditoriale quando si ha la disponibilità di oltre 3 unità, ed è non imprenditoriale (ma pur sempre commerciale) quando si ha la disponibilità fino a 3 unità.

Con la locazione breve (o turistica) si possono fornire solo i servizi previsti dal d.l. 50/2017 e dalla relativa circolare interpretativa della Agenzie delle Entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017 (quindi NON si può effettuare il cambio della biancheria durante la presenza dell’inquilino). Con l’attività turistico ricettiva di cav NON imprenditoriale si possono fornire anche i servizi non consentiti alla locazione turistica (ad esempio il cambio della biancheria).

Il reddito derivante dalla locazione turistica è un “reddito fondiario”, assoggettabile a cedolare secca e con obbligo di ritenuta d’acconto da parte dei portali che intervengono nella riscossione del canone (così stabilisce il d.l. 50/2017). Il reddito derivante dall’attività turistico ricettiva di cav non imprenditoriale è un “reddito diverso” (art. 67 del TUIR) e come tale NON soggetto a ritenuta d’acconto da parte dei portali.

Assimilando la locazione turistica alla cav non imprenditoriale si elimina l’obbligo di ritenuta d’acconto da parte dei portali …

L’assimilazione tra locazioni turistiche e cav non imprenditoriali era un “escamotage” per poter applicare l’imposta di soggiorno anche alle locazioni turistiche (altrimenti applicabile solo alle strutture ricettive). Il d.l. 50/2017 ha previsto la possibilità per i Comuni di istituire l’imposta di soggiorno anche per le locazioni turisitiche. In Lombardia sia il Comune di Varese, sia il Comune di Mantova, sfruttando la possibilità data dal d.l. 50/2017  hanno istituito l’imposta di soggiorno sia per le strutture ricettive, sia per le locazioni brevi, con il che hanno finito per disattendere l’interpretazione, data dalla Regione, secondo cui locazioni brevi e strutture ricettive (cav non imprenditoriali) sarebbero la stessa cosa.

 

 

 

Qui di seguito il testo della Legge Regione Umbria del 10 luglio 2017 n. 8 (che è una delle ultime leggi regionali che sono state approvate)

 

 

TITOLO III

LOCAZIONI TURISTICHE

Capo I

Alloggi locati per finalità turistiche

Art. 40

 

(Alloggi locati per finalità turistiche)

 

  1. Gli alloggi ad uso turistico di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sono regolati ai sensi dell’articolo 53 dell’allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/ CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
  2. Ai fini della tutela del turista consumatore, anche mediante la trasparenza sulle forme di ospitalità turistica, i

soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 comunicano al SUAPE del Comune competente per territorio gli alloggi destinati alla locazione ad uso turistico e il periodo durante il quale intendono locarli.

  1. Chi dà in locazione gli alloggi di cui al comma 1 è soggetto, in caso di incompleta o omessa comunicazione ai

sensi del comma 2, alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

  1. I proventi della sanzione amministrativa di cui al comma 3 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l’irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. n. 15/1983.
  2. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la comunicazione di cui al comma 2 e le eventuali

violazioni di cui al comma 3, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.

Michele176
Level 3
Milan, Italy

@Fabio13   putroppo la linea di confine tra locazione turistica e cav non imprenditoriale è molto sottile e nell'atto pratico è legato solo a questo aspetto...

 

"Per Regione Lombardia, l’attività turistico ricettiva è imprenditoriale quando si ha la disponibilità di oltre 3 unità, ed è non imprenditoriale (ma pur sempre commerciale) quando si ha la disponibilità fino a 3 unità.

Con la locazione breve (o turistica) si possono fornire solo i servizi previsti dal d.l. 50/2017 e dalla relativa circolare interpretativa della Agenzie delle Entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017 (quindi NON si può effettuare il cambio della biancheria durante la presenza dell’inquilino). Con l’attività turistico ricettiva di cav NON imprenditoriale si possono fornire anche i servizi non consentiti alla locazione turistica (ad esempio il cambio della biancheria)."

