Vademecum su locazioni turistiche 2016

Edoardo8
Level 2
Verona, Italy

Vademecum su locazioni turistiche 2016

Buonasera a tutti,

alla luce di alcune richieste ricevute dalla nostra associazione italiana locazioni turistiche mi permetto di allegare alcune riflessioni inerenti eventuali dubbi in materia di locazioni turistiche...

 

COSA SI INTENDE PER LOCAZIONE TURISTICA.
La locazione turistica è la concessione di unità immobiliari (ad uso abitativo) per finalità c.d. “turistiche” contraddistinta da precarietà, voluttuarietà e durata limitata nel tempo.
L’errore tipico è di voler confondere queste attività con altre c.d. “ricettive extralberghiere” come i Bed & Breakfast; nel primo caso viene concesso il solo godimento dell’immobile, mentre nel secondo vengono forniti una serie di servizi ulteriori quali la colazione, la pulizia delle camere ed il cambio biancheria.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
  • Articolo 1 co. 2 lettera c) L. 09.12.1998 n. 431;
  • Articolo 53 D.Lgs. 79/2011 (CODICE DEL TURISMO) il quale, richiamando il principio secondo cui “Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione” sottolinea l’estraneità di questo istituto rispetto ad altre attività “extra alberghiere”.

SERVE UN CONTRATTO SCRITTO…?
“Se la locazione non supera i 30 giorni non serve contratto scritto…”

Nulla di più sbagliato!

L’errore nasce da un errata interpretazione del principio secondo cui non è necessaria la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate nel caso in cui la locazione non superi i 30 giorni…
Come già spiegato siamo, comunque, dinanzi ad un contratto consensuale ad effetti obbligatori che determina il sorgere in capo al conduttore di un diritto personale di godimento.
Ai fini di legge l’art. 1, comma 4 della Legge n. 431/1998 va letto in combinato disposto con le disposizioni del successivo art. 13, comma 5 (locazione di fatto), che ha introdotto l’obbligo di usare la forma scritta senza alcuna specifica esclusione.
All’atto pratico il contratto andrà redatto a seconda del tempo di permanenza dell’ospite:

• LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“contratto casa vacanze”): in questo caso nel contratto devono essere presenti, fra l’altro, clausole sulle modalità di pagamento del canone, sulla sua rivalutazione in corso di contratto e sul deposito cauzionale;

• LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“contratto brevi vacanze”) cioè della durata non maggiore di 15/30 giorni: il contratto dovrà contenere, tra l’altro, clausole specifiche relative al recesso, all’entità delle spese accessorie e all’utilizzo degli eventuali spazi accessori;

• LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“contratto week-end”): il contratto dovrà contenere una pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.).

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Come detto, se la locazione supera i trenta giorni, vi è l’obbligo di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate.
Sia sul contratto, che sulla ricevuta di pagamento del canone di locazione deve essere apposta una marca da bollo.

D.P.R. 26.04.1986 N. 131 Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis.

Va sottolineato che l’Agenzia delle Entrate (Circolare 26/2011) ha specificato che il termine dei 30 giorni deve essere computato avendo a riferimento tutti i rapporti di locazione che uno stesso soggetto  ha intrattenuto nel corso dell’anno con quel locatario….superati i 30 giorni scatta l’obbligo!

L’INQUILINO PUO’ DIVENTARE LOCATORE TURISTICO?
Anche l’inquilino può sfruttare un immobile come locatore turistico.
E’ necessario che il contratto “proprietario-conduttore” contempli la c.d. clausola di sub locazione; in caso contrario si può incorrere in una grave violazione del contratto “base” con importanti rischi per  gli interessati.
Sottolineiamo sempre più spesso tale aspetto dal momento che tale pratica (non autorizzata) pare essere tutt’ora in corso da parte di alcuni.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI….CEDOLARE SECCA, SI O NO?
La risposta dipende dalla qualifica del locatore.

   PROPRIETARIO – LOCATORE

Siamo dinanzi a redditi c.d. “fondiari” (art. 25 co. 1 TUIR).

