Vademecum su locazioni turistiche 2016

Edoardo8
Level 2
Verona, Italy

Vademecum su locazioni turistiche 2016

Buonasera a tutti,

alla luce di alcune richieste ricevute dalla nostra associazione italiana locazioni turistiche mi permetto di allegare alcune riflessioni inerenti eventuali dubbi in materia di locazioni turistiche...

 

COSA SI INTENDE PER LOCAZIONE TURISTICA.
La locazione turistica è la concessione di unità immobiliari (ad uso abitativo) per finalità c.d. “turistiche” contraddistinta da precarietà, voluttuarietà e durata limitata nel tempo.
L’errore tipico è di voler confondere queste attività con altre c.d. “ricettive extralberghiere” come i Bed & Breakfast; nel primo caso viene concesso il solo godimento dell’immobile, mentre nel secondo vengono forniti una serie di servizi ulteriori quali la colazione, la pulizia delle camere ed il cambio biancheria.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
  • Articolo 1 co. 2 lettera c) L. 09.12.1998 n. 431;
  • Articolo 53 D.Lgs. 79/2011 (CODICE DEL TURISMO) il quale, richiamando il principio secondo cui “Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione” sottolinea l’estraneità di questo istituto rispetto ad altre attività “extra alberghiere”.

SERVE UN CONTRATTO SCRITTO…?
“Se la locazione non supera i 30 giorni non serve contratto scritto…”

Nulla di più sbagliato!

L’errore nasce da un errata interpretazione del principio secondo cui non è necessaria la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate nel caso in cui la locazione non superi i 30 giorni…
Come già spiegato siamo, comunque, dinanzi ad un contratto consensuale ad effetti obbligatori che determina il sorgere in capo al conduttore di un diritto personale di godimento.
Ai fini di legge l’art. 1, comma 4 della Legge n. 431/1998 va letto in combinato disposto con le disposizioni del successivo art. 13, comma 5 (locazione di fatto), che ha introdotto l’obbligo di usare la forma scritta senza alcuna specifica esclusione.
All’atto pratico il contratto andrà redatto a seconda del tempo di permanenza dell’ospite:

• LOCAZIONE TURISTICA LUNGA (“contratto casa vacanze”): in questo caso nel contratto devono essere presenti, fra l’altro, clausole sulle modalità di pagamento del canone, sulla sua rivalutazione in corso di contratto e sul deposito cauzionale;

• LOCAZIONE TURISTICA BREVE (“contratto brevi vacanze”) cioè della durata non maggiore di 15/30 giorni: il contratto dovrà contenere, tra l’altro, clausole specifiche relative al recesso, all’entità delle spese accessorie e all’utilizzo degli eventuali spazi accessori;

• LOCAZIONE TURISTICA BREVISSIMA (“contratto week-end”): il contratto dovrà contenere una pattuizione forfetaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.).

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Come detto, se la locazione supera i trenta giorni, vi è l’obbligo di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate.
Sia sul contratto, che sulla ricevuta di pagamento del canone di locazione deve essere apposta una marca da bollo.

D.P.R. 26.04.1986 N. 131 Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis.

Va sottolineato che l’Agenzia delle Entrate (Circolare 26/2011) ha specificato che il termine dei 30 giorni deve essere computato avendo a riferimento tutti i rapporti di locazione che uno stesso soggetto  ha intrattenuto nel corso dell’anno con quel locatario….superati i 30 giorni scatta l’obbligo!

L’INQUILINO PUO’ DIVENTARE LOCATORE TURISTICO?
Anche l’inquilino può sfruttare un immobile come locatore turistico.
E’ necessario che il contratto “proprietario-conduttore” contempli la c.d. clausola di sub locazione; in caso contrario si può incorrere in una grave violazione del contratto “base” con importanti rischi per  gli interessati.
Sottolineiamo sempre più spesso tale aspetto dal momento che tale pratica (non autorizzata) pare essere tutt’ora in corso da parte di alcuni.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI….CEDOLARE SECCA, SI O NO?
La risposta dipende dalla qualifica del locatore.

   PROPRIETARIO – LOCATORE

Siamo dinanzi a redditi c.d. “fondiari” (art. 25 co. 1 TUIR).

