La sublocazione è una forma di subcontratto derivato, cioè collegato al contratto di locazione principale (sempre locazione si tratta), di cui ripete non solo lo stesso contenuto e la stessa causa, ma anche la stessa forma: deve rivestire necessariamente la forma scritta a pena di nullità per le locazioni (e sublocazioni) destinate a soddisfare qualunque esigenza o finalità, turistica compresa.
Tuttavia, anche se il locatore ti consentisse la facoltà di sublocare per uso turistico, la concessione di un alloggio per tale finalità da parte di privati – nella Regione Emilia-Romagna – non può essere effettuata nella forma della sublocazione (Deliberazione di Giunta n°802/2007): “in caso di titolo di possesso diverso dall’alloggio di proprietà od usufrutto la gestione dello stesso potrà avvenire solo attivando una apposita impresa di gestione di case e appartamenti per vacanza o tramite l’intermediazione di una agenzia immobiliare”.
Ciò non toglie che tu, con il benestare del tuo proprietario-locatore, non possa subaffittare interamente o parzialmente il tuo alloggio per altri usi.
A Marano sul Panaro (piccolo Comune in provincia di Modena) il 15 novembre 2017 è stata siglata un’integrazione dell’accordo territoriale del 2016 che prevede, in base al DM del 16 gennaio 2017, la possibilità di stipulare contratti transitori a canone libero (l’immobile è sito in un Comune che ha meno di 10.000 abitanti).
Le locazioni transitorie brevi (sotto i 30 giorni di durata) sono anche “locazioni brevi”, non devono cioè sottostare agli adempimenti amministrativi previsti per le locazioni turistiche: il DM citato, infatti, non prevede una durata minima per i transitori, indebolendo, di fatto, il confine che li separa dai turistici, e sancendo il loro ingresso nelle “locazioni brevi”, ma spetta comunque alle organizzazioni sindacali della proprietà e dell'inquilinato prevedere o meno una durata minima.
I documenti e gli allegati presenti sul sito del Comune di Marano non mi consentono di affermare, con sufficiente margine di certezza, se sia stata fissato un minimo di durata – al limite – anche di un solo giorno per i contratti transitori, tuttavia temo – come nell’integrazione dell’accordo del Comune di Modena del 2017 – che la durata delle locazioni transitorie a Marano non possa essere comunque inferiore a 31 giorni.
Per una conferma o una smentita riguardo il profilo della durata ti consiglio, @Ilaria198, di rivolgerti ad una organizzazione sindacale dei proprietari o degli inquilini.