E’ possibile agevolarsi della cedolare secca (aliquota al 21% da calcolare sull’canone complessivo) a condizione che il rapporto avvenga fra privati.
E’ possibile applicarla anche per la locazione di singole stanze (circolare 26/2011 dell’Agenzia delle Entrate).
Laddove non si intenda beneficiare di tale facoltà il relativo reddito andrà inquadrato fra quelli fondiari con applicazione dell’imposta per scaglioni (possibile beneficiare della deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario – DPR 917/1986)

   CONDUTTORE (INQUILINO)-LOCATORE

Non è possibile l’applicazione della cedolare secca (non è un reddito fondiario).
Il reddito va determinato alla luce della differenza fra quanto incassato nell’anno ed il canone di locazione riconosciuto al proprietario e, quindi, inserito  fra le voci “redditi diversi” (art. 67 co. 1 lett. H TUIR).

DEVO RILASCIARE RICEVUTA DEI PAGAMENTI?
Bisogna sempre consegnare una ricevuta di pagamento al momento del pagamento.
Nel caso in cui l’importo incassato superi i 77,49 € andrà apposta, altresì, una marca da bollo di 2 € sull’originale per il cliente annotando sulla copia del gestore la voce “Bollo apposto sull’originale”

…E SE IL PAGAMENTO AVVIENE TRAMITE IL WEB?
Nel caso in cui il portale di riferimento si limiti ad emettere ricevuta per le sue spettanze (provvigione), sarà onere del gestore emettere regolare ricevuta secondo i principi già visti in materia.

TASSA DI SOGGIORNO
Quasi tutti i Comuni prevedono l’obbligo di riconoscimento della Tassa di Soggiorno. Sarà necessario rivolgersi al relativo sportello per conoscerne l’entità e la modalità di dichiarazione e versamento.

COMPETENZA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE
Come detto la locazione Turistica è regolata solo ed esclusivamente dal Codice Civile con possibilità per alcune Regioni di specificare o limitare alcuni aspetti.
Alcune Regioni, alla luce della potestà concorrente in materia di turismo, tendono ad applicare alcune limitazioni al fine di differenziare chi eserciti la relativa attività a livello imprenditoriale rispetto a chi persegua l’esercizio del proprio diritto di proprietà.
Le Province possono richiedere la comunicazione (di solito tramite internet) dei flussi di ospiti a fini statistici.
I Comuni possono richiedere la tassa di soggiorno.

COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA….
Anche le locazioni turistiche hanno l’obbligo di comunicare alle Questura competente (come già B&B, affittacamere, agriturismo, hotel etc. etc…)  i nominativi degli ospiti.
Tale principio, finalizzato alla Pubblica sicurezza, mira ad evitare che si possa creare una zona d’ombra a causa di un vuoto normativo (Ministero dell’Interno, circolare interpretativa del 26.06.2015).
La relativa formalità dovrà avvenire tramite il servizio “AlloggiatiWeb”.
Selezionare la propria Questura ed accedere all’area “Carta dei Servizi” per scaricare i i moduli on-line
Nell’attesa che il vostro immobile sia inserito nel database della Questura è possibile comunicare i dati  degli alloggiati, (sempre entro le 24 ore dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore), attraverso le Schedine Alloggiati da comunicare via fax o consegnare personalmente.

SEGNI DISTINTIVI DELL’ATTIVITA’
Non è possibile l’uso di insegne, al contrario (ad es.) dei B&B.

SERVIZI SI, SERVIZI NO….
Come detto non è possibile offrire servizi aggiuntivi ai propri ospiti; ciò non toglie che sia possibile fornire la biancheria (copriletto, lenzuola, coperte) a condizione che ciò non avvenga nel corso della permanenza dell’ospite.
Detto in altri termini…tutto deve già essere lì!
Tale principio è chiaramente desumibile da una nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 6501/2014) – In ordine al rapporto fra la locazione turistica ed altre figure di attività “extra alberghiere” la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare come “In materia di IVA, in ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della “res locata” (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria), il rapporto, specialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La normativa in materia di certificazione energetica non fa distinzione in base alla durata del contratto di locazione.
L’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.