E’ possibile agevolarsi della cedolare secca (aliquota al 21% da calcolare sull’canone complessivo) a condizione che il rapporto avvenga fra privati.
E’ possibile applicarla anche per la locazione di singole stanze (circolare 26/2011 dell’Agenzia delle Entrate).
Laddove non si intenda beneficiare di tale facoltà il relativo reddito andrà inquadrato fra quelli fondiari con applicazione dell’imposta per scaglioni (possibile beneficiare della deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario – DPR 917/1986)

   CONDUTTORE (INQUILINO)-LOCATORE

Non è possibile l’applicazione della cedolare secca (non è un reddito fondiario).
Il reddito va determinato alla luce della differenza fra quanto incassato nell’anno ed il canone di locazione riconosciuto al proprietario e, quindi, inserito  fra le voci “redditi diversi” (art. 67 co. 1 lett. H TUIR).

DEVO RILASCIARE RICEVUTA DEI PAGAMENTI?
Bisogna sempre consegnare una ricevuta di pagamento al momento del pagamento.
Nel caso in cui l’importo incassato superi i 77,49 € andrà apposta, altresì, una marca da bollo di 2 € sull’originale per il cliente annotando sulla copia del gestore la voce “Bollo apposto sull’originale”

…E SE IL PAGAMENTO AVVIENE TRAMITE IL WEB?
Nel caso in cui il portale di riferimento si limiti ad emettere ricevuta per le sue spettanze (provvigione), sarà onere del gestore emettere regolare ricevuta secondo i principi già visti in materia.

TASSA DI SOGGIORNO
Quasi tutti i Comuni prevedono l’obbligo di riconoscimento della Tassa di Soggiorno. Sarà necessario rivolgersi al relativo sportello per conoscerne l’entità e la modalità di dichiarazione e versamento.

COMPETENZA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE
Come detto la locazione Turistica è regolata solo ed esclusivamente dal Codice Civile con possibilità per alcune Regioni di specificare o limitare alcuni aspetti.
Alcune Regioni, alla luce della potestà concorrente in materia di turismo, tendono ad applicare alcune limitazioni al fine di differenziare chi eserciti la relativa attività a livello imprenditoriale rispetto a chi persegua l’esercizio del proprio diritto di proprietà.
Le Province possono richiedere la comunicazione (di solito tramite internet) dei flussi di ospiti a fini statistici.
I Comuni possono richiedere la tassa di soggiorno.

COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA….
Anche le locazioni turistiche hanno l’obbligo di comunicare alle Questura competente (come già B&B, affittacamere, agriturismo, hotel etc. etc…)  i nominativi degli ospiti.
Tale principio, finalizzato alla Pubblica sicurezza, mira ad evitare che si possa creare una zona d’ombra a causa di un vuoto normativo (Ministero dell’Interno, circolare interpretativa del 26.06.2015).
La relativa formalità dovrà avvenire tramite il servizio “AlloggiatiWeb”.
Selezionare la propria Questura ed accedere all’area “Carta dei Servizi” per scaricare i i moduli on-line
Nell’attesa che il vostro immobile sia inserito nel database della Questura è possibile comunicare i dati  degli alloggiati, (sempre entro le 24 ore dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore), attraverso le Schedine Alloggiati da comunicare via fax o consegnare personalmente.

SEGNI DISTINTIVI DELL’ATTIVITA’
Non è possibile l’uso di insegne, al contrario (ad es.) dei B&B.

SERVIZI SI, SERVIZI NO….
Come detto non è possibile offrire servizi aggiuntivi ai propri ospiti; ciò non toglie che sia possibile fornire la biancheria (copriletto, lenzuola, coperte) a condizione che ciò non avvenga nel corso della permanenza dell’ospite.
Detto in altri termini…tutto deve già essere lì!
Tale principio è chiaramente desumibile da una nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 6501/2014) – In ordine al rapporto fra la locazione turistica ed altre figure di attività “extra alberghiere” la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare come “In materia di IVA, in ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della “res locata” (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria), il rapporto, specialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La normativa in materia di certificazione energetica non fa distinzione in base alla durata del contratto di locazione.
L’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.

PUBBLICITA’, SI O NO…?
E’ ammesso l’utilizzo di piattaforme di booking come AirBnb

LOCAZIONE TURISTICA E COMODATO D’USO
Capita sovente che il camodatario di immobile ad uso gratuito gestisca l’immobile con finalità turistiche. Pur non essendovi alcun divieto bisogna ricordare (Risoluzione n. 394 del 22/10/2008 dell’Agenzia delle Entrate) che il relativo reddito avrà natura fondiaria ed andrà imputato al proprietario.

