come essere in regola in Italia regione Piemonte

Risolto!
Martha-Leticia0
Level 2
Novara, Italy

come essere in regola in Italia regione Piemonte

Salve,

sono di Novara volevo sapere se qualcuno di voi sapeva darmi delle informazioni su come essere in regola.

Ho capito che se una persona  soggiorna per meno di un mese non deve essere registrato il contratto.

Per quelli a breve termine invece quindi una due tre... notti come bisogna fare?

Bisogna pagare la cedolare secca così d'avere il tasso fisso al 21%?

Qualcuno che ha già fatto questo passaggio più meno quante tasse sono all'anno che prende lo Stato?

Esiste inoltre la tassa di soggiorno a Novara?

 

 

Grazie

Risposta Migliore

Art. 5.

 

(Locazioni turistiche)

 

  1. Le locazioni turistiche sono disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e dall’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Esse concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell’offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.
  2. Alle locazioni turistiche si applicano le disposizioni semplificate di cui al presente articolo. Alle stesse non si applicano le disposizioni previste per le case ed appartamenti vacanze di cui all’articolo 6. In particolare, la locazione turistica è resa in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la sola fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari. La locazione turistica può comprendere i servizi di ospitalità turistica di cui all’articolo 11, alle seguenti condizioni:
  3. a) la pulizia e il cambio della biancheria avviene, esclusivamente, prima dell’inizio di ogni rapporto di locazione e non durante la permanenza dell’ospite;
  4. b) il ricevimento degli ospiti non è prestato in apposito locale di ricevimento.
  5. Ogni ulteriore aspetto giuridico, non regolamentato ed applicabile alle locazioni turistiche, resta assoggettato alle disposizioni generali del codice civile, alle leggi speciali, agli usi e alle consuetudini di riferimento.
  6. Le locazioni turistiche possono essere gestite:
  7. a) in forma diretta;
  8. b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sublocatori.
  9. Anche ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 4, lettera b) ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:
  10. a) trasmissione, al comune sul cui territorio insiste l’unità abitativa privata, di apposito modello informativo sull’unità medesima i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 18;
  11. b) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell’interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
  12. c) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall’articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell’organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400);
  13. d) riscossione e trasmissione dell’imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;
  14. e) stipula di un’apposita polizza assicurativa per i rischi o danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose, gli ospiti e i terzi commisurata alla capacità ricettiva dell’unità abitativa privata e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne nonché ad impianti pertinenziali.
  15. Il comune provvede a trasmettere il modello di cui al comma 5, lettera a) alla Città metropolitana di Torino, alla provincia e all’Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL) territorialmente competenti a fini informativi e di promozione turistica.
  16. Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare assolvono ai seguenti adempimenti:
  17. a) adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell’imposta di cui al comma 5, lettera d), attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza;
  18. b) stipula di apposita polizza assicurativa avente le garanzie di cui al comma 5, lettera e) e messa a disposizione su piattaforme on-line con riferimento, esclusivamente, a soggiorni prenotati su di esse.

 

 Fonte: Legge Regione Piemonte 13/2017

 

E’ una delle tante leggi regionali sul turismo in cui il legislatore, con smanie di potere, si avventura in una materia – quella delle locazioni turistiche gestite da privati, al di fuori di un contesto imprenditoriale -  che gli sono in partenza e in linea di principio sottratte dallo Stato.

 

In particolare l’esordio (primo comma) fa capire subito lo stato di obnubilamento in cui versano certi legislatori regionali. Le locazioni turistiche non corrispondono alle locazioni brevi! Non comprendono solo le locazioni brevi, porca di una miseria...Eppure ti credevo una Regione sveglia, e invece...

Vai alla Risposta Migliore originale

61 Risposte 61
Emily352
Level 10

@Giuseppe578 

 

Se vuoi fare locazione turistica (art.14, co.1 del Decreto del Presidente di Giunta Regionale n°4/R/2018) devi comunicare al Comune ove è posto l’immobile, entro 10 giorni dalla stipula della prima locazione, un modello specifico, l’allegato H, proprio per differenziarti dalle CAV.

