Vademecum su locazioni turistiche 2016

Edoardo8
Level 2
Verona, Italy

Vademecum su locazioni turistiche 2016

Buonasera a tutti,

alla luce di alcune richieste ricevute dalla nostra associazione italiana locazioni turistiche mi permetto di allegare alcune riflessioni inerenti eventuali dubbi in materia di locazioni turistiche...

 

COSA SI INTENDE PER LOCAZIONE TURISTICA.
La locazione turistica è la concessione di unità immobiliari (ad uso abitativo) per finalità c.d. “turistiche” contraddistinta da precarietà, voluttuarietà e durata limitata nel tempo.
L’errore tipico è di voler confondere queste attività con altre c.d. “ricettive extralberghiere” come i Bed & Breakfast; nel primo caso viene concesso il solo godimento dell’immobile, mentre nel secondo vengono forniti una serie di servizi ulteriori quali la colazione, la pulizia delle camere ed il cambio biancheria.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
  • Articolo 1 co. 2 lettera c) L. 09.12.1998 n. 431;
  • Articolo 53 D.Lgs. 79/2011 (CODICE DEL TURISMO) il quale, richiamando il principio secondo cui “Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione” sottolinea l’estraneità di questo istituto rispetto ad altre attività “extra alberghiere”.

SERVE UN CONTRATTO SCRITTO…?
“Se la locazione non supera i 30 giorni non serve contratto scritto…”

Nulla di più sbagliato!

L’errore nasce da un errata interpretazione del principio secondo cui non è necessaria la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate nel caso in cui la locazione non superi i 30 giorni…
Come già spiegato siamo, comunque, dinanzi ad un contratto consensuale ad effetti obbligatori che determina il sorgere in capo al conduttore di un diritto personale di godimento.
Ai fini di legge l’art. 1, comma 4 della Legge n. 431/1998 va letto in combinato disposto con le disposizioni del successivo art. 13, comma 5 (locazione di fatto), che ha introdotto l’obbligo di usare la forma scritta senza alcuna specifica esclusione.
All’atto pratico il contratto andrà redatto a seconda del tempo di permanenza dell’ospite:

• LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“contratto casa vacanze”): in questo caso nel contratto devono essere presenti, fra l’altro, clausole sulle modalità di pagamento del canone, sulla sua rivalutazione in corso di contratto e sul deposito cauzionale;

• LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“contratto brevi vacanze”) cioè della durata non maggiore di 15/30 giorni: il contratto dovrà contenere, tra l’altro, clausole specifiche relative al recesso, all’entità delle spese accessorie e all’utilizzo degli eventuali spazi accessori;

• LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“contratto week-end”): il contratto dovrà contenere una pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.).

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Come detto, se la locazione supera i trenta giorni, vi è l’obbligo di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate.
Sia sul contratto, che sulla ricevuta di pagamento del canone di locazione deve essere apposta una marca da bollo.

D.P.R. 26.04.1986 N. 131 Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis.

Va sottolineato che l’Agenzia delle Entrate (Circolare 26/2011) ha specificato che il termine dei 30 giorni deve essere computato avendo a riferimento tutti i rapporti di locazione che uno stesso soggetto  ha intrattenuto nel corso dell’anno con quel locatario….superati i 30 giorni scatta l’obbligo!

L’INQUILINO PUO’ DIVENTARE LOCATORE TURISTICO?
Anche l’inquilino può sfruttare un immobile come locatore turistico.
E’ necessario che il contratto “proprietario-conduttore” contempli la c.d. clausola di sub locazione; in caso contrario si può incorrere in una grave violazione del contratto “base” con importanti rischi per  gli interessati.
Sottolineiamo sempre più spesso tale aspetto dal momento che tale pratica (non autorizzata) pare essere tutt’ora in corso da parte di alcuni.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI….CEDOLARE SECCA, SI O NO?
La risposta dipende dalla qualifica del locatore.

   PROPRIETARIO – LOCATORE

Siamo dinanzi a redditi c.d. “fondiari” (art. 25 co. 1 TUIR).