 

Oltre al reddito fondiari. Corretto? O mi manca ancora un pezzo?

 

 

Fabio13
Level 2
Milan, Italy

@Michele176 Cominciamo con il dire che Regione Lombardia ha iniziato a "fare confusione" proprio quando si è inventata la distinzione tra cav imprenditoriali e cav non imprenditoriali. Ai tempi, purtoppo, associazioni come Prolocatur non erano ancora nate e, a differenza di quanto fatto successivamente con la legge di Regione Toscana, non fu fatta istanza al Governo per l'impugnazione dinnanzi alla Corte Costituzionale. La Corte pronunciandosi sul ricorso delle Regioni contro il Codice del Turismo con la sentenza del 2-5 aprile 2012 n. 80, aproposito dell'articolo 4 del Codice del Turismo che definisce cosa debba intendersi per “imprese turistiche”  ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni: “L'art. 4, commi 1 e 2, contiene norme che regolano le imprese turistiche. Si tratta di una sostanziale riproduzione dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), emanata prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. La disciplina in questione non incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica, ma si mantiene nell'ambito della materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, in riferimento all'art. 4, commi 1 e 2, del cosiddetto codice del turismo, l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma,  Cost. non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente  attribuite alle Regioni; di conseguenza, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile. L'art. 4, commi 1 e 2, è altresì impugnato dalla Regione Umbria per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto  sarebbe lesivo delle competenze regionali in materia di turismo.  Per le  ragioni  sopra evidenziate, quest'ultima  questione di legittimità costituzionale non è fondata.” 

Quindi: non spetta alle Regioni stabilire quando una attività turistico ricettiva debba essere considerata imprenditoriale e quando debba, invece, essere considerata non imprenditoriale.

Detto ciò: l'attività turistico ricettiva di "casa e appartamento per vacanze" è sempre una attività commerciale, che può essere considerata imprenditoriale non già in base al numero delle cav gestite, ma in base alla sussistenza o meno dei requisiti di cui all'articolo 2082 del c.c. (organizzazione e professionalità).

Quando il Governo, anche su istanza di Prolocatur, ha impugnato la legge 86/2016 di Regione Toscana, ha osservato tra l'altro:

Le disposizioni dell'art. 70 della l.r. Toscana 86/2016 in esame violano la riserva di competenza legislativa dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 117, secondo comma,  lettera  l),  Cost.,  anche  con  riguardo  alla disciplina  civilistica  in   materia   di   impresa   ed   attivita' imprenditoriale.
    Invero l'art. 2082 del codice civile definisce come  imprenditore «chi esercita professionalmente una attivita'  economica  organizzata al fine della produzione o dello  scambio  di  beni  o  di  servizi»,
delimitando il contenuto dell'attivita'  d'impresa,  sulla  base  dei noti connotati  di  economicita',  professionalita',  organizzazione, messi in risalto dalla dottrina e dalla giurisprudenza,  nell'analisi
della norma, la quale, del resto, trova una analoga declinazione,  in ambito turistico, nell'art. 4 del Codice del turismo, il  quale  (con disposizione   anch'essa   ritenuta   legittima   espressione   della
competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di «ordinamento civile», dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte  - sentenza 80/2012) individua, al  comma  1,  come  imprese  turistiche
«quelle che  esercitano  attivita'  economiche,  organizzate  per  la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e  la  gestione di prodotti, di servizi ... concorrenti alla formazione  dell'offerta
turistica».
    I predetti connotati sono  individuati  dalla  norma  del  codice civile in  via  generale  e  con  riferimento  all'intero  territorio nazionale.
    Ne consegue che l'art. 70  (comma  2) della l.r. Toscana 86/2016,  nel  definire  la  natura
imprenditoriale dell'attivita' in questione, sulla base del numero di alloggi locati e delle comunicazioni di locazione  turistica  inviate al comune nell'anno  solare,  prescindendo  dalla  natura  economica,
professionale  e  organizzata  della  stessa  attivita',  poiche'  fa riferimento ad elementi che non sono, di per se', indicativi di  tale connotazione,  contrasta  col  menzionato  art.  2082  e   viola   la
competenza legislativa statale in materia  di  «ordinamento  civile», sia in quanto introduce su  un  territorio  limitato  una  disciplina difforme rispetto a quella vigente sul territorio nazionale,  sia  in
quanto altera le regole  fondamentali  che  disciplinano  l'esercizio dell'attivita'  d'impresa  nei   rapporti   tra   i   privati.   Tale alterazione, inoltre,  risalta  ancor  di  piu',  rendendo  la  norma
ulteriormente illegittima anche sotto tale profilo, se si considerano i connessi obblighi di comunicazione della gestione  delle  locazioni in  forma  imprenditoriale,  previsti  al  comma  4,  e  le  sanzioni
amministrative, contemplate nei commi  8  e  9,  per  le  ipotesi  di omissione  o  incompletezza  della  suddetta  comunicazione,   o   di esercizio  dell'attivita'  di  locazione  turistica  in   forma   non
imprenditoriale in assenza dei requisiti di cui al comma  2,  lettera a).

