Art. 5.
(Locazioni turistiche)
- Le locazioni turistiche sono disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e dall’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Esse concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell’offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.
- Alle locazioni turistiche si applicano le disposizioni semplificate di cui al presente articolo. Alle stesse non si applicano le disposizioni previste per le case ed appartamenti vacanze di cui all’articolo 6. In particolare, la locazione turistica è resa in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la sola fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari. La locazione turistica può comprendere i servizi di ospitalità turistica di cui all’articolo 11, alle seguenti condizioni:
- a) la pulizia e il cambio della biancheria avviene, esclusivamente, prima dell’inizio di ogni rapporto di locazione e non durante la permanenza dell’ospite;
- b) il ricevimento degli ospiti non è prestato in apposito locale di ricevimento.
- Ogni ulteriore aspetto giuridico, non regolamentato ed applicabile alle locazioni turistiche, resta assoggettato alle disposizioni generali del codice civile, alle leggi speciali, agli usi e alle consuetudini di riferimento.
- Le locazioni turistiche possono essere gestite:
- a) in forma diretta;
- b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sublocatori.
- Anche ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 4, lettera b) ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:
- a) trasmissione, al comune sul cui territorio insiste l’unità abitativa privata, di apposito modello informativo sull’unità medesima i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 18;
- b) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell’interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
- c) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall’articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell’organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400);
- d) riscossione e trasmissione dell’imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;
- e) stipula di un’apposita polizza assicurativa per i rischi o danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose, gli ospiti e i terzi commisurata alla capacità ricettiva dell’unità abitativa privata e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne nonché ad impianti pertinenziali.
- Il comune provvede a trasmettere il modello di cui al comma 5, lettera a) alla Città metropolitana di Torino, alla provincia e all’Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL) territorialmente competenti a fini informativi e di promozione turistica.
- Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare assolvono ai seguenti adempimenti:
- a) adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell’imposta di cui al comma 5, lettera d), attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza;
- b) stipula di apposita polizza assicurativa avente le garanzie di cui al comma 5, lettera e) e messa a disposizione su piattaforme on-line con riferimento, esclusivamente, a soggiorni prenotati su di esse.
Fonte: Legge Regione Piemonte 13/2017
E’ una delle tante leggi regionali sul turismo in cui il legislatore, con smanie di potere, si avventura in una materia – quella delle locazioni turistiche gestite da privati, al di fuori di un contesto imprenditoriale - che gli sono in partenza e in linea di principio sottratte dallo Stato.
In particolare l’esordio (primo comma) fa capire subito lo stato di obnubilamento in cui versano certi legislatori regionali. Le locazioni turistiche non corrispondono alle locazioni brevi! Non comprendono solo le locazioni brevi, porca di una miseria...Eppure ti credevo una Regione sveglia, e invece...