Ecco come trasformare l’appartamento in opportunità con la locazione turistica!

100 Risposte 100
Giancarlo10
Level 10

@Edoardo8

 

Grazie ... Io avrei postato, però, in "normative a tasse"

Giancarlo (vecchio e navigato musicista, fine psicologo e consumato detective, casualmente SuperHost in Napoli) R.S.V.P.
Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Edoardo8

 

grazie Edoardo,

un riepilogo veramente completo, chiaro, ben fatto!

 

mi permetto solo una annotazione: non mi risulta che la marca da bollo vada applicata sia alla ricevuta, sia al contratto: se il contratto non deve essere registrato perché inferiore ai 30 giorni, non mi sembra ci vada la marca da bollo; nel caso invece sia superiore, allora i bolli sono 16 euro ogni 4 pagine o 100 righe... puoi verificare?

 

grazie comunque... 🙂

 

Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Edoardo8, grazie anche da parte mia. Non so se tu faccia parte del sito che abbiamo finora preso come fonte di questo tipo di informazioni relative alla Locazione (La Casa Che Avanza), ma le informazioni sono esattamente le stesse, e le trovi qua e là più volte ribadite anche da noi utenti nella sezione Normativa e Tasse e a volte anche nella Room Aiuto e Nuovi Hosts.

 

Un unico appunto: la Marca o Imposta di Bollo pare debba essere apposta per importi superiori a 77,47 Euro e non superiori a 77,49 Euro, ma è un dettaglio che non servirà a nessuno. Anche io ritengo che se il contratto non deve essere registrato è inutile apporvi sopra una Marca da Bollo da 16 Euro, ma non posso esserne certo.

 

Ancora grazie, e copio e incollo queste info anche in pennetta, di modo che se in futuro ci renderanno impossibile la vita come già stanno facendo nella gestione di B&B, Affittacamere, Case Vacanze, ecc., passeremo tutti a Locazione con buona pace di tutti... (e vorrei capire di chi alfine sarà il guadagno, secondo me nè del Fisco nè degli Albergatori, dunque la cosa non si comprende) ovviamente rispettando questi divieti che ci erano già noti MA CHE COME TU STESSO CONFERMI NON SONO DIVIETI DI PUBBLICITA' nel senso di presenza su portali a prenotazione online, immediata e non (checchè ne dicano altri...). Un saluto.

Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Edoardo8, ciò che però non è mai stato chiarito da nessuno è se il non essere soggetto a criteri di occasionalità e amatorialità e saltuarietà e assenza di organizzazione riguardi solo esclusivamente i Redditi Fondiari o da Fabbricato di un Proprietario che loca direttamente il proprio immobile, oppure se riguardi anche chi subloca a terzi un immobile non di proprietà. Mi spiego meglio: se si loca un immobile di altri, come tu stesso confermi, si producono Redditi Diversi (cioè gli stessi dei b&b non imprenditoriali, delle case vacanze non imprenditoriali, ecc.), soggetti di solito, per b&b e case vacanze, a tutta una serie di limiti. Tali limiti (pubblicitari, di organizzazione, di redditi annui, di giorni di apertura massimi nel corso dell'anno, di numero di alloggi, ecc.) secondo te si applicano anche in quel caso alla Locazione Turistica se l'immobile non di proprietà viene locato a terzi per sublocazione? Se rispondessi di si, allora sarebbe abbastanza complicato poter pubblicizzare tranquillamente online i propri alloggi, visto cosa pensano a riguardo la G.d.F. e l'A.d.E. in relazione ai b&b e alle case vacanze (almeno quando le Regioni non chiariscono nelle proprie Leggi e nei propri Regolamenti Regionali la questione... che poi non potrebbero neanche chiarire troppo essendo la parte fiscale, partita iva si e partita iva no, di competenza esclusiva dello Stato). Insomma, illuminaci su questo dettaglio, anche se al momento la cosa non mi riguarda personalmente. Grazie, ciao.

Orvieto-In-Centro0
Level 10
Orvieto, Italy

@Edoardo8, e già che ci sei, perchè non ci dici la tua sull'annosa questione ''Partita Iva SI, Partita Iva NO'' (sia per Locazioni, sia per Extralberghieri)? Sarebbe cosa utilissima per tutti (tranne per gli Agriturismi che già sanno di doverla sempre aprire). Un saluto.