PUBBLICITA’, SI O NO…?
E’ ammesso l’utilizzo di piattaforme di booking come AirBnb

LOCAZIONE TURISTICA E COMODATO D’USO
Capita sovente che il camodatario di immobile ad uso gratuito gestisca l’immobile con finalità turistiche. Pur non essendovi alcun divieto bisogna ricordare (Risoluzione n. 394 del 22/10/2008 dell’Agenzia delle Entrate) che il relativo reddito avrà natura fondiaria ed andrà imputato al proprietario.

Ecco come trasformare l’appartamento in opportunità con la locazione turistica!

100 Risposte 100

@Giusy22, ciao, ti ho già risposto altrove (e anche Roberto). Non mi ripeto qui. ; )

Alessandra123
Level 2
Cagliari, Italy

@Edoardo8Buonasera, se permette le farei subito una domanda: "…E SE IL PAGAMENTO AVVIENE TRAMITE IL WEB?
Nel caso in cui il portale di riferimento si limiti ad emettere ricevuta per le sue spettanze (provvigione), sarà onere del gestore emettere regolare ricevuta secondo i principi già visti in materia."

 La domanda è:

nella fattiscpecie, Airbnb emette la ricevuta al posto dell'host? Anche perché se questa deve essere rilasciata al momento del pagamento, l'host non può emetterla perché la transazione di denaro segue il percorso Guest -> Airbnb -> Host; in teoria Guest e Host non si toccano..

Grazie,

A

 

Giuliano39
Level 2
Morlupo, Italy

Posso adoperare le tariffe non rimborsabili con la locazione turistica? Esiste un limite all’uso del pos ? Grazie in anticipo 

Jim1
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Ciao @Giuliano39,

Benvenuto nella community!

Dato che ti sei accodato ad una discussione non troppo recente, potresti voler pubblicare un nuovo post nella room Vita da host, così da ricevere maggiore visibilità e risposte più accurate.

Spero sia utile.

 


__________
Guarda il video il video della sessione internazionale di Q&A con Brian Chesky!
Ehy, prima volta nel Community Center? Presentati alla community, leggi le linee guida e impara come postare responsabilmente.

Paolo-and-Roberta0
Level 2
Turin, Italy

Sarebbe bello che quando un cliente chiama airbnb per chiedere se effettivamente c'è l'obbligo del contratto chi risponda sappia bene cosa rispondere invece di cadere dalle nuvole. A me continua a capitare che airbnb risponda che non c'è nessun obbligo e io passo ore a discutere con gli ospiti.

@Paolo-and-Roberta0

Probabilmente al call center di Airbnb non sono adeguatamente informati (ma questo purtroppo è un difetto della maggior parte dei call center).

Airbnb invece lo sa, tant'è che c'è una sua pagina web che riporta, tra le altre cose...

Stipula del contratto

Per affitti di durata inferiore ai 30 giorni, se non gestisci una struttura ricettiva, sei tenuto a stipulare un contratto scritto di locazione breve con il tuo ospite al momento del check-in; questi contratti non devono essere registrati. Alcuni modelli di contratto di locazione breve sono reperibili facilmente online, ma puoi rivolgerti a un avvocato o un’associazione di categoria per avere indicazioni precise in merito.

 

QUI il link

Federico126
Level 2
Hostivice, Czechia

Buongiorno e grazie per l'ottimo e valido riassunto

Ora a proposito delle locazioni lunghe volevo chiedere come ci si dovesse comportare .

In particolare, presupponendo che il contratto vada registrato all'agenzia delle entrate, mi chiedo

 se gli oneri di tale registrazione siano a carico delle due parti o solo di una.

Inoltre mi chiedo se per città come Roma, che ha accordi territoriali per i contratti di natura transitoria, si possano applicare prezzi del mercato libero o se per locazioni superiori ai 30 giorni vi sia l'obbligo di riferirsi a quelli "concordati".

 

Grazie

Federico

Emily352
Level 10

Il contratto turistico lungo va registrato senza se e senza ma. Lo stesso dicasi per il transitorio ordinario di Roma (il cui canone non può essere liberamente determinato, ma è vincolato alle tabelle minime e massime fissate dall’accordo locale del 2004) che si basa ancora sulla vecchia convenzione nazionale (dm 30 dicembre 2002): durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.

