@Roberto143, non essendo sicuro se tu possa più leggere i Posts dell'apposita Room ''Normativa e Tasse'', e anche per coloro che non possano entrare in quella Room, copio e incollo anche qui il testo del mio ultimo lunghissimo post di oggi di quella Room, sperando di fare cosa utile, visto che tratta proprio dell'argomento in questione...
Bed & Breakfast, Affittacamere e Casa Vacanze (e Appartamento ad Uso Turistico): con o senza P. IVA?
Attualmente l'attività di bed & breakfast o affittacamere può essere esercitata in forma sia occasionale sia imprenditoriale. Ad oggi non esistono parametri certi, QUANTITATIVI, per stabilirlo.
Tuttavia, grazie all'AIBBA, si sa che:
1) Non vi è una 'Quantificazione' precisa;
2) Non si sa con certezza quando si passa dai Redditi Diversi ad una Partita Iva per Redditi da Impresa;
3) Ma vi sono degli ''INDIZI'' che configurano con probabilità l'esercizio di una attività d'impresa;
4) Poichè tali elementi cozzano con la ''natura originaria'' del b&b, caratterizzata dalla COMPRESENZA DEL TITOLARE E DEGLI OSPITI, dalla DESTINAZIONE dell'immobile principalmente alle esigenze abitative del titolare, da una normale ed informale CONDUZIONE FAMILIARE.
In breve: a) B&B, sia Occasionale che Imprenditoriale (con P.IVA), e il Presupposto è il Regime di ''Denuncia'' di inizio attività; b) l'Affitto Turistico (Unità ammobiliate ad uso turistico), sia Occasionale che Imprenditoriale (con P.IVA), e il Presupposto è il Regime di ''Denuncia'' di inizio attività; c) Affittacamere, deve essere solo Imprenditoriale (con P.IVA), e il Presupposto è il Regime di ''Autorizzazione'' all'inizio dell'attività. MA ALLORA, CONSENTIMI (CARA AIBBA), COME MAI LA REGIONE UMBRIA NELLA PROPRIA LEGGE REGIONALE SCRIVE CHE POSSONO ESISTERE SIA AFFITTACAMERE CONTINUATIVI / ABITUALI, SIA AFFITTACAMERE OCCASIONALI?! E' POSSIBILE CHE LA REGIONE UMBRIA SBAGLI A SCRIVERE, CERTO, MA ALLORA PERCHE' SONO IO IL PRIMO A FAR NOTARE LA COSA E NON PRIMA DI ME L'APPOSITO TAR AMMINISTRATIVO DELL'UMBRIA?! IN OGNI CASO LA COSA PERSONALMENTE NON MI RIGUARDA, PERCHE' IO HO PREFERITO APRIRE UNA PARTITA IVA E SEGUIRE LE NORMATIVE NAZIONALI PIUTTOSTO CHE QUELLE REGIONALI! MA LA VOGLIAMO FINIRE DI SCRIVERE IN REGIONE COSE CONTRASTANTI CON NORME SOVRAORDINATE E PREESISTENTI NAZIONALI, STATALI? ANCHE PERCHE' TUTTO CIO' RENDE ILLEGITTIME LE NORME REGIONALI O COMUNALI SUBORDINATE! E NON E' UN PROBLEMA DA POCO... QUI, PERO', L'AIBBA PRENDE UN GROSSO GRANCHIO, QUANDO MOTIVA LA NECESSITA' DI UNA PARTITA IVA PER GLI AFFITTACAMERE CON IL DIVERSO TIPO DI REGIME DI INIZIO ATTIVITA' DEGLI AFFITTACAMERE: AL CONTRARIO DI FATTO IL REGIME E' ESATTAMENTE LO STESSO DI QUELLO DEI BED AND BREAKFASTS, E CIOE' UN REGIME DI ''DENUNCIA'' (SCIA) DI INIZIO ATTIVITA', E NON UN'AUTORIZZAZIONE COME SCRITTO DALL'AIBBA!; d) Casa Vacanze, secondo AIBBA, significa gestione di 3 o più unità abitative, e deve essere solo Imprenditoriale (con P.IVA), e il Presupposto sarebbe il Regime di ''Autorizzazione'' all'inizio dell'attività. MA SECONDO IL MIO PERSONALE PARERE QUI L'AIBBA PRENDE UN GROSSO GRANCHIO, NEL SENSO CHE IL REGIME DI INIZIO ATTIVITA' DELLE CASE VACANZE E' ESATTAMENTE LO STESSO DI QUELLO DEI B&B E CIOE' UN REGIME DI ''DENUNCIA'' (SCIA) DI INIZIO ATTIVITA' E NON AFFATTO UN REGIME DI ''AUTORIZZAZIONE'; LO DIMOSTRA IL FATTO CHE AD ESEMPIO NELLA REGIONE LAZIO POSSANO ESISTERE TRANQUILLAMENTE CASE VACANZE IMPRENDITORIALI CON PARTITA IVA E CASE VACANZE NON IMPRENDITORIALI SENZA PARTITA IVA, DI PARI DIGNITA'. AIBBA SBAGLIA ANCHE A DEFINIRE COSA SI INTENDA IN ITALIA PER ''CASA VACANZE'', NEL SENSO CHE SOLO IN ALCUNE REGIONI CON TALE DENOMINAZIONE SI INTENDE LA GESTIONE CONTEMPORANEA DI 3 O PIU' UNITA' ABITATIVE (OVVIAMENTE IN QUESTO CASO DA GESTIRE CON PARTITA IVA SENZA DUBBIO): IN QUASI TUTTA ITALIA PER ''CASA VACANZE'' SI INTENDE ANCHE UN'UNICA UNITA' IMMOBILIARE CON 1 UNICO APPARTAMENTO, E MAGARI GESTITO IN FORMA NON IMPRENDITORIALE! SU QUESTO NON SI DISCUTE, BASTI VEDERE IL CASO DELLA REGIONE LAZIO. POI, SE VOGLIAMO DIRE CHE OGNI REGIONE SCRIVE SCIOCCHEZZE ILLEGITTIME, PUO' ESSERE, MA POSSIBILE CHE IO SIA IL PRIMO IN TAL CASO A FAR NOTARE TALI PALESI INCONGRUENZE (E NON GLI APPOSITI TAR AMMINISTRATIVI REGIONALI)?!
