In caso di morte del guest – in un contratto ad uso abitativo - i presupposti perché si possa verificare la successione nel contratto sono costituiti dalla circostanza che il coniuge (con la legge Cirinnà del 2006 anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso), gli eredi, i parenti del conduttore deceduto siano stati (anche more uxorio) con lui abitualmente conviventi.
E questo a prescindere che il contratto di locazione fosse intestato al guest defunto ovvero che il medesimo fosse contitolare con altri del rapporto stesso: solo in presenza di eredi non conviventi (detentori precari senza titolo, non soggetti legittimati a succedere), il contratto cessa.
In tale frangente – sicuramente passeranno settimane, se non mesi, per sistemare tutte le cose e per il trasporto della salma in Brasile: passaporto mortuario rilasciato dalla Prefettura, dichiarazione sostitutiva di atto di morte, certificato medico, verbale ASL, nulla osta diplomatico ecc.
Pertanto – considerate le tempistiche non brevi – è necessario volturare il contratto in capo alla moglie del defunto presso le Entrate utilizzando il modello di registrazione RLI.
In telematico, vanno compilati solo i primi due quadri:
QUADRO A
Dati generali
TIPOLOGIA DI CONTRATTO = L1
Sezione II (Adempimento successivo)
TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO = 6 (Subentro)
TIPOLOGIA DI SUBENTRO = 1 (Decesso di una delle parti del contratto)
CEDOLARE SECCA = 1 (nel caso in cui tua madre abbia optato per la cedolare); 3 = (in caso contrario)
DATA DI SUBENTRO = 16/02/2018 (data del decesso)
QUADRO B
Sezione II (Dati del conduttore)
Va indicato il defunto come cedente e la moglie convivente come cessionaria.
Nel SUBENTRO per mortis causa (il subingresso nel contratto viene inquadrato nell’ambito della categoria SUBENTRO e non della categoria CESSIONE, non potendosi applicare la disciplina del 1406 cod. civ.) l’imposta di registro non risulta dovuta, in quanto l’erede convivente è l’unico legittimato ex lege a subentrare/succedere nel contratto: solo nel caso in cui la coppia di fatto non sia registrata nelle liste del Comune (registrazione della convivenza in Anagrafe) – secondo alcuni uffici delle Entrate – il subentro è oneroso (67 euro), ma il tuo caso riguarda due coniugi (marito e moglie).
Qualora, invece, la moglie – per le più disparate ragioni personali che, in tale dolorosa circostanza, eviterei di contestare – non intenda proseguire il rapporto, è necessario risolvere anticipatamente il contratto, per il quale è previsto il pagamento dell’imposta di registro, pari a 67 euro, se il contratto non è stato cedolarizzato, e comunicare all’eventuale amministratore del condominio (al quale avresti già dovuto documentare la registrazione del contratto, entro 60 giorni dalla registrazione stessa) la vicenda successoria e lo scioglimento anticipato del vincolo locativo turistico.