E’ possibile agevolarsi della cedolare secca (aliquota al 21% da calcolare sull’canone complessivo) a condizione che il rapporto avvenga fra privati.
E’ possibile applicarla anche per la locazione di singole stanze (circolare 26/2011 dell’Agenzia delle Entrate).
Laddove non si intenda beneficiare di tale facoltà il relativo reddito andrà inquadrato fra quelli fondiari con applicazione dell’imposta per scaglioni (possibile beneficiare della deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario – DPR 917/1986)

   CONDUTTORE (INQUILINO)-LOCATORE

Non è possibile l’applicazione della cedolare secca (non è un reddito fondiario).
Il reddito va determinato alla luce della differenza fra quanto incassato nell’anno ed il canone di locazione riconosciuto al proprietario e, quindi, inserito  fra le voci “redditi diversi” (art. 67 co. 1 lett. H TUIR).

DEVO RILASCIARE RICEVUTA DEI PAGAMENTI?
Bisogna sempre consegnare una ricevuta di pagamento al momento del pagamento.
Nel caso in cui l’importo incassato superi i 77,49 € andrà apposta, altresì, una marca da bollo di 2 € sull’originale per il cliente annotando sulla copia del gestore la voce “Bollo apposto sull’originale”

…E SE IL PAGAMENTO AVVIENE TRAMITE IL WEB?
Nel caso in cui il portale di riferimento si limiti ad emettere ricevuta per le sue spettanze (provvigione), sarà onere del gestore emettere regolare ricevuta secondo i principi già visti in materia.

TASSA DI SOGGIORNO
Quasi tutti i Comuni prevedono l’obbligo di riconoscimento della Tassa di Soggiorno. Sarà necessario rivolgersi al relativo sportello per conoscerne l’entità e la modalità di dichiarazione e versamento.

COMPETENZA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE
Come detto la locazione Turistica è regolata solo ed esclusivamente dal Codice Civile con possibilità per alcune Regioni di specificare o limitare alcuni aspetti.
Alcune Regioni, alla luce della potestà concorrente in materia di turismo, tendono ad applicare alcune limitazioni al fine di differenziare chi eserciti la relativa attività a livello imprenditoriale rispetto a chi persegua l’esercizio del proprio diritto di proprietà.
Le Province possono richiedere la comunicazione (di solito tramite internet) dei flussi di ospiti a fini statistici.
I Comuni possono richiedere la tassa di soggiorno.

COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA….
Anche le locazioni turistiche hanno l’obbligo di comunicare alle Questura competente (come già B&B, affittacamere, agriturismo, hotel etc. etc…)  i nominativi degli ospiti.
Tale principio, finalizzato alla Pubblica sicurezza, mira ad evitare che si possa creare una zona d’ombra a causa di un vuoto normativo (Ministero dell’Interno, circolare interpretativa del 26.06.2015).
La relativa formalità dovrà avvenire tramite il servizio “AlloggiatiWeb”.
Selezionare la propria Questura ed accedere all’area “Carta dei Servizi” per scaricare i i moduli on-line
Nell’attesa che il vostro immobile sia inserito nel database della Questura è possibile comunicare i dati  degli alloggiati, (sempre entro le 24 ore dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore), attraverso le Schedine Alloggiati da comunicare via fax o consegnare personalmente.

SEGNI DISTINTIVI DELL’ATTIVITA’
Non è possibile l’uso di insegne, al contrario (ad es.) dei B&B.

SERVIZI SI, SERVIZI NO….
Come detto non è possibile offrire servizi aggiuntivi ai propri ospiti; ciò non toglie che sia possibile fornire la biancheria (copriletto, lenzuola, coperte) a condizione che ciò non avvenga nel corso della permanenza dell’ospite.
Detto in altri termini…tutto deve già essere lì!
Tale principio è chiaramente desumibile da una nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 6501/2014) – In ordine al rapporto fra la locazione turistica ed altre figure di attività “extra alberghiere” la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare come “In materia di IVA, in ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della “res locata” (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria), il rapporto, specialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La normativa in materia di certificazione energetica non fa distinzione in base alla durata del contratto di locazione.
L’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.

PUBBLICITA’, SI O NO…?
E’ ammesso l’utilizzo di piattaforme di booking come AirBnb

LOCAZIONE TURISTICA E COMODATO D’USO
Capita sovente che il camodatario di immobile ad uso gratuito gestisca l’immobile con finalità turistiche. Pur non essendovi alcun divieto bisogna ricordare (Risoluzione n. 394 del 22/10/2008 dell’Agenzia delle Entrate) che il relativo reddito avrà natura fondiaria ed andrà imputato al proprietario.

Ecco come trasformare l’appartamento in opportunità con la locazione turistica!

