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Salve ha tutti,ho effettuato una richiesta di prenotazione per una casa. Il Superhost mi ha risposto con questo messaggio"Gen...
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Salve, domani per la prima volta avrò i miei primi ospiti per una notte. Successivamente, a metà dicembre avrò altri ospiti per una settimana. Dovrò farmi firmare qualche sorta di contratto? Grazie
Ho ritrovato l'esempio.
E' uno dei primi contratti che avevo trovato facendo ricerche in rete.
E' un documento predisposto dall'uff. Tributi del Comune di Diamante, quindi penso proprio che sia attendibile come impostazione.
comune-diamante.it/leggi_regolamenti
poi ovviamente puoi tagliare o aggiungere clausole che non interessano o che invece vuoi aggiungere.
E quindi anche il concetto contratto/ricevuta direi che va bene.
Quella frase mi era sfuggita (e ho cercato tanto per capire se fosse possibile!!!) 🙂
Siccome il codice fiscale non è necessario ai fini delle comunicazioni obbligatorie è comunque tassativo richiederlo? O è un dato che si può omettere in una locazione?
Come hai detto non è obbligatorio.
Se l'ospite è italiano, hai il CF e lo vuoi inserire nel contratto, tanto meglio, male non fa.
Ospiti stranieri normalmente non lo hanno, e quindi non puoi metterlo anche volendo.
Scusate, ma se si tratta dell'affitto di una stanza e di un bagno, è possibile modificare il contratto lì dove parla di un'"unità immobiliare" sostiuendo con "parte di un'unità immobiliare"!?
Ciao ragazzi mi unisco alla conversazione. Sono nuovo su airbnb, a quanto ho capito per essere in regola basta
1) Fare il contratto di locazione turistica, e se si superano i 30 giorni va registrato all'agenzia delle entrate
2) Rilasciare ricevuta di pagamento
3) Denunciare gli ospiti in questura
Sono andato a chiedere informazioni all'area vivibilita' urbana di Bologna ma ne sono uscito piu' confuso di prima. L'operatrice mi ha dato informazioni contrastanti, ha detto che se si fa il contratto di locazione turistica NON SI PUO' usare Airbnb e siti simili e sinceramente mi sembra un controsenso ! e' realmente cosi' ?
Se non ho capito male con questo contratto si puo' affittare per un massimo di 6 mesi all'anno ?
Grazie
E le tasse ? sempre che tu le voglia pagare XD
A parte gli scherzi, che poi scherzi non sono, dipende da che tipo di alloggio e in che tipologia ti inquadri. Parli di locazione turistica (o pura): vale il codice civile a mio avviso. E' ovvio che non devi dare servizi ricettivi, nè chiamarti e/o ergerti come
le strutture con tipologia di cui viene richiesta una licenza, o comunque una SCIA
@Giancarlo10 hai ragione! il fatto e' che sono nel caos piu; totale ancora.. affitterei un appartamento intero, siccome e' mio potrei anche pensare di affittarlo sempre e creare quindi una vera e propria attivita'.. in quel caso dovrei aprire partita iva credo. le tasse di soggiorno dici ? credo siano diversi da regione a regione cerco info anche su quelle!
Io non penso che chi abbia un appartamento e voglia fittarlo col classico 4+4 debba aprire una partita IVA !
Detto questo, carina la battuta della "tassa di soggiorno". Perchè era una battuta, vero ?
Tasse sul reddito, fisco, agenzia delle entrate, dichiarazione dei redditi, guadagni da locazione. Quello intendevo
@Giancarlo10 non lo affitterei per lunghi periodi quindi non penso a niente che superi i 30 giorni diciamo
per le tasse dovrei informarmi con un commercialista perche' sul merito sono totalmente ignorante 🙂
@Saverio5 sarebbe tutto molto semplice ma a quanto pare non lo è!
Iniziamo col dire che la locazione pura o turistica segue i dettami dell'art. 1571 e ss. del codice civile, pertanto essa non è di competenza Regionale ma Statale, ecco perché alcuni uffici danno risposte inadeguate come quella ricevuta da te!
Secondo la legge il locatore ha tutto il diritto di pubblicizzare il suo affitto su una serie di portali di prenotazioni on-line tra cui anche Airnb, giacché vale come gli annunci di una volta sui giornali, mentre non può pubblicizzarlo sui siti di promozione turistica o territoriale dedicati solo alle strutture ricettive come B&B, Case vacanze, Affittacamere (gestioni di competenza regionale) né può collocare insegne per pubblicizzare l'appartamento.
Succede però che alcune Regioni stanno legiferando anche sulle locazioni pure o turistiche, travalicando quindi le proprie competenze, tra queste vi è l'Emilia Romagna, in particolare il Comune di Bologna vieta "circuiti di prenotazione e commercializzazione con caratteristiche che travalichino una semplice informazione, indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail“, quindi anche questa piattaforma, mentre in realtà non può vietare proprio un bel niente, così come non potrebbe vietare i rapporti con una qualsiasi agenzia immobiliare che svolge le stesse veci di questa piattaforma, rapporti consentiti dalla legge.