Insomma, secondo AIBBA, solo B&B e Affitto Turistico possono optare per l'Occasionalità, MENTRE INVECE NESSUNO VIETA CHE LE CASE VACANZE (e secondo la Regione Umbria, forse illegittimamente, gli Affittacamere) VENGANO GESTITE OCCASIONALMENTE (A MENO CHE UNA REGIONE NON LO VIETI ESPRESSAMENTE NELLA PROPRIA LEGGE O REGOLAMENTO REGIONALE).
Riguardo all'OCCASIONALITA', un'attività dicesi 'occasionale':
A) se non si rientra nei casi descritti dal Codice Civile, art. 2082, 2083, 2195.
Art. 2082 Imprenditori: è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (Art. 2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (Art. 2135, 2195).
Art. 2083 Piccoli Imprenditori: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (Art. 1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (Art. 2202, 2214, 2221).
Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione: sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
un'attività bancaria o assicurativa;
altre attività ausiliarie delle precedenti (Art. 1754).
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200).
B) Se si soddisfa il CRITERIO DI NON IMPRENDITORIALITA' dell'Art. 51, c. 1, DPR n. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI o TUIR), secondo cui pe gestione in forma non imprenditoriale deve intendersi ai fini fiscali l’esercizio di un’attività SENZA IL REQUISITO DELL'ABITUALITA'. Ogni altro criterio non pare coerente con questo principio sancito dal Decreto.
C) Se non si soddisfa il CRITERIO DI IMPRENDITORIALITA'/ABITUALITA', secondo cui per esercizio in forma abituale dell’attività di impresa deve intendersi ''UN NORMALE, COSTANTE INDIRIZZO DELL'ATTIVITA' DEL SOGGETTO CHE VIENE ATTUATO IN MODO CONTINUATIVO: deve cioè trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977)''. Come confermerebbero le 2 Risoluzioni Ministeriali n. 180 del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che RICONOSCONO L'ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ATTIVITA' AI FINI IVA A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON VENGA SVOLTA IN MODO SISTEMATICO CON CARATTERE DI STABILITA'. Ogni altro criterio non pare coerente con questo principio sancito dalle circolari ministeriali.
D) Se si rientra nel Criterio di Imprenditorialità/Abitualità espresso nella Risposta all'Interpello al Ministero delle Finanze: da cui si evince che SE UN B&B APRE 2-6 MESI ALL'ANNO, ESSO NON E' IMPRENDITORIALE TOUT COURT! A riprova di ciò c'è il Parere conseguente ad un Interpello effettuato da ANBBA all’Agenzia delle Entrate di Venezia (Dirigente di Settore, Dott. Muratori) che ha risposto con una lettera del 6 giugno 2001: ''per gestione in forma non imprenditoriale di detta attività (con riferimento al B&B...) deve intendersi, ai fini fiscali, secondo l'art. 67, c. 1, DPR 917/86, l'esercizio dei servizi di B&B senza il requisito di abitualità, con la precisazione che è classificabile come reddito d'impresa, di cui al Capo VI del citato DPR n. 917, l'attività di servizi in questione svolta invece in forma abituale, sebbene non esclusiva, giacchè rientrante fra le attività indicate nell'art. 2195 codice civile (…)'', ''se esercitato in forma saltuaria il servizio di cui trattasi si configura, ai fini dell'imposta sui redditi, come attività commerciale occasionale di cui all'art. 67, c. 1, lett. I del DPR 917, (…)''.
Insomma, i NON IMPRENDITORIALI possono esistere a patto che si rispettino le Risoluzioni Ministeriali n. 180/E del 14 dicembre 1998 e la Risoluzione MF n. 155 del 13 ottobre 2000 (e si veda anche la Risoluzione n. 18/e del 2008, pag. 3).
