Uffa! Lo sai che mi costringi ad infrangere un giuramento solenne che avevo fatto, e che per questo andrò incontro ad una sicura pena (almeno due ore da un augusto, taciturno analista freudiano), ehhh!?
Prima di consumare il suo divano per sbrodolargli tutta la tiritera dei miei ricordi e di un certo @Alberto278 da Venezia, ti rispondo, giusto per non sembrare troppo tignosa.
Prima, però vorrei però sostare un attimo sul reddito derivante da una locazione di un immobile storico-artistico, in base al D.Lgs.42/2004. Hai controllato?
Il reddito derivante dalla locazione di tali fabbricato, come riconosciuto dall’art.10 del decreto citato (fabbricati con vincolo diretto), è pari al maggiore tra il canone ridotto forfetariamente del 35% - non intendo “incasinarti di più, ma rimarrebbe la maggiore riduzione di un ulteriore 30% in caso di locazione di lunga durata a canone concordato, a prescindere dal tipo di immobile locato (vincolato o meno) – e la rendita catastale rivalutata del 5% risultante dall’applicazione della tariffa d’estimo (reddito medio ordinario) ridotta del 50%, come precisato dalla risoluzione 114/E/2012.
Con riferimento all’IMU (detrarla vorrebbe dire prenotare un biglietto di prima classe per ), se non vuoi , la relativa base imponibile può essere ridotta del 50%, che vuol dire (rendita castale x 160 x 1,05) x 0,50%.
E, adesso, “facciamoci del male” con il tuo cubo di Rubik delle utenze. Sei pronto? La mannaia sta per cadere.
L’intermediario fattura e “opera la ritenuta” (Airbnb non ancora) – si legge a pag.15 della circolare 24/E/2017 – “sull’intero importo indicato a contratto”. Elementare, Watson!
Orbene, nel caso prospettato, se 1.000 euro è il canone “libero” e 200 euro è il corrispettivo, rimborso, compenso – chiamalo come vuoi - per la quota utenze acqua, luce e gas dell’appartamento che tu hai addebitato a titolo forfetario al conduttore, la base imponibile sarà costituita dall’intero importo (1.200 euro) corrisposto dal guest e l’intermediario riscuoterà da lui 1.200 euro, ossia il valore lordo comprensivo, quindi, anche della quota utenze che tu hai ricaricato a titolo forfetario a contratto su di lui.
Quanto si legge non su “Chi” o “Novella 2000”, ma nella Guida “Locazioni brevi” delle Entrate e nelle “Istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2018” riguardo la somma che non va diminuita delle spese sostenute dal locatore (che abbiamo visto comprendere: pulizia, biancheria e quota utenze dell’appartamento, e che mai può ricomprendere le spese di condominio relative alle parti comuni, luce, acqua, portiere ecc.) e delle somme addebitate a titolo forfetario al locatario per prestazioni accessorie riguarda entrambi i regimi fiscali: l’ordinario (IRPEF) e il sostitutivo all’ordinario (Cedolare secca): non ci può essere disparità di trattamento.
Ti torna? Non ti torna? Sei ancora dubbioso? Prima di sbattere la testa contro il tuo personale muro del pianto o di fare boungee jumping senza elastico, fai un respiro profondo, poi inoltra, con le tue più o meno pargolette mani, un interpello ordinario: indica la tua soluzione interpretativa e aspetta pazientemente il responso delle Entrate, ma non ti fare troppe illusioni (è un semplice (qualificato) parere non vincolante) e facci sapere la risposta di mamma Agenzia.