Sulla denuncia degli ospiti alla questura ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, giacché tutto il sistema alloggiaweb è basato su una CIRCOLARE INTERPRETATIVA che per legge ha natura MERAMENTE interna alla Pubblica Amministrazione, non essendo espressione di attività funzionale o normativa tipica e NON PRODUCENDO EFFETTI ESTERNI ALL'APPARATO BUROCRATICO! Ma le multe son vere però, sulla base di quale legge vigente non si sa, dato che quelle vigenti non riguardano affatto le locazioni pure! Se non per l'obbligo di denunciare, in ogni caso, gli ospiti che non appartengono alla UE, anche per contratti inferiori ai 30 giorni!
La ricevuta di pagamento va rilasciata applicando il bollo di 2€ sull'originale se questa supera i 77,49 € qualora io affitti personalmente l'apparttamento...Ma se affitto tramite portale l'ospite si ritroverebbe con una ricevuta mia e una del sito, quindi pare toccherebbe a me presentare l'estratto conto evidenziando tutte le operazioni bancarie ricevute dalla piattaforma, in sede di dichiarazione dei redditi, sperando che nessuno creda di potermi obbligare ad emettere due ricevute!
Non è certa nemmeno la redazione obbligatoria del contratto inferiore ai 30gg, giacché molti studi legali sostengono che poiché gli affitti turistici sono regolati dagli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile, questi sono sottratti alla disciplina della legge n. 431 del 1998 che è quella che obbliga a redigerlo come descritto all'art. 1.
Insomma, se agisci secondo le norme vigenti potresti incorrere comunque in sanzioni, ovvio che puoi impugnare il contenzioso in base alla legge vigente, ma ciò ha comunque un costo, bisognerebbe costituire delle associazioni con bravi legali a difendere quelli che sono i diritti di chi affitta con locazioni pure, diritti già sanciti per legge!
@Mariangela20 Grazie per la risposta cosi' dettagliata! insomma in un modo o nell'altro siamo tutti noi (host) sotto una spada di Damocle..
A quanto ho capito la legge della regione Emilia-Romagna va in contrasto con quella Statale.. pero' essendo di competenza statale dovrei ignorare quella regionale..
per siti di promozione turistica o territoriale si intende tipo il sito di un'agenzia viaggi ?
La ricevuta va emessa soltanto se si affitta al di fuori di queste piattaforme (con relativa marca da bollo)
Si in effetti servirebbe un'associazione che definisca delle linee guida da seguire in base alle leggi e che faccia un po di chiarezza!
@Saverio5, rispondo nel dettaglio non perchè io sia un legale ma perché sono sotto la spada di Damocle come te e cerco di venirne a capo informandomi e informando 😉
La legge regionale scavalca impropiamente quella statale perché alle Regioni è stato affidato l’ordinamento del mercato del turismo da una sentenza della Corte Costituzionale, la 80/2012, che in sostanza rivede e modifica il D.Lgs. 79/2011 “codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”; tale sentenza però non menziona né riguarda l’articolo 53 “Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche” di questo decreto, poiché la Locazione Turistica è disciplinata dagli articoli succitati del Codice Civile e e l’articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato la potestà esclusiva in materia di ordinamento civile.
Quindi la Corte Costituzionale ritiene legittima la potestà statale confermando che le leggi regionali non possono prevalere sulle leggi nazionali in materia di diritto privato, salvando l'art.53 nella sentanza, ed è questo che dovresti dire alla signorina dell'ufficio a cui ti sei rivolto, meglio, non hai alcuna esigenza di rivolgerti a lei, è l'interlocutore sbagliato!
Per siti di promozione turistica e territoriale non si intende l'agenzia di viaggi ma tutti quei siti che spesso sono gestiti da enti e che valorizzano il territorio promuovendo le strutture ufficiali di quel territorio, per intenderci, non potresti promuovere la tua casa su emiliaromagnaturismo della tua regione, puoi invece farlo su airbnb e affini, come puoi tranquillamente farlo tramite un'agenzia immmobiliare.
Ci sono più di semplici linee guida, ci sono delle leggi, l'associzionismo servirebbe a pagarsi collettivamente bravi legali quando queste non sono applicate come si deve e a farne le spese è chi le rispetta.
Chapeau 😉
@Giancarlo10...Sono solo una vecchia navigatrice e scrittrice, fine psicologa e consumata amante della verità, ineluttabilmente napoletana! 😉
Salve,
ho bisogno di un chiarimento, ho letto un pò tutta la discussione ed ho salvato l contratto fac simile, postato, però ho un dubbio, potete aiutarmi a chiarirlo?
Io affitto una parte della casa in cui vivo, in realtà non affitto tutta la casa, devo fare il contratto anche in questo caso?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.