Serena1
Level 10
Vatican City, Vatican City

@Edoardo8

 

CONDUTTORE (INQUILINO)-LOCATORE

 

"Il reddito va determinato alla luce della differenza fra quanto incassato nell’anno ed il canone di locazione riconosciuto al proprietario"...

 

....per incassato s'intende al netto oppure al lordo delle commissioni pagate ai vari portali???

 

 

Inviato da Cellulare
- Ignorare errori di battitura e correzione automatica. 😉
Simone115
Level 2
Pietrasanta, Italy

"DEVO RILASCIARE RICEVUTA DEI PAGAMENTI?
Bisogna sempre consegnare una ricevuta di pagamento al momento del pagamento.
Nel caso in cui l’importo incassato superi i 77,49 € andrà apposta, altresì, una marca da bollo di 2 € sull’originale per il cliente annotando sulla copia del gestore la voce “Bollo apposto sull’originale”

…E SE IL PAGAMENTO AVVIENE TRAMITE IL WEB?
Nel caso in cui il portale di riferimento si limiti ad emettere ricevuta per le sue spettanze (provvigione), sarà onere del gestore emettere regolare ricevuta secondo i principi già visti in materia."

 

"REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Come detto, se la locazione supera i trenta giorni, vi è l’obbligo di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate.
Sia sul contratto, che sulla ricevuta di pagamento del canone di locazione deve essere apposta una marca da bollo.

D.P.R. 26.04.1986 N. 131 Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis.

Va sottolineato che l’Agenzia delle Entrate (Circolare 26/2011) ha specificato che il termine dei 30 giorni deve essere computato avendo a riferimento tutti i rapporti di locazione che uno stesso soggetto  ha intrattenuto nel corso dell’anno con quel locatario….superati i 30 giorni scatta l’obbligo!"

 

Sono un nuovo host che ha trovato davvero molto interessante questo Vademecum, quindi ringrazio edoardo, ma 2 cose non mi sono chiare.

 

*Perchè dobbiamo rilasciare una ricevuta con marca bollo? Quando il pagamento è effettuato a cordinate bancarie precise e quindi tracciato, mi è capitato di rilasciare ricevute d'affitto, per i soldi consegnati direttamente in forma liquida, per attestare il passaggio ricevuta piu marca da bollo, tutti d'accordo ma con bonifico non ne vedo il motivo.

 

*Perchè dovrei fare un contratto scritto per permanenze minori a 30 giorni? Quando per tali contratti non vi è l'obbligo di registrazione all'agenzia delle entrate. Come un Guest prenota l'alloggio di un Host quindi compie una prenotazione di propria volonta di per se non è gia questo un contratto? In piu come ipotizzato da alcuni cito

 

"non mi risulta che la marca da bollo vada applicata sia alla ricevuta, sia al contratto: se il contratto non deve essere registrato perché inferiore ai 30 giorni, non mi sembra ci vada la marca da bollo; nel caso invece sia superiore, allora i bolli sono 16 euro ogni 4 pagine o 100 righe... puoi verificare?"

 

Un contratto senza marca da bollo e non registrato che valore reale potrà mai avere?

 

Ringrazio anticipatamente chiunque mi chiarisca questi 2 punti e preciso che la mia non vuole essere una provocazione voglio solo capire come agire nel migliore dei modi per essere piu professionale e ligio alle regole possibile.

 

Saluti a tutta la comunity Simone

 

@Simone115, purtroppo i due primi tuoi dubbi in realtà sono stati chiariti da moltissimo tempo e non sono più soggetti a discussioni. Chi prima non lo faceva, ha sbagliato. Sotto i 30 gg. i Contratti DEVONO comunque essere SEMPRE scritti, anche se non registrati, e ti sono stati citati anche i riferimenti normativi che lo prevedono, basta leggerli (e puoi unire ad essi anche tutte le prove documentali citate nel buon sito LA CASA CHE AVANZA che trovi su Google). Riguardo alla Marca o Imposta di Bollo da 2 Euro, è sempre fatto obbligo di rilasciare all'Ospite all'arrivo o alla partenza una Ricevuta (anche se per caso il pagamento fosse avvenuto con altre modalità diverse dai contanti, tipo POS, tipo Bonifico, o altro... a parte il fatto che il Bonifico non te lo fa il Guest ma Airbnb!), e si sa per norme fiscali di carattere nazionale, statale, che per importi superiori ai 77,47 Euro (o alcuni siti scrivono 77,49 Euro) va apposta sulla Copia Madre della ricevuta generica non fiscale (o fiscale di chi ha partita iva agevolata a Forfait e non Ordinaria) tale Marca da 2 Euro. Sulla Copia Figlia che rimane a noi andrebbe anche specificata una dicitura di questo tipo: ''Marca da Bollo da 2 Euro apposta sull'Originale, per importi superiori ai 77,47 Euro. ID della marca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx''. Perchè altrimenti chi ci crede che l'hai apposta? (in caso di controlli). Su questi 2 punti dunque non si discute, casomai su altri piccoli dettagli. Abbiamo scritto queste cose mille volte anche nella Sezione ''Normative e Tasse'' che sarebbe la più adeguata a questo tipo di argomenti, qui su Airbnb. Un cordiale saluto. D.