 

http://www.cr.piemonte.it/arianna/dwd/regolamenti/R2018004/R2018004H20180614.pdf

 

In Lombardia, invece, coloro che fanno locazione turistica non dispongono di un modello specifico qualificante tale attività, ma devono compilare la stesso modello riservato alle CAV non imprenditoriali, con implicazioni civilistiche e fiscali facilmente intuibili generate da questa sovrapposizione.

 

Il Comune, una volta ricevuto l’allegato H, avrebbe dovuto assegnare un apposito codice di riconoscimento, denominato CIR (art.14, co.2) da utilizzare in tutte le attività promozionali-pubblicitarie, portali compresi, ma il sistema gestionale regionale, che avrebbe dovuto essere già da tempo a regime, causa intoppi vari e ricorso di Pro.Loca.Tur al Tribunale Amministrativo Regionale (come in Lombardia), è attualmente sospeso, in attesa di un provvedimento di Giunta che dovrebbe rideclinare le condizioni e le modalità operative.

Giuseppe578
Level 2
Turin, Italy

Grazie @Emily352 , info completa ed esaustiva. 

 

Efisio4
Level 2
Favria, Italy

Buongiorno @Emily352 ,

 

ho una stanza da poter affittare in provincia di Torino, senza partita iva (lo gestirebbe mia moglie, casalinga) posso quindi utlizzare il modello da te linkato soprastante (modello informativo per locazione turistica)? Non capisco se devo effettuare anche SCIA o cosa?

 

Poi dovrei fare la registrazione sul portale alloggiatiweb, esatto?

 

Grazie e scusate per l'ignoranza.

 

Efisio

Emily352
Level 10

@Efisio4  @Giuseppe578

 

Ai sensi dell’art.5, co.2  della LR 13/2017, è consentita la locazione turistica di parte dell’alloggio, però in Piemonte al momento sono ancora in stand-by: non bisogna presentare l’informativa in Comune (modello H) in quanto non sono ancora in grado di produrre l’applicativo per generare il CIR: solo quando uscirà l’applicativo, occorrerà fornire l’allegato H.

 

Pertanto, in questo limbo, a Torino al momento due cose sono richieste:

 

° farsi censire ai fini dell’imposta di soggiorno scrivendo a: impostadisoggiono@comune.torino.it e informando i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta secondo la normativa vigente (ad es. Regole della casa nell’inserzione AIRBNB).

 

° aprire un canale con la Questura di Torino ai fini della segnalazione degli ospiti: https://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/5730ddc674834729711003

 

a) modulo di richiesta (un solo codice utente per gestioni plurimmobiliari);

 

b) in caso di soggetto terzo che gestisca il flusso dei turisti: farsi fare una dichiarazione scritta da parte del referente terzo, allegando copia fotostatica della sua carta d’identità, codice fiscale, numero cellulare, e-mail;

 

c) per ogni unità immobiliare: allegare visura catastale dell’immobile (foglio, mappale ecc.).

Efisio4
Level 2
Favria, Italy

Grazie @Emily0, sei stata molto gentile ed esaustiva!

Giuseppe578
Level 2
Turin, Italy

Caspita...tutto complicato come tutte le cose in Italia...Quindi nessuna comunicazione al comune di Torino e avviamento per l'imposta di soggiorno. Io non sono proprietario della casa che metterei on-line, sono affittuario, oltre questo, per quanto riguarda la "Locazione Turistica" devo aprire partita IVA...? Ho letto della cedolare secca, cos'è...?? ....devo cercare un commercialista che si intende di queste cose...? Perchè per il resto sono informato in quanto sono receptionist in un Albergo. Grazie.