E ALTRESI' EVIDENTE CHE NON INFLUISCONO IN ALCUN MODO, SUL TRATTAMENTO TRIBUTARIO APPLICABILE, LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL BED AND BREAKFAST (O DI AFFITTACAMERE O DI ALTRO!) STABILITE DALLE REGIONI!!! OCCHIO A QUESTO PASSAGGIO! AVETE CAPITO COSA SI STA DICENDO?!
Riguardo all'Affittacamere, da Aprile 2016, grazie ad una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello di un Abbonato AIBBA, POSSIAMO ESSERE CERTI CHE L'AFFITTACAMERE IN ITALIA DEBBA APRIRE SOLO CON PARTITA IVA (ALLA FACCIA DI CIO' CHE DICE ILLEGITTIMAMENTE, A QUESTO PUNTO, LA REGIONE UMBRIA!): in tal modo l'A.d.E si pronuncia CONTRO una sua stessa precedente pronuncia (incredibile, no?), che invece era stata possibilista sull'esistenza di attività di B&B ed Affittacamere senza P. IVA.
Secondo l'A.d.E un Affittacamere NON può essere aperto senza P. Iva, in presenza di 2 elementi fondamentali: se si offrono i servizi minimi (biancheria e pulizie) e se l'attività è periodicamente ricorrente anno dopo anno, così da essere stabile e da non poter essere esentata da Iva.
Cosa pensare dunque di un B&B che avesse i medesimi 2 elementi fondamentali? Mistero, perchè su questo specifico punto non esiste al momento chiarezza!!! Molto grave, no?! C'è anche il rischio, infatti, che (con l'aggiunta delle colazioni ma per il resto con caratteristiche e servizi simili) non possa esistere in Italia (secondo il Fisco) alcun vero B&B non imprenditoriale, nel senso di realmente occasionale, con gestione una tantum e non ripetuta negli anni a venire!
Come riconoscere dunque un'attività PROFESSIONALE??
1) PUO' essere professionale se la Legge regionale non riporta condizioni del tipo “l’attività di Bed & Breakfast o Appartamento ad uso turistico DEVE essere occasionale”, o simili;
2) DEVE essere professionale se: a) viene soddisfatto il punto 1 come condizione necessaria; b) come condizioni 'sufficienti' si individuano alcuni Elementi, come ad esempio un Elevato turn-over degli ospiti; un Utilizzo di uno o più collaboratori; una Destinazione dell’immobile a soddisfare principalmente le esigenze abitative degli ospiti anziché del titolare (modifiche del distributivo interno, costituzione di una reception, etc.); un'Offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti per il bed & breakfast mirati esclusivamente agli ospiti; una Pubblicità periodica e ricorrente (su riviste, periodici, internet) (E QUESTO PUNTO, SU AIRBNB E BOOKING E' PARTICOLARMENTE INTERESSANTE, NO?!).
Tra le Condizioni sufficienti c'è anche, però, il superare certe soglie di Fatturato, per le quali rimane ingiustificato il comportamento da attività “occasionale”. Non esiste, per legge, una soglia predeterminata di fatturato di questo tipo, ma AIBBA/AgICAV hanno accertato che la soglia di fatturato di 10.000 EUR è quella giusta perché diventi economicamente conveniente l’apertura di una P. IVA. Questo non vuol dire che non si debba aprirla prima di giungere a questa soglia, a causa degli altri requisiti precedenti.
Se si verificano in tutto o in parte queste fattispecie, se si fosse in dubbio circa l'abitualità, sarebbe forse meno rischioso aprire una P. Iva anziché non aprirla.
E forse è anche il caso di aprire P. Iva (SIA SE SI GESTISCONO B&B, SIA SE SI GESTISCONO APPARTAMENTI AD USO TURISTICO!) PASSATO UN ANNO O UN ANNO E MEZZO DALL'INIZIO DELL'ATTIVITA', QUANDO SI REALIZZANO I PRESUPPOSTI CITATI SOPRA.
Insomma, riflettere, riflettere, riflettere... E grazie ad AIBBA e ad ANBBA (e Stefano Calandra) per le informazioni che mettono gratuitamente a disposizione online. Ovviamente, poi, i pacchetti completi, sarebbero a pagamento, ma questi sono alcuni spunti di riflessione iniziali che lasciano aperti alla fruizione gratuita di tutti. Sperando che possiate passare un pomeriggio di proficuo studio e approfondimento (e sperando che questa attività ci dia prima o poi, GRAZIE A UNA LEGGE QUADRO NAZIONALE SUL TURISMO, la possibilità di dedicare più tempo ai nostri ospiti di quanto lo si debba invece al momento dedicare a capire quali siano le norme che regolano il nostro settore e soprattutto cosa vogliano dire, tra le interpretazioni degli uni e le valutazioni illegittime degli altri, in un perenne conflitto di competenze tra Stato e Regioni), un cordiale saluto, D.