L’articolo di legge a cui si riferiva Carlo e il suo professore universitario, @Annie47, è probabilmente l’art.12 del DL 59/1978 che recita:
"Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.”
Tale disposizione sussisteva prima dell’entrata in vigore del DL 79/2012 che ora dispone, all’art.2, co.1, che siano esclusi:
° i soli contratti di locazione/comodato soggetti ad obbligo di registrazione in termine fisso (quindi, non quelli registrati in via facoltativa);
° quelli effettivamente registrati (esclusi, quindi, quelli che, pur nell’obbligo, non sono registrati).
Ma senza incasinarsi troppo, adesso è intervenuto il recente decreto sicurezza che ha esteso alle locazioni brevi (turistiche e transitorie sotto i 30 giorni) l’obbligo di comunicare alla P.S. i dati dei guest.
Perché è importante codesto decreto sicurezza? Perché estende – con la forza vincolante di una legge dello Stato, e non in base ad una circolare interpretativa (vedi quella del 26 giugno 2015 del Ministero dell’Interno, assolutamente priva di efficacia vincolante) - gli obblighi telematici previsti dall’art.109 TULPS non solo alle strutture ricettive, ma anche ai privati non imprenditori che fanno locazione (o sublocazione) breve.
Chi concede in locazione una stanza della sua maison anche per una sola notte è tenuto a comunicare in via telematica (portale “Alloggiatiweb”) le informazioni sulle persone alloggiate, pena arresto fino a tre mesi e sanzione fino a 206 euro (art.17 del TULPS).
Game over.