100 Risposte 100

@Maria242 

 

Se conduci un B & B in forma non imprenditoriale (LR 5/2001) significa che eserciti un’attività ricettiva occasionale intestata a persona fisica, associata ad un codice fiscale. La gestione non richiede particolari adempimenti contabili.

 

Le tre fattispecie descritte comportano, quindi, l’emissione da parte del gestore di una quietanza di pagamento (senza IVA, con marca da bollo da € 2,00, a condizione che l’importo quietanzato sia superiore a € 77,47), di cui un esemplare da rilasciare al cliente (non è un conduttore di un alloggio in locazione, di conseguenza non può firmare un contratto di locazione turistica tra un conduttore e un locatore, ma semmai un contratto di alloggio B & B tra un cliente e un gestore) e uno da conservare ai fini dichiarativi o in caso di controlli/accertamenti da parte della Guardia di Finanza/Agenzia delle Entrate, solo ed unicamente “a richiesta e a spese del debitore” (art.1199 cod. civ.), e questo indipendentemente dal mezzo con cui è stato effettuato il pagamento (contanti, assegno bancario, bonifico ecc.).

 

La ricevuta semplice è emessa in caso di un’attività ricettiva occasionale e di una  locazione turistica, breve o lunga. Il rilascio di questa ricevuta attestante il pagamento dell’importo percepito dal gestore di un B & B “occasionale” e dal locatore “turistico”, non è un adempimento imposto dalla legge. Tale obbligo, tuttavia, si configura per il creditore qualora il debitore ne faccia richiesta.

 

Per il debitore, la quietanza può costituire un documento avente efficacia liberatoria (libera il debitore dal vincolo obbligatorio) e probatoria (costituisce un mezzo di prova per dimostrare l’avvenuto adempimento).

 

Tuttavia, se è vero che tale atto costituisce un giustificativo di spesa, esso però non potrà mai avere lo stesso valore di una ricevuta fiscale o di una fattura, tanto che molte società, quando i dipendenti sono in trasferta, chiedono loro espressamente di dotarsi di documenti fiscali a fronte di un soggiorno, invitandoli a scegliere una delle tante strutture ricettive imprenditoriali, ad esempio un hotel,  un’affittacamere o un B & B imprenditoriale (non un B & B non imprenditoriale).

Maria242
Level 2
Naples, Italy

Grazie infinite @Emily352 !

Per mia immensa gioia e della mia salute mentale stavo facendo tutto correttamente! :):):)

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Ciao a tutti,

ho spostato la discussione in supporto aggiungendo l'anno di riferimento.

Per favore, fatemi sapere se ci sono problemi.

 

Grazie, 

Francy

 


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Erika-Adele0
Level 6
Pila, Italy

@Edoardo8 buonasera. Sono un nuovissimo Host e vorrei capire se alla data odierna la normativa è stata modificata. Da privato che affitta casa per brevi vacanze, sotto i 28 gg. , praticamente al 90% attraverso Airbnb, predispongo le ricevute a Airbnb o ai privati che mi pagano direttamente. Pago la cedolare secca e ad oggi, non ho ancora compreso se devo predisporre il contratto, anche per i pernottamenti inferiori ai 28 gg. e nel caso quale devo usare. Grazie mille per la collaborazione di tutti Voi

Distinti saluti
Andrea A.
La petite maison d'Erika

Ciao @Erika-Adele0 ,

Quindi fai locazioni turistiche brevi ( inferiori ai 30 giorni).

Il contratto in forma scritta  è obbligatorio a norma della legge nr. 431 del 9 dicembre 1998.

Se la locazione non supera i 30 giorni non c'è l' obbligo di registrazione del contratto , che deve essere comunque redatto in forma scritta, pena la nullità.

Su internet troverai dei modelli che potrai adattare alle tue esigenze.

Oltre ad essere obbligatorio,  il contratto di locazione è anche l' unica arma a tua disposizione per cercare di metterti al riparo da eventuali problemi, che potrebbero insorgere.

La ricevuta non fiscale va rilasciata soltanto se richiesta del conduttore ( puoi comunque rilasciarla anche se non espressamente richiesta ) , con marca da bollo di € 2,00 apposta sull' originale che va all' ospite se l'importo supera i 77, 47€.

Va intestata a chi effettua il pagamento che quasi sempre coincide con il conduttore ( non va intestata ad Airbnb che svolge solo ruolo di intermediazione ).