 

A chi spettano gli oneri di registrazione del contratto? Se il contratto è cedolarizzato non spettano a nessuno. In assenza dell’opzione per la tassazione con cedolare secca, l’art.8 della legge 392/1978 dispone che le spese di registrazione del contratto siano a carico del locatore e del conduttore in parti uguali (50%).

 

La disposizione (non abrogata), tuttavia, può essere derogata dalle parti in un contratto turistico libero, prevedendo che il pagamento della tassa sia a carico del conduttore in ragione di una percentuale diversa, anche del 100%.

 

Diversamente, una simile pattuizione non è possibile concordarla nei contratti convenzionati, in virtù dello schema blindato (contratto-tipo allegato al dm citato) al quale debbono necessariamente informarsi anche i contratti di natura transitoria, di cui al primo comma dell’art.5 della legge 431/1998.

@Federico126: vedi sopra.

Federico126
Level 2
Hostivice, Czechia

Gentile @Emily352,

intanto grazie per la risposta così precisa. Ma ancora non capisco: è dunque possibile un contratto turistico (lungo) di durata maggiore di 30 giorni a canone libero in deroga a quello transitorio ordinario a canone vincolato? E il tipo di contratto deve avere una forma particolare per non essere contestato dal comune di roma?

Grazie ancora

 

Federico

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Federico126

Il contratto di affitto transitorio può avere una durata da 30 giorni a 18 mesi, deve essere giustificato da una specifica necessità (del conduttore o del locatore) da allegare al contratto registrato e non può essere per finalitá turistica. 

Nelle cittá ove previsto deve sottostare ai valori minimi e massimi dei patti stabiliti localmente.

 

il contratto di affitto ad uso turistico non ha durate minime o massime, ad eccezione di quelle Regioni che hanno voluto inserire una norma nelle loro leggi regionali (non so di preciso a che titolo) come ad esempio l’Emilia Romagna (6 mesi) o la Liguria (1 anno).

Ma a parte questo, é ovvio che l’utilizzo di un contratto turistico non può essere un escamotage per aggirare la normativa nazionale sugli affitti: nella realtá, le possibilitá che un affitto superiore ai 30 giorni sia veramente turistico credo che siano veramente minime, e chi potrebbe effettuare un accertamento (AdE o GdF) non ha certo gli orecchini al naso o la sveglia al collo... 🙂

Nel contratto va possibilmente citato il riferimento di legge e la finalitá turistica, e nelle clausole una dicitura simile: “Il conduttore si impegna a godere dell’immobile ad uso abitazione civile esclusivamente per finalità turistiche.”

 

Dall’anno scorso, con il DL50/2017 convertito in legge 96/2017 si é aggiunta una nuova tipologia di contratto di locazione, “l’affitto breve”, nato sostanzialmente per fini fiscali, che si affianca alla locazione turistica per i periodi entro i 30 giorni, e che non deve avere necessariamente la finalitá turistica cone scopo.

 

Pertanto, ricapitolando:

- un affitto entro i 30 giorni può essere “breve” o “turistico”;

- un affitto sopra i 30 giorni può essere “turistico” se realmente per questa necessità (io mi procurerei delle “prove” da poter conservare per futuri controlli), durata max: non definita... oppure transitorio (con i relativi obblighi: motivazione scritta da allegare ed eventuale canone concordato); durata max 18 mesi (prorogabile).

Federico126
Level 2
Hostivice, Czechia

Gentile @Roberto0,

ti ringrazio per la tua esaustiva risposta. La mia domanda non era per trovare alcun escamotage, ma per un dubbio che mi è venuto allorquando alcuni potenziali guest me l'hanno chiesto ed io mi sono trovato con alcuni dubbi ( a maggior ragione dato che a Roma operano i contratti terrritoriali).

La tua risposta mi fa intuire tra le righe che nel caso si stipulino questi contratti vi possa essere a riguardo un atteggiamento di forte sospetto, benchè - come mi ribadisci tu stesso - del tutto legali.