Massimo82
Level 2
Cattolica, Italy

Grazie per informazioni Ma come fate? siete grandi Garazzie a normativa della Guest House (per famiglia in dificoltà) non rientro in tutte queste. Spero che non siano cambiate! come informarsi?

Massimo anche me( proprietario,gestore, uomo pulizie,ma anche muratura, idraulica insomma facio tutto mi)

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

Ciao @Roberto143@Emily352@Edoardo8 

possiamo considerare questa guida ancora valida? Ci sono aggiornamenti che la rendono inutilizzabile?

Grazie!

Fra

 

P.S: Il post è stato aggiornato qui: https://community.withairbnb.com/t5/Supporto/Vademecum-locazioni-turistiche-2018-aggiornamento/m-p/7...

 


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Roberto143
Level 10
Bologna, Italy

@Simone115

 

In effetti la ricevuta dovrebbe essere rilasciata "a seguito di richiesta" da parte dell'ospite, e comunque sempre in caso di pagamento diretto in contanti.

Se il pagamento avviene tramite mezzo tracciabile (bonifico e/o carta di credito) da quanto ne so, potrebbe essere non necessaria.

Questo, da un punto di vista puramente "fiscale" per quanto attiene lo specifico tema ricevuta.

Considerato però il labile confine tra locazione turistica e attività ricettiva vera e propria, personalmente credo sia opportuno aggiungere al quadro complessivo qualsiasi elemento utile; in questo caso, la marca da bollo da 2 euro, mi sembra rappresenti un costo tutto sommato trascurabile.

Rilasciare una ricevuta, dove si ribadiscono i termini già riportati nel contratto, con una descrizione quanto più dettagliata possibile, ritengo sia preferibile.

Ma capisco che questa possa essere una opinione strettamente personale ed opinabile. 

@Roberto143, però considera anche che in realtà il Guest non riceve affatto l'intera Fattura o Ricevuta da Airbnb per l'intera cifra versata, ma ESCLUSIVAMENTE la Fattura per il Costo del Servizio per il Guest di Airbnb, e dunque non si trova in mano assolutamente nulla che giustifichi tale spesa, tranne i riferimenti bancari o dei circuiti delle carte di credito. Pertanto ritengo a maggior ragione che integrare al Guest quanto rilasciatogli da Airbnb (e cioè quasi nulla) con la nostra parte di Ricevuta sia il minimo che possiamo fare, giacchè non si configura affatto come 'doppione', ma come 'unico' pezzo di carta per poter dimostrare la sua spesa. E poi valgono anche tutte le ottime tue considerazioni. Ciao.

Stefania0
Level 10
Sicily, Italy

  1. @Simone115 io ho trovato interessante questo articolo  http://www.lacasacheavanza.it/piattaforme-di-booking-online-e-ricevute-fiscali/            naturalmente leggiti anche le risposte del moderatore 😉
Simone115
Level 2
Pietrasanta, Italy

@Stefania0 Un sentito ringraziamento il tuo link ha chiarito ogni mio dubbio, adesso so come comportarmi riguardo le ricevute.

 

@Roberto143 @Orvieto-In-Centro0 Grazie ad entrambi, davvero ottime risposte in tempi record ma soprattutto pertinenti, hanno chiarito sfaccettature su questa nuova strada che ho intrapreso (fare l'host). Vi informo che documentandomi personalmente ho steso un "mini contratto" molto snello che al momento del check-in faro leggere e firmare all'ospite.

 

Grazie comunity Simone

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