@Enrico213 non concordo con quanto affermi.
La norma nazionale sulle locazione brevi prevede che in caso di prenotazione attraverso un portale che gestisce il pagamento la tassa di soggiorno sia un problema tutto del portale a prescindere, e quindi anche prima, di eventuali accordi con il comune.
Anche le eventuali comunicazioni derivanti da regolamenti comunali spettano al portale che gestisce il pagamento. Quindi @Martina760 preoccupati per tutti gli adempimenti che non hai fatto e che ha ben elencato @Paola4 , però se hai avuto soltanto prenotazioni attraverso Airbnb e se sei una locazione turistica non preoccuparti troppo della tassa di soggiorno e delle comunicazioni, perché come ti dicevo la norma è dalla tua parte.
Se vuoi leggere la norma per intero è il DL 50/2017 art. 4 comma 5-ter convertito in legge 96/2017 e poi recentemente modificato dal DL Rilancio ( DL 34/2020) art. 180 comma 4.
Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero
che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
"con diritto di rivalsa sui soggetti
passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed
esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica
una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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