 

Gruppo facebook Locazione Turistica o breve
Andrea5796
Level 2
Fusignano, Italy

Buonasera 

Spero mi possiate aiutare perché la questione mi sta togliendo serenità 

 

Ho sottoscritto un contratto di affitto per ora transitorio di un anno , di un immobile in provincia di Ravenna ( località turistica di mare ) con clausola di subaffitto , che volevo adibire a locazioni brevi , uso il condizionale perché sono entrato in un vortice di burocrazia allucinante .

 

Dunque ho sottoscritto il contratto come privato con codice fiscale perché il proprietario si e' avvalso del regime a cedolare secca , avrei avuto anche partita iva ( e la cosa sarebbe stata più semplice ) ma o cosi o nulla , il problema e' sorto quando ho iniziato tutte le pratiche , perché non se ne esce se non sei proprietario o usufruttuario !

 

Avrei invece potuto fare CAV e li potevo anche essere locatario con benestare al subaffitto , ma si può fare solo come partita iva ( e il proprietario vuole inquadrarsi per cedolare e quindi non compatibile un contratto di affitto con me a partita iva ) perciò sono bloccato per il fatto di dover operare in qualche modo come persona fisica , ma non essendo ne proprietario ne usufruttuario , poi ovviamente credenziali alloggiati web , accreditamento per tassa di soggiorno e ISTAT , voglio fare ovviamente tutto in regola certo .....

 

ma sono bloccato oppure secondo voi c'è un alternativa ?

 

Mi salvereste la vita anche perché ho sottoscritto solo ( si fa per dire ) la proposta di locazione ma con versamento di una parte del deposito cauzionale a titolo fiduciario per il successivo contratto vero e proprio che sarà pronto a giorni .....e dicevo se non risolvo mi tocca recedere perché non posso fare quello che era nei miei progetti , rimettendoci poi dei soldi per penale ecc. 

 

Vi prego ditemi che c'è un alternativa da portare avanti in questa Romagna che ha regole diverse da tutta Italia in merito ad affitti brevi e che gli organi comunali preposti ne sanno veramente poca …

Donatella26
Level 10
Mondolfo, Italy

@Andrea5796 vedi questa precedente discussione

https://community.withairbnb.com/t5/Supporto/Subaffitto-AirBnb/m-p/834128#M59801

possiamo chiedere a un Host della tua Regione... @Alberto1535 ?

Andrea5796
Level 2
Fusignano, Italy

Certo @Donatella26 @con piecere possiamo chiedere ad @Alberto1535  ho la necessità di capire cosa è e come devo fare per risolvere , grazie 

Alberto1535
Level 10
Bologna, Italy

@Andrea5796 buonasera,

come hai già rilevato, la legge regionale del 2004 consente solo al proprietario (o usufruttuario) non residente, di fare la locazione diretta (senza intermediari) dell'intero appartamento ammobiliato per uso turistico con durata sino a 6 mesi.

A differenza di altre regioni, la regione ER non ha minimamente recepito il fenomeno della locazione breve (come definito dal DL 50/2017), il che avrebbe consentito di porre in essere il tuo programma.

Il sublocatore può solo operare in forma imprenditoriale nell'ambito delle strutture ricettive extra-alberghiere, come case e appartamenti per vacanza  (intera unità immobiliare) o come affittacamere.

Quindi posso solo confermare i tuoi dubbi.

 

Aggiungo un'altra considerazione che riguarda il contratto transitorio.

Dovrebbe trattarsi di un contratto transitorio a canone concordato secondo gli Accordi territoriali, quindi da fare asseverare dalle associazioni.

Se è così, qual'è l'esigenza temporanea che scriverete in contratto ?

E poi, nel contratto transitorio dovrebbe essere vietata la sublocazione.

Per cui è poco probabile che venga asseverato.

Una conseguenza possibile potrebbe essere la restituzione del deposito.

 

In conclusione, mi spiace ma non sono grado in individuare una soluzione. Al riguardo, suggerirei il parere qualificato di un legale.

Buon proseguimento.

 

Alberto1535
Level 10
Bologna, Italy

@Andrea5796 

in considerazione delle informazioni che hai fornito, non ho fatto riferimento all'attività saltuaria di alloggio e prima colazione (art. 13).

Questa può essere esercitata, in forma non imprenditoriale, anche dal locatario, il quale però deve essere residente.

Andrea5796
Level 2
Fusignano, Italy

Grazie delle considerazioni , io comunque non risiedo nell’appartamento. Grazie 

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