Ora non potendo seguire l'ospite durante il soggiorno, come posso chiedergli delle prove che davvero il suo sia un soggiorno turistico e che "prove" potrei avere? 

Grazie molte

federico

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Federico126

Preciso che non ho titolo per sostenere che su questo tipo di contratto possano incentrarsi sospetti o verifiche più che su altri, anche solo per semplici verifiche o accertamenti di routine.

E naturalmente non volevo mettere in dubbio le tue intenzioni.

 

Bisogna poi a mio avviso valutare se parliamo di 35 giorni (superiori a 30, quindi da registrare in ogni caso, e non rientranti negli affitti "brevi"), oppure 6 mesi.

Se la richiesta di affitto mi arriva da una coppia di pensionati australiani, che intendono visitare l'Italia e hanno deciso di fare base a Roma per visitare, partendo da li, di volta in volta, altre città italiane, senza dover tutte le volte cambiare sistemazione, e tutto questo magari risulta da uno scambio di email, pur non sapendo se possa servire come "prova" in caso di accertamento, sarei tranquillo nel fare un affitto turistico di due mesi, ad esempio.

 

Se la richiesta viene da un italiano, che vive a 100 km di distanza, e che ti chiede di affittargli l'appartamento per sei mesi, o da studenti universitari, o altro, troverei difficile credere che possa essere per turismo.

Quindi innanzi tutto sta a te valutare l'effettiva esigenza.

 

Su questo punto però, non credo di poter aggiungere molto di più: non ho l'esperienza necessaria per dare risposte realmente sensate.

Magari @Emily352 ne sa molto di più.

Federico126
Level 2
Hostivice, Czechia

Gentile @Roberto143

 

ti ringrazio ancora una volta per la tua gentile e precisa risposta. Come dici giustamente occorre valutare - ove e per quanto possibile - le richieste, anche se con la prenotazione immediata, questo lo è molto meno.

Anche perchè, se anche abitasse a 100 km - non è il mio caso dato che la richiesta mi fu fatta da persone estere- nel caso in cui a mia precisa domanda dovesse dichiarare di venire con finalità turistiche e io mi rifiutassi comunque di accettare la sua richiesta non reputandolo vero, non vorrei poi che airbnb non accogliesse la mia motivazione di rifiuto e mi abbassasse il rate.

ps. E' chiaro che il caso in questione è scolastico, ma per sapere sempre come agire al meglio e all'interno delle regole, questi casi-limite possono servire a tutti per togliere ogni dubbio su casi più semplici come quelle dei due australiani che citavi.

Comunque grazie ancora.

Federico

Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Federico126

Purtroppo, come dico spesso, lo "spirito" e le metodologie di Airbnb, spesso non si sposano con quelle che sono le regole e le leggi italiane (e immagino non solo nostre).

 

Le "esperienze", i "co-host", la "prenotazione immediata", i "self check-in", ed altro che ora non ricordo, sono tutti aspetti a mio avviso non compatibili con la legislazione italiana; per queste cose ci vogliono autorizzazioni, certificati, assicurazioni, rispetto della concorrenza, dei diritti dei lavoratori, ecc. ecc. (*)

 

Visto che i portali in questione operano su scala mondiale, dovrebbero adeguarsi alle normative presenti nei rispettivi Paesi; grazie ad internet ognuno di noi può essere presente con una propria pagina in tutto il mondo, ma se voglio fare affari nel Turkmenistan, dovrò - credo - informarmi su quali sono le normative vigenti in quel paese... e o lo faccio io (multinazionale, portale o venditore) , o lo deve fare l'utente locale, per evitare di contravvenire alle proprie leggi.

 

(*) ad esempio, se domani Airbnb mi chiedesse di andare a prendere gli ospiti all'aeroporto (per offrire una esperienza di viaggio ancor più piacevole! 🙂 )e quindi di sostituirmi ad un regolare servizio taxi? come la metteremmo? (con il fatto di operare senza licenza, sottrarre lavoro al tassista, senza avere le autorizzazioni e le coperture assicurative necessarie, e se succede qualcosa...).

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