@Michele176 Cominciamo con il dire che Regione Lombardia ha iniziato a "fare confusione" proprio quando si è inventata la distinzione tra cav imprenditoriali e cav non imprenditoriali. Ai tempi, purtoppo, associazioni come Prolocatur non erano ancora nate e, a differenza di quanto fatto successivamente con la legge di Regione Toscana, non fu fatta istanza al Governo per l'impugnazione dinnanzi alla Corte Costituzionale. La Corte pronunciandosi sul ricorso delle Regioni contro il Codice del Turismo con la sentenza del 2-5 aprile 2012 n. 80, aproposito dell'articolo 4 del Codice del Turismo che definisce cosa debba intendersi per “imprese turistiche” ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni: “L'art. 4, commi 1 e 2, contiene norme che regolano le imprese turistiche. Si tratta di una sostanziale riproduzione dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), emanata prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. La disciplina in questione non incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica, ma si mantiene nell'ambito della materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, in riferimento all'art. 4, commi 1 e 2, del cosiddetto codice del turismo, l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni; di conseguenza, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile. L'art. 4, commi 1 e 2, è altresì impugnato dalla Regione Umbria per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto sarebbe lesivo delle competenze regionali in materia di turismo. Per le ragioni sopra evidenziate, quest'ultima questione di legittimità costituzionale non è fondata.”
Quindi: non spetta alle Regioni stabilire quando una attività turistico ricettiva debba essere considerata imprenditoriale e quando debba, invece, essere considerata non imprenditoriale.
Detto ciò: l'attività turistico ricettiva di "casa e appartamento per vacanze" è sempre una attività commerciale, che può essere considerata imprenditoriale non già in base al numero delle cav gestite, ma in base alla sussistenza o meno dei requisiti di cui all'articolo 2082 del c.c. (organizzazione e professionalità).
Quando il Governo, anche su istanza di Prolocatur, ha impugnato la legge 86/2016 di Regione Toscana, ha osservato tra l'altro:
Le disposizioni dell'art. 70 della l.r. Toscana 86/2016 in esame violano la riserva di competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., anche con riguardo alla disciplina civilistica in materia di impresa ed attivita' imprenditoriale.
Invero l'art. 2082 del codice civile definisce come imprenditore «chi esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»,
delimitando il contenuto dell'attivita' d'impresa, sulla base dei noti connotati di economicita', professionalita', organizzazione, messi in risalto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nell'analisi
della norma, la quale, del resto, trova una analoga declinazione, in ambito turistico, nell'art. 4 del Codice del turismo, il quale (con disposizione anch'essa ritenuta legittima espressione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile», dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte - sentenza 80/2012) individua, al comma 1, come imprese turistiche
«quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi ... concorrenti alla formazione dell'offerta
turistica».
I predetti connotati sono individuati dalla norma del codice civile in via generale e con riferimento all'intero territorio nazionale.
Ne consegue che l'art. 70 (comma 2) della l.r. Toscana 86/2016, nel definire la natura
imprenditoriale dell'attivita' in questione, sulla base del numero di alloggi locati e delle comunicazioni di locazione turistica inviate al comune nell'anno solare, prescindendo dalla natura economica,
professionale e organizzata della stessa attivita', poiche' fa riferimento ad elementi che non sono, di per se', indicativi di tale connotazione, contrasta col menzionato art. 2082 e viola la
competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile», sia in quanto introduce su un territorio limitato una disciplina difforme rispetto a quella vigente sul territorio nazionale, sia in
quanto altera le regole fondamentali che disciplinano l'esercizio dell'attivita' d'impresa nei rapporti tra i privati. Tale alterazione, inoltre, risalta ancor di piu', rendendo la norma
ulteriormente illegittima anche sotto tale profilo, se si considerano i connessi obblighi di comunicazione della gestione delle locazioni in forma imprenditoriale, previsti al comma 4, e le sanzioni
amministrative, contemplate nei commi 8 e 9, per le ipotesi di omissione o incompletezza della suddetta comunicazione, o di esercizio dell'attivita' di locazione turistica in forma non
imprenditoriale in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a).
Scusa la lunghezza, ma purtroppo concetti giuridici molto specifici non possono essere efficacemente esposti in linguaggio giornalistico.