Ciao @Emily352 scusa se ti disturbo, mi permetto di chiederti qualche ragguaglio. Vorrei mettere il mio appartamento in affitto per brevi periodi su Airbnb, ma vorrei fare tutto in modo regolare senza incappare in problematiche particolari. Da quello che ho capito bisogna:

- farsi censire dal Comune per la riscossione della tassa di soggiorno;

- ottemperare alla comunicazione degli alloggiati alla Questura.

Per quanto riguarda la Regione vi è l'obbligo di fare qualche comunicazione?

Per quanto rigurda il Comune, bisogna fare una SCIA o, comunque, una comunicazione?

Dove posso reperire un fac-simile di contratto da far firmare agli ospiti?

Devo essere in possesso dell'APE per quanto riguarda il mio appartamento?

Ti sarei molto grato se potessi aiutarmi, purtroppo sui siti del Comune e della Regione non ho trovato granchè?

Francesca
Former Community Manager
Former Community Manager
London, United Kingdom

 

Hey @Michele1221 ,

ti suggerisco di dare un'occhiata alle numerose guide su come iniziare. Le trovi qui: facci sapere.

 


___________________________


Hey, hai un dubbio o una domanda?

Pubblicala cliccando >>QUI<< troveremo la risposta insieme.

Dai un’occhiata alla nostra netiquette, le

Linee guida della community

Emily352
Level 10

@Giuseppe578

 

La LR 13/2017 pare consentire non solo ai proprietari e agli usufruttuari, ma anche a “chiunque abbia disponibilità di unità abitative” (art.5, co.5) di locare immobili per finalità turistiche, quindi, anche ai sublocatori e ai comodatari.

 

Le  “locazioni turistiche” sono soggette a disposizioni semplificate rispetto alle CAV: chi  concede un alloggio in locazione turistica (nel caso di specie, “sublocazione turistica”) non deve aprire partita IVA, ma deve presentare in Comune l’allegato H, che è un modello informativo da utilizzare solo per la locazione turistica, barrando la casella “Persona fisica”, mentre chi apre una CAV, gestibile in Piemonte solo in forma imprenditoriale (art.6), deve aprire partita IVA e presentare la SCIA al SUAP di Torino (non l’allegato H).

 

Il reddito derivante dal contratto di sublocazione, che rientra tra i redditi diversi (quadro RL del modello redditi PF) può essere assoggettato a cedolare secca (*) solo se “breve” (contratto di sublocazione sotto i 30 giorni), se “lungo” rimane in IRPEF (ma, in tal caso, il sublocatore non può sfruttare la deduzione forfetaria del 5% dell’importo totale del canone, che è riconosciuta al solo locatore).

 

Non so a quale regime fiscale  abbia assoggettato i canoni il tuo locatore. Supponiamo che li abbia cedolarizzati. In questo caso potrebbero verificarsi due ipotesi d applicazione della cedolare secca, una, per così dire tipica, relativa al contratto di locazione concluso tra il locatore e te (conduttore), l'altra, innovativa (è una novità introdotta dal DL 50/2017),  riferita al contratto di sublocazione breve sottoscritto da te (sublocatore) con l'ospite (subconduttore). Trattandosi di rapporti tributari autonomi, peraltro, nulla vieta che i regimi fiscali siano diversi (ad es. locatore = cedolare secca; sublocatore = IRPEF o viceversa).

 

Se tali contratti vengono stipulati medianti intermediari anche online che intervengono nel pagamento dei relativi canoni, viene applicata una ritenuta del 21% (ma AIRBNB si è chiamata fuori dall’adempimento non operando alcuna ritenuta): l’effettuazione della ritenuta viene certificata con il rilascio da parte dell’intermediario della Certificazione unica (CU).

 

In sede di dichiarazione, per i contratti di sublocazione breve potrai optare per la cedolare, barrando la casella di colonna 3 del rigo RL10: l’eventuale ritenuta effettuata dall’intermediario sarà considerata a titolo d’imposta (in caso contrario, la ritenuta viene considerata a titolo di acconto IRPEF da conguagliare, aggiungendo la differenza da pagare in base all’aliquota corrispondente al tuo scaglione di reddito).