 

Scusa la lunghezza, ma purtroppo concetti giuridici molto specifici non possono essere efficacemente esposti in linguaggio giornalistico.

Michele176
Level 3
Milan, Italy

@Fabio13 e per diventare locazione turistica bisogna passare sempre dallo Suap?

 

Fabio13
Level 2
Milan, Italy

@Michele176 Quello è ciò che vorrebbe Regione Lombardia, interpretando la legge in modo che le locazioni tuistiche siano soggette agli stessi adempimenti dei B&B e quindi non si pongano in condizione di maggior favore rispetto a questi ultimi. Ma la legge regionale 27/2015 non dice che che un proprietario per esercitare il proprio diritto di proprietà privata dando in locazione il proprio alloggio debba "registrarsi" in comune tramite uno sportello (il SUAP) che si chiama "Sportello Unico delle Attività Produttive" e che è uno sportello pensato per le imprese che, per l'appunto, esercitano attività produttive e non certo per un privato che esercita il diritto di proprietà privata.

Non si "diventa" locazione turistica. Si diventa "proprietari" acquistando un immobile. Poi, in quanto proprietari di un immobile, si può decidere di concederlo in locazione stipulando un contratto di locazione che è disciplinato dalle norme del codice civile e da alcune norme (non tutte della legge 431/1998). Se poi l'inquilino è un turista (cioè un soggetto che non risiede nello stesso comune in cui si trova l'immobile) allora si parla di locazione turistica (articolo 53 del D.Lgs. 79/2011) e se la durata del contratto di locazione è inferiore a trenta giorni, si parla di locazione breve soggetta alla disciplina fiscale del d.l. 50/2017 se entrambe le parti sono persone fisiche. Nessuna legge della Repubblica Italiana prevede che un proprietario che voglia affittare il proprio immobile (anche ad un turista e anche per breve periodo) debba registrarsi in comune e tanto meno che lo debba fare tramite uno sportello (il SUAP) destinato alle imprese e alle attività produttive. La Lombardia fa ancora parte dello Stato Italiano ... le conclusioni traile tu ...

Silvio62
Level 2
Rho, Italy

Fabio

Scusa se vado a riprendere una discussione vecchia di mesi.

Aiutami a capire: stai dicendo che avviando una LT io non debba registrarmi in comune (né usare il SUAP). E fin qui (ora) è tutto chiaro.
Ma come faccio allora: semplicemente devo comunicare qualcosa a qualche sportello comunale (turismo?) o neanche questo?

E se avessi gia una CAV (cosa che ho fatto, visto il casino normativo e l'impossibilità di capirci qualcosa) e volessi invece una LT? Comunico la chiusura tramite SUAP e poi avvio la procedura per la LT? Ammess, ovviamente, che ci sia una procedura da seguire per le LT.

Grazie.

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