 

 

 

(*) La cedolare secca è un regime fiscale con aliquote fisse (sono 2: 10% e 21%) invece delle aliquote progressive IRPEF (sono 5: dal 23% al 43%). La cedolare secca, in genere, innesca un vantaggio d’imposta: sostituisce non solo IRPEF e addizionali, ma anche imposte di registro e di bollo: la convenienza varia in base al livello di reddito, tipologia di contratto, spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni d’imposta.

 

Giuseppe578
Level 2
Turin, Italy

@Emily352  GRAZIE DELLA RISPOSTA...!!!!

Michele1221
Level 2

Ciao @Emily352 scusa se ti disturbo, mi permetto di chiederti qualche ragguaglio. Vorrei mettere il mio appartamento in affitto per brevi periodi su Airbnb, ma vorrei fare tutto in modo regolare senza incappare in problematiche particolari. Da quello che ho capito bisogna:

- farsi censire dal Comune per la riscossione della tassa di soggiorno;

- ottemperare alla comunicazione degli alloggiati alla Questura.

Per quanto riguarda la Regione vi è l'obbligo di fare qualche comunicazione?

Per quanto rigurda il Comune, bisogna fare una SCIA o, comunque, una comunicazione?

Dove posso reperire un fac-simile di contratto da far firmare agli ospiti?

Devo essere in possesso dell'APE per quanto riguarda il mio appartamento?

Ti sarei molto grato se potessi aiutarmi, purtroppo sui siti del Comune e della Regione non ho trovato granchè?

Eleonora109
Level 2
Condove, IT

Buon pomeriggio, qualcuno ha novità riguardo alla possibilità di inserire il CIR nella denominazione dell'appartamento? Grazie mille Eleonora

@Eleonora109 ,

Intendi dire se puoi inserire il CIR nel titolo dell' annuncio?

In questo caso la risposta è affermativa, si può mettere, non viene oscurato, ma la cosa può comportare dover ridurre i caratteri del proprio titolo.

In ogni caso o nel titolo, o in descrizione, o fotografato.... Il CIR va inserito nell' annuncio.

In assenza di un campo apposito,il titolo a mio avviso è il posto migliore in quanto subito visibile.

Gruppo facebook Locazione Turistica o breve
Michele1221
Level 2

Ciao forse @Emily352 non frequenta più il forum se qualcuno può aiutarmi avrei bisogno di  qualche ragguaglio. Vorrei mettere il mio appartamento in affitto per brevi periodi su Airbnb, ma vorrei fare tutto in modo regolare senza incappare in problematiche particolari. Da quello che ho capito bisogna:

- farsi censire dal Comune per la riscossione della tassa di soggiorno;

- ottemperare alla comunicazione degli alloggiati alla Questura.

Per quanto riguarda la Regione vi è l'obbligo di fare qualche comunicazione?

Per quanto rigurda il Comune, bisogna fare una SCIA o, comunque, una comunicazione?

Dove posso reperire un fac-simile di contratto da far firmare agli ospiti?

Devo essere in possesso dell'APE per quanto riguarda il mio appartamento?

Ti sarei molto grato se potessi aiutarmi, purtroppo sui siti del Comune e della Regione non ho trovato granchè?

@Michele1221 Ciao, sei riuscito a capire come bisogna fare per mettere la proprieta' su Airbnb? 
Io vorrei affittare una casa in provincia di Novara ma non so da dove iniziare. 

Grazie 

Altri strumenti per raggiungere i tuoi obiettivi

Centro Risorse

Esplora le guide per l'ospitalità, la gestione degli annunci e la crescita della tua attività.

Host Club locali

Socializza e scambia preziosi consigli con gli host del luogo, sia online che ai meetup organizzati vicino a te.